CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto al n. 5897/2020R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia il 12 novembre 2019, n. 4493/23/2019; udita la relazione della causa svo lta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia il 12 novembre 2019, n. 4493/23/2019, che, in controversia su impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore IVA (con la contestuale irrogazione della relativasanzione) sulla compravendita di un ’a b itazione sita in Comune di Ponteranica (BG) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6/C, censita in catasto con la particella8712 sub. 1 del folio 8, accessoriata di autorimessa censita in catasto la particella 8712 sub. 2 del folio 8, a mezzo di rogito notarile del2 aprile 2014, a seguito di revoca dell e agevolazioni della c.d. “prima casa” per l’accertamento del le caratteristiche di lusso nell’immobileacquistato (in relazione all’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 , n. 1072 ), in conseguenza del computo di una superficie utile complessiva eccedente il limite di mq. 240, ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate ed ha rigettato l’appello proposto in via principale dal medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Bergamo il 7 novembre 2017, n. 533/01 /201 7 , co n co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali; 2. i l giudice di appello ha riformato l a decisione di prime cure sul presupposto chel’abitazione presentasse le caratteristiche di lusso ex art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 , n. 1072, avendo una superficie utile complessiva in misura superiore al limite minimo di mq. 2 40 (precisamente, in misura di mq. 286,21),per cui la compravendita non poteva beneficiare dell’agevolazione della c.d. “prima casa”; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso;5. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto la trattazione congiunta con il procedimento iscritto al n. 29388/2021 R.G. per connessione soggettiva ed oggettiva; 6. in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha chiesto –come anche nel procedimento iscritto al n. 29388/2021 R.G. -la sospensione del procedimento per avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1. c on il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado chela superficie utile complessiva dell’abitazione dovesse essere computata con l’inclusione dei locali ubicati al piano interrato; 1.2 con il secondo motivo, si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado chela superficie utile complessiva dell’abitazione dovesse essere computata con l’inclusione dell’autorimessa; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul motivo di appello circa la carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione in contestazione con riguardo al computo della superficie utile complessiva; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto da l giudice di secondo grado che il contribuente non potesse beneficiare dell’esenzione dalla sanzione amministrativain ragione del principio del favor rei, non delineandosi la sopravvenienza di un’abolitio criminisda parte dell’art. 33 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175; 2.con istanza depositata il 7 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 3.secondo l’art. 1, commi 194 - 200, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Éesclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 4. peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 5. pertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata(unitamente al procedimento iscritto al n. 29388/2021 R.G.). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo (per il prosieguo con i l procedimento iscritto al n. 29388/20