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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11633/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Castelli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eEnrico Pauletti-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n.378/2019 depositata il 27/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale trae origine dall’impugnazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito più brevemente anche soloENEL) dell’avviso di accertamento di maggior ICI per l’anno d’imposta2007, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 22.327.00,notificatole dal Comune di Carassi.2.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che il termine di decadenzaNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026invocato dall'[OSCURATO:PERSONA] non potesse trovare applicazione, trattandosi difattispecie derivante da nuova attribuzione per emersione di nuovoclassamento a seguito di attività dell’ente pubblico.3.

La CTR delle Marche, adita in appello da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilgravame, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo, invece,decaduto l’ente territoriale per tardivo esercizio del potere accertativo, inquanto la deroga posta dal comma 337 dell'art. 1 della legge 311/2004aveva riguardato esclusivamente l’effetto fiscale delle nuove renditecatastali – ossia la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non laretroattività del potere di accertamento dell’ente impositore, di cui non viera menzione in tale disposizione.4.

Avverso siffatta pronuncia, il Comune di Carassai ha proposto ricorsoin cassazione affidandosi ad un unico motivo.5.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.6.

In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, il ricorrente si duole, sotto il profilodell’art. 360 comma 1° n° 3 c.p.c., della violazione o falsa applicazione dinorme di diritto in riferimento al combinato disp.dell'art.1 commi 336 e337 L. n° 311/2004, sostenendo che la deroga alle vigenti disposizionirichiamata dai predetti commi non si riferisca solo all’art.74 della Legge342/2000, bensì come deroga agli ordinari termini di accertamentoquinquennali di cui all’art.1 comma 161 Legge 296/2006, con conseguenteerroneità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto l’amministrazionedecaduta dal potere di accertamento per la maggiore ICI 2007.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

E' incontroverso tra le parti che l’avviso di accertamento impugnatoè conseguente alla conclusione del procedimento di cui alla L. n. 311 del2004, art. 1, comma 336, e, dunque, dell'invito da parte del Comune allaNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026contribuente, ai fini dell'aggiornamento delle rendite catastali, dipresentare atti di aggiornamento catastale ai fini della revisione delclassamento della centrale idroelettrica di proprietà della stessa.1.3.

Orbene, per quanto attiene alla decadenza del potere diaccertamento in materia di tributi locali, questa Corte ha già osservato(vedi Cass.28458/2023; Cass.16212/2024) in analoghe vicendeprocessuali che con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), art. 1,commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddettitributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività diaccertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione.

Inparticolare, il comma 161 prevede che "Gli enti locali, relativamente aitributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchèall'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gliavvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestateo irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 e successive modificazioni" Pereffetto della disposizione in esame il termine di decadenza per la notificadell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e lacontestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Inoltre, inforza del successivo comma 171, la disciplina di cui al precedente comma161 opera anche per rapporti d' imposta che alla data di entrata in vigoredella legge cit. risultano ancora pendenti, di talchè ai tributi dovuti perNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data del 1 gennaio 2007,non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente,si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale.1.4.

Quanto alla disciplina in materia di variazione catastale, la L. n. 311del 2004, art. 1, comma 336, (Legge Finanziaria 2005) stabilisce che "Icomuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catastoovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con iclassamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono aititolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione diaprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.

La richiesta, contenente glielementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire lamancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggettiinteressati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli ufficiprovinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati nonottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli ufficiprovinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a caricodell'interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastatoovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. (...)".

Ilsuccessivo comma 337 sancisce che "Le rendite catastali dichiarate ocomunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta delcomune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga allevigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alladata cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza dellasuddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta delcomune".

Il comma 336, cit. crea un meccanismo con quale si realizza unaggiornamento del catasto sostanzialmente ad opera del contribuente.

Lanorma stabilisce, infatti, che il comune, una volta constatata: la presenzaNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026sul proprio territorio di immobili di proprietà privata che non risultanodichiarati in catasto; la sussistenza di situazioni di fatto che, a causa diintervenute variazioni edilizie, non sono più coerenti con i classamenticatastali, richiede ai titolari dei diritti reali sulle unità immobiliariinteressate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi delregolamento di cui al D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina lacosiddetta procedura DOCFA.

I soggetti interessati devono ottemperarealla richiesta del comune entro novanta giorni dalla data di notificazione.Se questi non si attivano, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorioprovvedono: all' iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato; allaverifica del classamento delle unità immobiliari segnalate; allanotificazione delle risultanze del classamento e della relativa rendita.

Ilrecupero del tributo avviene sulla base della regola temporale indicata dalcomma 337: le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguitodella notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorreredal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancatapresentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificatadal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaiodell'anno di notifica della richiesta del comune (cfr. Cass. 21811 del 2022;Cass., n. 4349 del 2019, n. 19430 del 2019).

La ratio di detta norma èquella di favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovutodichiarare le variazioni intervenute sull' immobile al catasto ed invece nonhanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classamento.A tal fine il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni della L. n.342 del 2000, art. 74 che fanno decorrere gli effetti di tutte lemodificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio.

L'effettofiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione delclassamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si producedal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancataNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificatadal comune, ovvero dal 1°gennaio dell'anno di notifica della richiesta delcomune.

Si evince da ciò che la deroga in esame riguarda esclusivamentel'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenzadell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere diaccertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nellanorma suddetta.1.5.

Corollario di tale coordinamento normativo è, dunque, che ladisposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del terminedecadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dal D.Lgs. n.296 del 2006, art. 1, comma 161.

In particolare, occorre precisare chenon si deve confondere la data di aggiornamento del classamentocatastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuovaidentificazione dell'immobile e consiste nell'adeguamento del classamentocatastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasiatra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giornodi mancata presentazione della denuncia di variazione catastale ecostituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali.

Ad ognimodo, in assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, ladecorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alladeterminazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come perl'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla L. n.296 del 2006, art. 1, comma 161, con la conseguenza che l'enteimpositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termineprevisto da quest'ultima norma per accertare l' imposta dovuta.1.6.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la CTR ha fatto, quindi, buonfatto governo della disciplina in esame, ritenendo correttamente che l’art.1commi 336 e 337 della Legge 311/2004 non abbia inciso sulla disciplinadel termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dalD.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.Numero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/20261.7.

Ne consegue che, non essendo in contestazione che l’avviso diaccertamento relativo alla maggiore ICI per l’anno 2007 sia stato avviatoalla notifica dall’ente territoriale nel 2014, la conclusione cui è giunto ilgiudice di appello, ossia che il Comune è decaduto dal potere diaccertamento per averlo esercitato oltre il termine quinquennale di cui alcitato comma 161 dell’art.1 del D.Lgs. 296/2006 (scaduto il 31/12/2013),è senz’altro conforme a diritto.2.

Il ricorso va, quindi, rigettato.3.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro2.410,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26/02/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Castelli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eEnrico Pauletti-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n.378/2019 depositata il 27/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale trae origine dall’impugnazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito più brevemente anche soloENEL) dell’avviso di accertamento di maggior ICI per l’anno d’imposta2007, oltre sanzioni, interessi e spese, per complessivi Euro 22.327.00,notificatole dal Comune di Carassi.2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che il termine di decadenzaNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026invocato dall'[OSCURATO:PERSONA] non potesse trovare applicazione, trattandosi difattispecie derivante da nuova attribuzione per emersione di nuovoclassamento a seguito di attività dell’ente pubblico.3. La CTR delle Marche, adita in appello da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilgravame, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo, invece,decaduto l’ente territoriale per tardivo esercizio del potere accertativo, inquanto la deroga posta dal comma 337 dell'art. 1 della legge 311/2004aveva riguardato esclusivamente l’effetto fiscale delle nuove renditecatastali – ossia la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non laretroattività del potere di accertamento dell’ente impositore, di cui non viera menzione in tale disposizione.4. Avverso siffatta pronuncia, il Comune di Carassai ha proposto ricorsoin cassazione affidandosi ad un unico motivo.5. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.6. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente si duole, sotto il profilodell’art. 360 comma 1° n° 3 c.p.c., della violazione o falsa applicazione dinorme di diritto in riferimento al combinato disp.dell'art.1 commi 336 e337 L. n° 311/2004, sostenendo che la deroga alle vigenti disposizionirichiamata dai predetti commi non si riferisca solo all’art.74 della Legge342/2000, bensì come deroga agli ordinari termini di accertamentoquinquennali di cui all’art.1 comma 161 Legge 296/2006, con conseguenteerroneità dell’impugnata sentenza per aver ritenuto l’amministrazionedecaduta dal potere di accertamento per la maggiore ICI 2007.1.1. Il motivo è infondato.1.2. E' incontroverso tra le parti che l’avviso di accertamento impugnatoè conseguente alla conclusione del procedimento di cui alla L. n. 311 del2004, art. 1, comma 336, e, dunque, dell'invito da parte del Comune allaNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026contribuente, ai fini dell'aggiornamento delle rendite catastali, dipresentare atti di aggiornamento catastale ai fini della revisione delclassamento della centrale idroelettrica di proprietà della stessa.1.3. Orbene, per quanto attiene alla decadenza del potere diaccertamento in materia di tributi locali, questa Corte ha già osservato(vedi Cass.28458/2023; Cass.16212/2024) in analoghe vicendeprocessuali che con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), art. 1,commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddettitributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività diaccertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione. Inparticolare, il comma 161 prevede che "Gli enti locali, relativamente aitributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchèall'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestateo irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 e successive modificazioni" Pereffetto della disposizione in esame il termine di decadenza per la notificadell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e lacontestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Inoltre, inforza del successivo comma 171, la disciplina di cui al precedente comma161 opera anche per rapporti d' imposta che alla data di entrata in vigoredella legge cit. risultano ancora pendenti, di talchè ai tributi dovuti perNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data del 1 gennaio 2007,non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente,si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale.1.4. Quanto alla disciplina in materia di variazione catastale, la L. n. 311del 2004, art. 1, comma 336, (Legge Finanziaria 2005) stabilisce che "Icomuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catastoovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con iclassamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono aititolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione diaprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente glielementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire lamancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggettiinteressati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli ufficiprovinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati nonottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli ufficiprovinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a caricodell'interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastatoovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. (...)". Ilsuccessivo comma 337 sancisce che "Le rendite catastali dichiarate ocomunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta delcomune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga allevigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alladata cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza dellasuddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta delcomune". Il comma 336, cit. crea un meccanismo con quale si realizza unaggiornamento del catasto sostanzialmente ad opera del contribuente. Lanorma stabilisce, infatti, che il comune, una volta constatata: la presenzaNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026sul proprio territorio di immobili di proprietà privata che non risultanodichiarati in catasto; la sussistenza di situazioni di fatto che, a causa diintervenute variazioni edilizie, non sono più coerenti con i classamenticatastali, richiede ai titolari dei diritti reali sulle unità immobiliariinteressate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi delregolamento di cui al D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina lacosiddetta procedura DOCFA. I soggetti interessati devono ottemperarealla richiesta del comune entro novanta giorni dalla data di notificazione.Se questi non si attivano, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorioprovvedono: all' iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato; allaverifica del classamento delle unità immobiliari segnalate; allanotificazione delle risultanze del classamento e della relativa rendita. Ilrecupero del tributo avviene sulla base della regola temporale indicata dalcomma 337: le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguitodella notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorreredal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancatapresentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificatadal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaiodell'anno di notifica della richiesta del comune (cfr. Cass. 21811 del 2022;Cass., n. 4349 del 2019, n. 19430 del 2019). La ratio di detta norma èquella di favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovutodichiarare le variazioni intervenute sull' immobile al catasto ed invece nonhanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classamento.A tal fine il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni della L. n.342 del 2000, art. 74 che fanno decorrere gli effetti di tutte lemodificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio. L'effettofiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione delclassamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si producedal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancataNumero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/2026presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificatadal comune, ovvero dal 1°gennaio dell'anno di notifica della richiesta delcomune. Si evince da ciò che la deroga in esame riguarda esclusivamentel'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenzadell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere diaccertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nellanorma suddetta.1.5. Corollario di tale coordinamento normativo è, dunque, che ladisposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del terminedecadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dal D.Lgs. n.296 del 2006, art. 1, comma 161. In particolare, occorre precisare chenon si deve confondere la data di aggiornamento del classamentocatastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuovaidentificazione dell'immobile e consiste nell'adeguamento del classamentocatastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasiatra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giornodi mancata presentazione della denuncia di variazione catastale ecostituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali. Ad ognimodo, in assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, ladecorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alladeterminazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come perl'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla L. n.296 del 2006, art. 1, comma 161, con la conseguenza che l'enteimpositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termineprevisto da quest'ultima norma per accertare l' imposta dovuta.1.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, la CTR ha fatto, quindi, buonfatto governo della disciplina in esame, ritenendo correttamente che l’art.1commi 336 e 337 della Legge 311/2004 non abbia inciso sulla disciplinadel termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dalD.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.Numero registro generale 794/2020Numero sezionale 1776/2026Numero di raccolta generale 11633/2026Data pubblicazione 28/04/20261.7. Ne consegue che, non essendo in contestazione che l’avviso diaccertamento relativo alla maggiore ICI per l’anno 2007 sia stato avviatoalla notifica dall’ente territoriale nel 2014, la conclusione cui è giunto ilgiudice di appello, ossia che il Comune è decaduto dal potere diaccertamento per averlo esercitato oltre il termine quinquennale di cui alcitato comma 161 dell’art.1 del D.Lgs. 296/2006 (scaduto il 31/12/2013),è senz’altro conforme a diritto.2. Il ricorso va, quindi, rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro2.410,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 26/02/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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