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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1986

Cassazione n. 08865/2026

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di marcata genericità, si contesta il trattamento punitivo irrogato benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede vieppiù a fronte della manifesta infondatezza delle deduzioni in diritto prospettate sul versante del bilanciamento delle circostanze a fronte della preclusione ostativa imposta nel caso ex art. 69 comma 4 cp rispetto al giudizio di prevalenza rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] DEp PAT'' , A ti FUriet filli G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di marcata genericità, si contesta il trattamento punitivo irrogato benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede vieppiù a fronte della manifesta infondatezza delle deduzioni in diritto prospettate sul versante del bilanciamento delle circostanze a fronte della preclusione ostativa imposta nel caso ex art. 69 comma 4 cp rispetto al giudizio di prevalenza rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] DEp PAT'' , A ti FUriet filli G
Sentenza Cassazione n. 08865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris