CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso iscritto al n. 22948/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo Pec, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1265/2^/17, depositata in data 15 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, l’avviso di accertamento n. Oggetto: Ricorso per cassazione - Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza – Conseguenze - Inammissibilità del motivo. TFK010600214/2013, con cui, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, era stato sinteticamente rideterminato in euro 45.187,00 il suo reddito ai fini Irpef per l’anno 2008, a fronte di un reddito imponibile dichiarato di euro 21.801,00, sulla base del possesso di alcuni beni-indice di capacità contributiva e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, costituiti dal possesso di un’autovettura e dell’abitazione principale, dall’acquisto di un motociclo, dall’effettuazione di finanziamenti in conto capitale nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da un conferimento per la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva la nullità e/o inesistenza dell’avviso a causa del difetto dei presupposti di legge e della carenza di motivazione, nonché l’infondatezza nel merito della pretesa impositiva. La CTP rigettava il ricorso. 2. Il contribuente proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando in euro 32.885,00 il reddito imponibile del contribuente. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/73», per aver la CTR ritenuto corretto il raffronto effettuato dall’Ufficio ai fini dell’applicabilità della presunzione di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, posto che, fin dal ricorso originario, era stata dedotta l’inapplicabilità dell’art. 38 cit. per difetto del rilevante scostamento, di almeno il 25% per un biennio, tra il reddito presunto (ossia accertato sinteticamente) e quello dichiarato al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di specie, se il predetto confronto fosse stato effettuato tenendo conto del reddito lordo complessivo dichiarato, pari ad euro 25.901,00, anziché di quello imponibile di euro 21.801,00, sarebbe chiaramente emersa l’insussistenza dello scostamento richiesto dall’art. 38 cit. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 Occorre premettere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, questa Corte ha costantemente precisato che, in tema di determinazione del reddito con metodo sintetico a norma dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis(ossia antecedente alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv., con modif., dalla legge n. 122/2010, applicabile solo a partire dagli accertamenti riferiti all'anno di imposta 2009: Cass.01/04/2022, n. 10578), la rettifica della dichiarazione va operata rapportando il reddito complessivo netto accertato dall'Ufficio con il reddito netto dichiarato dal contribuente, poiché il raffronto dev'essere eseguito sulla base di dati omogenei (Cass. 13/03/2025, n. 6698; Cass.30/03/2021, n. 8721; Cass. 19/10/2007, n. 21932; Cass. 16/04/2007, n. 8984). 1.3 Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta a tale principio, ma, attuando la modalità di raffronto richiesta dal ricorrente, ossia quella tra il reddito imponibile sinteticamente rideterminato dall’Ufficio nella misura di euro 45.187,00 e quello lordo dichiarato dal contribuente, pari ad euro 25.901,00, è pervenuta alla conclusione che quest’ultimo, pur incrementato del 25%, risultava comunque inferiore al primo («Invero, maggiorando il reddito complessivo dichiarato dal contribuente, pari ad € 25.901,00, del 25%, pari ad € 6.475,00, si ottiene un reddito virtuale di € 32.376,00 che è notevolmente inferiore rispetto alla capacità contributiva desunta in € 45.187,00»: pag. 3 della sentenza impugnata). In sostanza, quanto dedotto dal ricorrente, in ordine ai parametri del raffronto ai fini della rettifica del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, pur non essendo conforme all’interpretazione che questa Corte ha sempre fornito della predetta norma, ha trovato comunque seguito nella pronuncia della CTR, con la cui motivazione, però, il contribuente non si confronta affatto, atteso che questi non muove alcuna contestazione in ordine al dettagliato calcolo operato dal giudice d’appello, il quale, discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, ha tenuto conto proprio del reddito lordo dichiarato dal contribuente. Peraltro, non può non rilevarsi che, anche volendo considerare il reddito imponibile rideterminato dalla CTR in euro 32.885,00, tale importo risulterebbe comunque superiore al reddito lordo dichiarato dal contribuente incrementato del 25%, essendo quest’ultimo pari ad euro 32.376,00 (25.901,00 + 6.475,00), sicché ugualmente sussisterebbe lo scostamento di almeno un quarto previsto dall’art. 38 cit. nella formulazione ratione temporisvigente. 2. Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», per aver la CTR ritenuto corretta la determinazione sintetica del reddito nella misura effettuata dall’Ufficio, pur avendo rilevato che alcuni degli elementi di fatto forniti dal contribuente (auto ed abitazione) non potevano essere considerati indici rivelatori ai fini dell’accertamento. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure –sollevate invece dal ricorrente - di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049). Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto il ricorrente non indica il “fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.05/03/2014, n. 5133), ma pone al centro della propria censura una questione prettamente giuridica, ossia quella dei criteri di determinazione sintetica del reddito, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305). Peraltro, a parte l’assoluta genericità della doglianza articolata dal contribuente, non avendo questi minimamente illustrato il calcolo corretto che la CTR avrebbe dovuto effettuare ai fini della rideterminazione del reddito alla luce dell’operata riduzione dell’imponibile, si è già rilevato, in ordine al primo motivo di ricorso, che permane ugualmente lo scostamento previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 pur volendo considerare il reddito di euro 32.885,00 come rideterminato dal giudice d’appello. 3. Con il terzo motivo si assume la «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/73», per aver la CTR erroneamente valutato la documentazione esibita sin dal primo grado di giudizio, da cui emergeva la prova della provenienza dei capitali (rimborso per anticipazione ai soci) utilizzati per finanziare le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di cui il contribuente era socio, in ragione della contiguità temporale e della sostanziale corrispondenza degli importi delle predette operazioni. 3.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 3.2 In primo luogo, il ricorrente ha operato una commistione di doglianze con il contestuale richiamo ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., essendo il motivo basato sull’esposizione di argomenti di critica mescolati in un inestricabile coacervo di temi di natura fattuale e giuridica. 3.3 In secondo luogo, il motivo difetta di specificità, in quanto la deduzione della circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe rimborsato somme ai propri soci, tra cui il ricorrente, non è accompagnata dalla indicazione degli importi effettivamente percepiti da quest’ultimo. Il ricorrente, poi, non indica, nell’esposizione della censura in esame, i tempi delle operazioni di rimborso e come abbia dimostrato la permanenza del possesso delle somme asseritamente pervenutegli fino al compimento degli incrementi patrimoniali accertati dall’Ufficio, non avendo prodotto documentazione bancaria, o altra equipollente, idonea a comprovare l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti, quali elementi sintomatici dell’impiego di tali redditi per il compimento delle spese contestategli, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.16/04/2024, n. 10310; Cass. 13/11/2018, n. 29067; Cass. 23/03/2018, n. 7389). 3.4 In relazione a tale ultimo profilo, è mancata anche una specifica contestazione del rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza della CTR, di carenza di “prova certa” della provenienza dei capitali apportati nella società immobiliare. Invero, la CTR ha così motivato in ordine alla questione agitata con il motivo in esame: «Il rigetto del gravame […] è fondato – in parte – su un corretto impianto logico, non avendo il ricorrente, a parere del Collegio giudicante, documentato in “toto” la fonte da cui ha potuto attingere i mezzi finanziari per gli acquisti e le spese per la gestione dei beni-indici posseduti su cui è fondato l’accertamento. In particolare, sui finanziamenti/versamenti in conto capitale nella società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” di cui il contribuente è socio nella misura del 60% […] la tesi del ricorrente, come sostenuta dai primi Giudici, non è suffragata da elementi di prova certa. Infatti, nel momento in cui si sostiene che i versamenti nella società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” derivano dal rimborso ai soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) effettuato dalla società “autofranzeseservice s.a.s.” per versamenti effettuati dagli stessi in conto finanziamento in anni pregressi, avrebbe dovuto il contribuente, cosa che non ha fatto, fornire la prova, attraverso sia la documentazione contabile delle due società che dalla documentazione personale in suo possesso, che la somma effettivamente ricevuta sia servita per i successivi conferimenti. Invero, non è sufficiente dire che dal bilancio della società “autofranzeseservice s.a.s.» risultava nell’anno 2006 dal conto “soci c/finanziamenti” un importo pari ad € 549.610,00 e che negli anni in contestazione si riduce notevolmente, senza dimostrare, con elementi certi, precisi e concordanti, che l’incremento patrimoniale in contestazione sia stato, effettivamente, eseguito con le somme ricevute a rimborso». Ebbene, il ricorrente non muove alcuna contestazione avverso la motivazione addotta dal giudice di appello, con la quale non si confronta affatto. Come ripetutamente sostenuto da questa Corte, però, la mancata considerazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "non motivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass.12/01/2024, n. 1341). 3.5 A ben vedere, il contribuente si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio offerto nel corso del giudizio, sebbene, in tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non sia sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382). In generale, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass.23/04/2024, n. 10927). 4. Ne deriva che il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor