CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:SOCIETA]. , rapp resentat a e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivam en te domiciliata presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso il suo studio,in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -controricorrente- Avverso la sentenza delCorte di Appello de l’Aquila n. 93/2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha chiesto , dinanzi al Tribunale di Pescara, la dichiarazione di nullità ovvero inefficacia ai sensi degli artt. 1418 e Oggetto: Intermediazione finanziaria 2 1343 c.c. delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. 9708.02 relative alla determinazione degli interessi debitori, alla loro capitalizzazione trimestrale e agli oneri accessori non pattuiti nonché l'inefficacia di ogni addebito sullo scoperto del predetto conto corrente. H a poi chiesto l'accertamento della mancanza di buona fede e professionalità della Banca in ordine all'investimento nella polizza "Propensione" per un controvalore di 774.685,35 (lire 1.500.000.000), chiedendo la rideterminazione dei rapporti a credito e dedito delle parti e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e comunque al risarcimento del danno. La ricorrente precisava che la somma rinveniente dal finanziamento ricevuto era stata utilizzata per sottoscrivere una polizza assicurativa che era stata presentata come di particolare interesse per il cliente ma anche come utile per il raggiungimento del budget della filiale . IlTribunale, all'esito della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio espletate,ha accolto la domanda limitatamente alle clausole contrattuali del conto corrente e non alla Polizza "Propensione", rispetto alla quale ha ritenuto la piena conoscenza dell'operazione da parte della Società attrice e l'accettazione di tutte le relative clausole. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto appello alla sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la dichiarazione di invalidità o inefficacia dell'addebito derivante dalla Polizza "Propensione», con la condanna della Banca alla restituzione delle relative somme e alrisarcimento del danno. La Corte di merito ha rigettato l’appello perché ha ritenuto che gli appellanti avessero sottoscritto il contratto relativo alla polizza e ricevuto la nota informativa. La polizza in questione è stata considerata caratterizzata dalla sostanziale assenza di un risch io finanziario per il contraente,perché garantisce il capitale assicurato, eventualmente incrementato con le modalità contrattualmente previste. La polizza, infine, è stata sottoscritta in epoca precedente al 1° luglio 2007 e , quindi , prima dell’entrata in vigore dell’art. 25 bis TUFe non sono applicabili nemmeno le norme del Regolamento CONSOB per l’evidente non rischiosità del prodotto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha presentato ricorso con un motivo. L’ intimataha prodotto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha depositato dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio con accettazione della controricorrente , chiedendo che sia dichiaratoestinto il processo. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazion