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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45741/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 13.10.2020, con cui era stata disposta nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso detta ordinanza, il condannato, tramite il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto rìcorso per cassazione, per "inosservanza/ erronea applicazione della legge penale e delle altre norme delle quali occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19 d.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha messo in rilievo, nella prima parte dell'ordinanza, che la deduzione dell'opponente di avere un legame stabile con la moglie residente in Italia (tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era stata provata non avendo il condannato fornito indicazioni sul luogo di residenza della stessa che formalmente non risultava iscritta né all'anagrafe del CoMune di Forlì, né in quello di Bologna, come era risultato dalle informazioni assunte.

E, conseguentemente, ha correttamente applicato le disposizioni normative in materia

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uLIA. (29,LAI CAntx4A-A- I DEPO .53 I TATA L.,t CAN(' LERIA 13 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 13.10.2020, con cui era stata disposta nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato, tramite il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto rìcorso per cassazione, per "inosservanza/ erronea applicazione della legge penale e delle altre norme delle quali occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19 d.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha messo in rilievo, nella prima parte dell'ordinanza, che la deduzione dell'opponente di avere un legame stabile con la moglie residente in Italia (tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era stata provata non avendo il condannato fornito indicazioni sul luogo di residenza della stessa che formalmente non risultava iscritta né all'anagrafe del CoMune di Forlì, né in quello di Bologna, come era risultato dalle informazioni assunte. E, conseguentemente, ha correttamente applicato le disposizioni normative in materia 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uLIA. (29,LAI CAntx4A-A- I DEPO .53 I TATA L.,t CAN(' LERIA 13 )
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