CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato preliminarmente che non può essere accolta la richiesta di rinvio formulata sulla base del deposito di istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen., posto che l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., che secondo il ricorrente potrebbe essere concessa all'esito del programma, presuppone valutazioni di merito che non possono comunque essere effettuate nel giudizio di legittimità; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; peraltro, l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno presuppone che lo stesso sia avvenuto prima del giudizio, e non in corso dello stesso; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta in appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così