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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 47601/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 61 n. 1, 582 e 585 cod. pen.;

2. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — in particolare in relazione alla credibilità attribuita alla persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (si vedano in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non potendo la Corte di cassazione procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le molte, Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

3. Rilevato che, in data 4 ottobre 2023, è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore e dallo stesso ricorrente (con autentica del difensore), sicchè il ricorso deve prioritariamente essere dichiarato inammissibile per rinuncia allo stesso.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 61 n. 1, 582 e 585 cod. pen.; 2. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — in particolare in relazione alla credibilità attribuita alla persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (si vedano in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non potendo la Corte di cassazione procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le molte, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); 3. Rilevato che, in data 4 ottobre 2023, è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore e dallo stesso ricorrente (con autentica del difensore), sicchè il ricorso deve prioritariamente essere dichiarato inammissibile per rinuncia allo stesso. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 47601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris