CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1995
Cassazione n. 01824/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1995 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 1° febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 23 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, comma primo e terzo n. 1 e 61, nn 5 e 7, 582 e 583 cod. pen. e 55 n. 9 L. 231/2007. Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata, con il riferimento al riconoscimento effettuato sia dalla persona offesa che dalle addette alle vendite dove era stata utilizzata la carta bancomat oggetto di una delle rapine, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla notevole aggressività della condotta e al comportamento processuale del ricorrente consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Osservato che anche il terzo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che l'aumento applicato in continuazione sarebbe eccessivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte d'appello, sebbene sintetica, saldandosi e integrando quanto già esposto dal primo giudice, ha fornito sul punto adeguata e sufficiente risposta alle censure della difesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA])ftr.s estensore I