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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 35264/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11987/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].

GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.832/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11987/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.832/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Così d
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