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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 37612/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18983/2020 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.ti presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 44, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 6244/19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. L’Agenzia delle Entratepropone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di classamento catastale notificato, ex art.1 co. 335 l. 311/04, a Roberto e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due unità immobiliari (ufficio e negozio) siti in Roma, [OSCURATO:PERSONA] – Microzona 1 Centro storico, e fatti rispettivamente oggetto di aumento di classe da 3 ad 8 e rendita da euro 4988,97 a 10646,76, nonché da 9 a 13 e rendita da euro 5908,27 a 10836,56.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’avviso in questione non era sufficientemente motivato, secondo quanto stabilito da C.Cost. n. 249/17 sul fatto che la diffusività del riclassamento per microzone non esonerasse l’Ufficio dal motivare secondo parametri di concretezza e specificità relativi ai singoli immobili interessati; - anche la giurisprudenza di legittimità si era ormai consolidata nel richiedere anche in tal caso un livello motivazionale rigoroso circa le ragioni della revisione del classamento precedente in ragione delle caratteristiche dell’immobile; - l’avviso in questione si palesava insufficiente anche sull’aspetto della motivazione concernente l’aver utilizzato “per la riclassificazione in esame criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali siano state le operazioni compiute ed i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa , in fatto e in diritto, anche rispetto a questa fase applicativa della revisione per microzone”.

Resistono con controricorso gli Anatriello. §

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell’art.1 co. 335 l. 311/04 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti catastali, oltre che dell’art.2697 cod.civ..

Pur nella consapevolezza dell’orientamento di legittimità formatosi in materia (come da Cass.nn. 19810/19, 23046/19, 30005/19 ed altre), l’Agenzia delle Entrate deduce l’adeguatezza motivazionale dell’avviso di riclassamento in questione (come allegato al ricorso introduttivo dei contribuenti) perché recante l’indicazione, ex art.7 l. 212/00, delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto della nuova attribuzione catastale; anche considerato che quest’ultima era qui avvenuta, ai sensi di legge, in maniera diffusa per microzona, sicchè anche gli elementi di comparazione dedotti in avviso fungevano da mero riscontro del classamento ex art.1 co. 335 cit., non già come fondamento esclusivo della rettifica.

Andava poi considerato che, come affermato da Cass.SSUU n. 7665/16 in materia di giurisdizione, la questione inerente la qualità urbana ed ambientale della microzona su cui insiste l'immobile sottoposto a procedimento di revisione riguarda i presupposti della operazione di microzonizzazione del territorio, e quindi non si riferisce alle specificità della singola unità immobiliare, così da esulare dall'ambito della giurisdizione tributaria.

L’orientamento di legittimità di cui si sollecita il ripensamento, nell'imporre ulteriori e diversi elementi a supporto della motivazione dell'avviso di accertamento mirati sulle caratteristiche dell'immobile oltre che sugli specifici parametri di miglioramento di microzona, “finirebbe con il privare l'Amministrazione della facoltà di procedere ad un'attività che è prescritta dalla legge e che risponde, seppure nel doveroso bilanciamento della posizione del privato nei confronti dell'Amministrazione, ad un interesse pubblico generale”; trattandosi - nel sistema di legge - non già di accertamento caso per caso ma di classamento per microzone sul presupposto “da considerarsi senz'altro ragionevole, che la posizione nel contesto urbano dell'unità immobiliare rappresenta una componente necessariamente idonea ad incidere sul valore del bene”. §

3. Il motivo è infondato alla luce dell’ormai consolidato indir izzo di legittimità formatosi sulle carenze motivazionali, e conseguente nullità ex art.7 l. 212/00, degli avvisi di classamento emanati, per la città di Roma, ex art.1 co. 335 l. 311/04.

Si richiamano, tra le ultime massime: Cass.n. 25201 del 24/08/2022: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso”.

Inquesta pronuncia si richiamano ulteriori convergenti decisioni quali, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2018, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28035; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 6 - 5, 23 gennaio 2020, n. 1543; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218).

Ancora, si legge in Cass.n. 1543 del 23/01/2020 cit., che: “L'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare”. [OSCURATO:PERSONA].n. 32546 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: “In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - il quale àncora la revisione "parziale" ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell'unità immobiliare - del fattore cd. edilizio di cui all'art. 8, commi 3 e 7, del d.P.R. n. 138 del 1998, ancorché non rilevante "ex se" quale presupposto giustificativo dell'atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare.

Ne consegue che, laddove l'indicazione delle "caratteristiche edilizie del fabbricato" assuma rilievo per il profilo della motivazione dell'atto volto a giustificare l'adozione della stima comparativa, esplicitate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del cit. comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto del riclassamento”.

Leargomentazioni qui svolte dall’Agenzia delle Entrate non sono in grado di sovvertire il suddetto indirizzo, in quanto basate su elementi già tutti in quest’ultimo vagliati.

Né lo specifico avviso di riclassamento qui allegato si diversifica da quelli esaminati dal suddetto indirizzo, rispondendo anch’esso alle stesse (carenti) modalità motivazionali serialmente adottate dall’Ufficio.

Ne segue il rigetto del ricorso; compensate le spese.

P.Q.M.

La Corte - rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18983/2020 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.ti presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 44, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 6244/19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entratepropone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di classamento catastale notificato, ex art.1 co. 335 l. 311/04, a Roberto e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due unità immobiliari (ufficio e negozio) siti in Roma, [OSCURATO:PERSONA] – Microzona 1 Centro storico, e fatti rispettivamente oggetto di aumento di classe da 3 ad 8 e rendita da euro 4988,97 a 10646,76, nonché da 9 a 13 e rendita da euro 5908,27 a 10836,56. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’avviso in questione non era sufficientemente motivato, secondo quanto stabilito da C.Cost. n. 249/17 sul fatto che la diffusività del riclassamento per microzone non esonerasse l’Ufficio dal motivare secondo parametri di concretezza e specificità relativi ai singoli immobili interessati; - anche la giurisprudenza di legittimità si era ormai consolidata nel richiedere anche in tal caso un livello motivazionale rigoroso circa le ragioni della revisione del classamento precedente in ragione delle caratteristiche dell’immobile; - l’avviso in questione si palesava insufficiente anche sull’aspetto della motivazione concernente l’aver utilizzato “per la riclassificazione in esame criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali siano state le operazioni compiute ed i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa , in fatto e in diritto, anche rispetto a questa fase applicativa della revisione per microzone”. Resistono con controricorso gli Anatriello. § 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell’art.1 co. 335 l. 311/04 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti catastali, oltre che dell’art.2697 cod.civ.. Pur nella consapevolezza dell’orientamento di legittimità formatosi in materia (come da Cass.nn. 19810/19, 23046/19, 30005/19 ed altre), l’Agenzia delle Entrate deduce l’adeguatezza motivazionale dell’avviso di riclassamento in questione (come allegato al ricorso introduttivo dei contribuenti) perché recante l’indicazione, ex art.7 l. 212/00, delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto della nuova attribuzione catastale; anche considerato che quest’ultima era qui avvenuta, ai sensi di legge, in maniera diffusa per microzona, sicchè anche gli elementi di comparazione dedotti in avviso fungevano da mero riscontro del classamento ex art.1 co. 335 cit., non già come fondamento esclusivo della rettifica. Andava poi considerato che, come affermato da Cass.SSUU n. 7665/16 in materia di giurisdizione, la questione inerente la qualità urbana ed ambientale della microzona su cui insiste l'immobile sottoposto a procedimento di revisione riguarda i presupposti della operazione di microzonizzazione del territorio, e quindi non si riferisce alle specificità della singola unità immobiliare, così da esulare dall'ambito della giurisdizione tributaria. L’orientamento di legittimità di cui si sollecita il ripensamento, nell'imporre ulteriori e diversi elementi a supporto della motivazione dell'avviso di accertamento mirati sulle caratteristiche dell'immobile oltre che sugli specifici parametri di miglioramento di microzona, “finirebbe con il privare l'Amministrazione della facoltà di procedere ad un'attività che è prescritta dalla legge e che risponde, seppure nel doveroso bilanciamento della posizione del privato nei confronti dell'Amministrazione, ad un interesse pubblico generale”; trattandosi - nel sistema di legge - non già di accertamento caso per caso ma di classamento per microzone sul presupposto “da considerarsi senz'altro ragionevole, che la posizione nel contesto urbano dell'unità immobiliare rappresenta una componente necessariamente idonea ad incidere sul valore del bene”. § 3. Il motivo è infondato alla luce dell’ormai consolidato indir izzo di legittimità formatosi sulle carenze motivazionali, e conseguente nullità ex art.7 l. 212/00, degli avvisi di classamento emanati, per la città di Roma, ex art.1 co. 335 l. 311/04. Si richiamano, tra le ultime massime: Cass.n. 25201 del 24/08/2022: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso”. Inquesta pronuncia si richiamano ulteriori convergenti decisioni quali, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2018, n. 3156; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28035; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34603; Cass., Sez. 6 - 5, 23 gennaio 2020, n. 1543; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218). Ancora, si legge in Cass.n. 1543 del 23/01/2020 cit., che: “L'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare”. [OSCURATO:PERSONA].n. 32546 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: “In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - il quale àncora la revisione "parziale" ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell'unità immobiliare - del fattore cd. edilizio di cui all'art. 8, commi 3 e 7, del d.P.R. n. 138 del 1998, ancorché non rilevante "ex se" quale presupposto giustificativo dell'atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare. Ne consegue che, laddove l'indicazione delle "caratteristiche edilizie del fabbricato" assuma rilievo per il profilo della motivazione dell'atto volto a giustificare l'adozione della stima comparativa, esplicitate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del cit. comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto del riclassamento”. Leargomentazioni qui svolte dall’Agenzia delle Entrate non sono in grado di sovvertire il suddetto indirizzo, in quanto basate su elementi già tutti in quest’ultimo vagliati. Né lo specifico avviso di riclassamento qui allegato si diversifica da quelli esaminati dal suddetto indirizzo, rispondendo anch’esso alle stesse (carenti) modalità motivazionali serialmente adottate dall’Ufficio. Ne segue il rigetto del ricorso; compensate le spese. P.Q.M. La Corte - rigetta i
Sentenza Cassazione n. 37612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris