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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26913/2023

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nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17680-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calceal ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - -intimati– verso la sentenza n. 160/4/2020della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il 10 / 1 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 9 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello del la contribuente avverso la sentenza n. 724/2017della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche, annualità 2008; Agenzia EntrateRiscossione e Regione Lazio sono rimast e intimat e ; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in rubrica, «violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 c.c. in combinato disposto all’art. 5 comma 51, del D.L. n. 953/82 cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella Legge n. 60/86 con particolar riferimento altermine di prescrizione della tassa automobilistica previsto per legge e giurisprudenza consolidata anche dopo la notificazione di avviso di accertamento … erronea determinazione del termine di prescrizione decennale e nontriennale ai fini della interruzione della prescrizione anche dopo la notificazione di avviso di accertamento » e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione del tributo,sotteso alla cartella impugnata , sul rilievo del mancato decorso del termine di prescrizione decennale dalla notifica dell’atto interruttivo (avviso di accertamento);

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in rubrica, «omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio avente ad oggetto l’assenza di prova del collegamento tra l’avviso di accertamento asseritamente notificato alla contribuente e la tassa automobilistica oggetto della cartella impugnata … – assenza di prova della riferibilità e del collegamento tra l’avviso di accertamento (n. 806067724641) asseritamente notificato alla contribuente e la tassa automobilistica relativa all’anno 2008 oggetto della cartella esattoriale impugnata»;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «erronea ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso in ordine alla presunta validità ed efficacia della notificazione dell’avviso di accertamento … – nullità ed inefficacia della notificazione dell’avviso di accertamento (n. 806067724641) asseritamente notificato alla contribuente»;

2.1. vanno in questa sede richiamati i principi affermati da questa Corte con l’ordinanza n. 11689/2023 (conf.

Cass. nn. 21968/2023, 11694/2023),come di seguito illustrato;

2.2. va premessoche nel caso di specie il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione,e cioè alla fase procedimentale che si colloca «a monte» di quella riscossiva, ma quest’ultima fase;

2.3. l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta,formalmente, la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante «ruolo»;

2.4. il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, e gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (cfr. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali);

2.5. la Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare « che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v.

Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)» ( cfr. Cass. 19 aprile 2018, n. 9749);

2.6. ne consegue che «per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale»(così Cass. 24 agosto 2022, n.25204);

2.7. il termine per l’accertamento -è stato precisato- « non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva»(cfr. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; Cass. 9 maggio 2014, n. 10067);2.8. la Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, «alla stregua del richiamato orientamento - relativo al termine per l’accertamento - , essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata il 17 novembre 2017»;

2.9. peraltro la Corte, con ordinanza dell’1 aprile 2022, n.10641, ha anche ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto un’intimazione di pagamento «la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso»;

3. ritiene il Collegio che la questione circa il dies a quo del termine, dato all’amministrazione, dopo la notificadell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.); e così anche la questione della misura ditale termine.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17680-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calceal ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - -intimati– verso la sentenza n. 160/4/2020della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il 10 / 1 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 9 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello del la contribuente avverso la sentenza n. 724/2017della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche, annualità 2008; Agenzia EntrateRiscossione e Regione Lazio sono rimast e intimat e ; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in rubrica, «violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 c.c. in combinato disposto all’art. 5 comma 51, del D.L. n. 953/82 cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella Legge n. 60/86 con particolar riferimento altermine di prescrizione della tassa automobilistica previsto per legge e giurisprudenza consolidata anche dopo la notificazione di avviso di accertamento … erronea determinazione del termine di prescrizione decennale e nontriennale ai fini della interruzione della prescrizione anche dopo la notificazione di avviso di accertamento » e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione del tributo,sotteso alla cartella impugnata , sul rilievo del mancato decorso del termine di prescrizione decennale dalla notifica dell’atto interruttivo (avviso di accertamento); 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in rubrica, «omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio avente ad oggetto l’assenza di prova del collegamento tra l’avviso di accertamento asseritamente notificato alla contribuente e la tassa automobilistica oggetto della cartella impugnata … – assenza di prova della riferibilità e del collegamento tra l’avviso di accertamento (n. 806067724641) asseritamente notificato alla contribuente e la tassa automobilistica relativa all’anno 2008 oggetto della cartella esattoriale impugnata»; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «erronea ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso in ordine alla presunta validità ed efficacia della notificazione dell’avviso di accertamento … – nullità ed inefficacia della notificazione dell’avviso di accertamento (n. 806067724641) asseritamente notificato alla contribuente»; 2.1. vanno in questa sede richiamati i principi affermati da questa Corte con l’ordinanza n. 11689/2023 (conf. Cass. nn. 21968/2023, 11694/2023),come di seguito illustrato; 2.2. va premessoche nel caso di specie il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione,e cioè alla fase procedimentale che si colloca «a monte» di quella riscossiva, ma quest’ultima fase; 2.3. l'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta,formalmente, la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante «ruolo»; 2.4. il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, e gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (cfr. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali); 2.5. la Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare « che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v. Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)» ( cfr. Cass. 19 aprile 2018, n. 9749); 2.6. ne consegue che «per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale»(così Cass. 24 agosto 2022, n.25204); 2.7. il termine per l’accertamento -è stato precisato- « non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva»(cfr. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; Cass. 9 maggio 2014, n. 10067);2.8. la Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, «alla stregua del richiamato orientamento - relativo al termine per l’accertamento - , essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata il 17 novembre 2017»; 2.9. peraltro la Corte, con ordinanza dell’1 aprile 2022, n.10641, ha anche ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto un’intimazione di pagamento «la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso»; 3. ritiene il Collegio che la questione circa il dies a quo del termine, dato all’amministrazione, dopo la notificadell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.); e così anche la questione della misura ditale termine. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in
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