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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15728/2026

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[OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° gradodell’Emilia-Romagna n.913/7/23 depositata in data 2 ottobre 2023 eche non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado dell’Emi-lia-Romagna n.913/7/23 veniva accolto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione avente ad oggetto la sentenza della Commis-sione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 88/1/2020, la qualeaveva accolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA]Incecco avverso la co-municazione preventiva d’iscrizione ipotecaria notificatagli in relazioneal debito tributario, tra l’altro, risultante da una cartella di pagamentonotificata il 1° dicembre 2015 e da due avvisi di accertamento esecutivinotificati il 3 luglio 2013.2.

Il contribuente impugnava il preavviso deducendo che la riscossioneavrebbe dovuto iniziare entro il 31.12.2016, ossia entro il 31 dicembredel terzo anno successivo a quello in cui i due avvisi di accertamentoerano divenuti definitivi, e che la modifica introdotta ex art 5 L.159/2015 non si applicava al caso di specie, stante l’irretroattività dellanorma.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’Agente della riscossione controdeduceva evidenziando che, in data16.05.2016, era intervenuta la notifica di un preavviso di fermo aventead oggetto sia la cartella sia gli avvisi di accertamento, atto consideratointerruttivo dell’eccepita decadenza.3.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che il preav-viso di fermo, in quanto avente natura cautelare, non fosse atto idoneoad interrompere il termine di decadenza e, comunque, non fosse rife-rito agli avvisi di accertamento esecutivi sottesi.Il giudice di secondo grado non condivideva tale decisione, conside-rando che tale comunicazione preventiva era stata emessa ai fini dellariscossione delle somme oggetto di accertamento e riteneva che nonfosse maturata la decadenza delle pretese impositive, in assenza diautonoma impugnazione di cui all'art.21 d.lgs. 546/92 del preavviso difermo, notificato nel maggio 2016.

Ciò aveva comportato, in assenzadi impugnazione delle cartelle, l'inoppugnabilità delle pretese imposi-tive e la possibilità di impugnazione della comunicazione di iscrizioneipotecaria, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92, esclusivamente per vizipropri dell’atto.L'agente della riscossione aveva azionato le pretese impositive nelmaggio del 2016 e, dunque, entro il termine di decadenza.

Inoltre,l’art.29 d.l. 78/2020, applicabile alla presente fattispecie, aveva ancheeliminato il termine di decadenza invocato dal contribuente.4.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, illustrato con memoria ex art.380,bis 1, cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controri-corso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.29, comma 1, lett e), del DL 78/2010 in merito alla decadenza deldiritto azionato con la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria.La censura contesta il capo della sentenza di secondo grado che ri-chiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, in as-senza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoliivi indicati devono ritenersi divenuti inoppugnabili.La censura, ulteriormente elaborata nella memoria illustrativa, deduceche l’abrogazione del termine triennale di decadenza ex art.29 d.l.78/2010 operata dal d.lgs. n.159/2015 non può applicarsi alla fattispe-cie.

Al momento della presa in carico da parte dell’Agenzia delle En-trate, ovvero il 03.07.2013, era in vigeva la disciplina ex art. 29 DL78/10, secondo la quale l’agente di riscossione, pena decadenza, do-veva procedere ad esecuzione forzata entro il termine del 31 dicembredel terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento diveniva defi-nitivo.Il ricorrente non contesta l’efficacia e la validità delle cartelle di paga-mento, ma sostiene la perdita del loro effetto cogente dovuta alla de-cadenza dal diritto fatto valere (p.5 ricorso).2.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola-zione dell’art. 29 DL 78/2010 in relazione alla successione delle leggitributarie nel tempo.

Anche questa censura contesta il capo della sen-tenza di secondo grado laddove fa applicazione del novellato art. 29 DL78/2010.3.

I due motivi, interconnessi e di trattazione congiunta, sono infondati.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026Premesso che la natura del processo tributario è di impugnazione-me-rito, il Collegio constata che sulla questione recentemente questa Se-zione (Cass. n.33212 del 2025) ha recentemente espresso il seguenteprincipio di diritto:“In tema di decadenza dall'azione esecutiva, la soppressione del ter-mine previsto dall'art. 29, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010 - il quale prevedeva che l'espropriazioneforzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre delterzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto defi-nitivo - disposta dall'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del2015, ha efficacia immediata.

Ne consegue che l'amministrazione nonincorre in decadenza qualora, alla data del 22 ottobre 2015, di entratain vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disci-plina previgente non era ancora decorso”.4.

A tale principio secondo il Collegio va data ulteriore continuità anchenella presente fattispecie, per le ragioni che seguono.Innanzitutto, l’art. 29, lettera e), d.l. n. 78 del 2010 dispone, all’ultimocapoverso, che l’espropriazione forzata, in ogni caso, dev’essere av-viata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cuil'accertamento era divenuto definitivo.La disposizione è stata soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs.24 settembre 2015, n. 159 e, in mancanza di specifiche disposizionitransitorie come pure di norme di diritto intertemporale, non previstenell’art. 15 d.l. cit. l’abrogazione ha effetto immediato, ovvero dalladata del 22 ottobre 2015 stante la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] data 7 ottobre 2015.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, la disposizione invocata dal ricorrente che originariamenteimponeva all’Amministrazione di avviare l’esecuzione forzata entro iltermine anzidetto, alla data dell’11 aprile 2018, in cui nella fattispeciein esame è stata notificata l’intimazione di pagamento, non è più vi-gente.5.

Il contribuente invoca il fatto che la legge varrebbe solo per il futuro,ai sensi dell’art.11 disp. prel. (principio di irretroattività della legge).

Ilprincipio è condiviso dal Collegio e trova sicura conferma nel quadrosovranazionale, in ragione nella necessità di tutelare la certezza deldiritto discendente dalla CEDU e recepita anche nell'ordinamento co-munitario in forza dell'art. 6 TUE, nei suoi tre corollari del principio diirretroattività delle norme, di tutela del legittimo affidamento e di sal-vaguardia dei diritti quesiti (cfr. Cass. Sez.

U. n.2061 del 2021).Del resto, la Corte di cassazione afferma che l'affidabilità, prevedibilitàe uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce im-prescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia delprocesso (Cass., Sez.

U., 6 novembre 2014, n. 23675).Tuttavia, nel caso di specie non solo la norma sopravvenuta riguardacertamente il procedimento e non il processo, ma non incide sul ter-mine di decadenza e, dunque, non si pone una questione di retroatti-vità della norma sopravvenuta.Infatti, va tenuto conto che, allorquando l’abrogazione ha rimossodall’ordinamento giuridico il termine di decadenza, con riferimento agliavvisi di accertamento esecutivi notificati in data 3.7.2013, in ragionedella precedente disciplina, sarebbe maturato il 31 dicembre 2016.

Sic-ché, alla data in cui il termine di decadenza è stato soppresso (22 ot-tobre 2015), quest’ultimo non era nemmeno già decorso.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/20266.

Non vi è quindi una applicazione retroattiva della legge in presenzadi un termine di decadenza maturato, ma solo una mera aspettativa,una situazione di fatto non tutelabile, essendo rimesso al legislatore diadeguare la normativa secondo un ampio margine di apprezzamento,che risulta ragionevolmente esercitato.Per le ragioni esposte il principio di diritto sopra riportato viene condi-viso dal Collegio, e diventa superfluo ragionare di atti interruttivi deltermine decadenziale, già di per sé non spirato sulla base del quadronormativo applicabile e della situazione di fatto descritta.7.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.900 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° gradodell’Emilia-Romagna n.913/7/23 depositata in data 2 ottobre 2023 eche non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado dell’Emi-lia-Romagna n.913/7/23 veniva accolto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione avente ad oggetto la sentenza della Commis-sione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 88/1/2020, la qualeaveva accolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA]Incecco avverso la co-municazione preventiva d’iscrizione ipotecaria notificatagli in relazioneal debito tributario, tra l’altro, risultante da una cartella di pagamentonotificata il 1° dicembre 2015 e da due avvisi di accertamento esecutivinotificati il 3 luglio 2013.2. Il contribuente impugnava il preavviso deducendo che la riscossioneavrebbe dovuto iniziare entro il 31.12.2016, ossia entro il 31 dicembredel terzo anno successivo a quello in cui i due avvisi di accertamentoerano divenuti definitivi, e che la modifica introdotta ex art 5 L.159/2015 non si applicava al caso di specie, stante l’irretroattività dellanorma.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’Agente della riscossione controdeduceva evidenziando che, in data16.05.2016, era intervenuta la notifica di un preavviso di fermo aventead oggetto sia la cartella sia gli avvisi di accertamento, atto consideratointerruttivo dell’eccepita decadenza.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che il preav-viso di fermo, in quanto avente natura cautelare, non fosse atto idoneoad interrompere il termine di decadenza e, comunque, non fosse rife-rito agli avvisi di accertamento esecutivi sottesi.Il giudice di secondo grado non condivideva tale decisione, conside-rando che tale comunicazione preventiva era stata emessa ai fini dellariscossione delle somme oggetto di accertamento e riteneva che nonfosse maturata la decadenza delle pretese impositive, in assenza diautonoma impugnazione di cui all'art.21 d.lgs. 546/92 del preavviso difermo, notificato nel maggio 2016. Ciò aveva comportato, in assenzadi impugnazione delle cartelle, l'inoppugnabilità delle pretese imposi-tive e la possibilità di impugnazione della comunicazione di iscrizioneipotecaria, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92, esclusivamente per vizipropri dell’atto.L'agente della riscossione aveva azionato le pretese impositive nelmaggio del 2016 e, dunque, entro il termine di decadenza. Inoltre,l’art.29 d.l. 78/2020, applicabile alla presente fattispecie, aveva ancheeliminato il termine di decadenza invocato dal contribuente.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, illustrato con memoria ex art.380,bis 1, cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controri-corso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.29, comma 1, lett e), del DL 78/2010 in merito alla decadenza deldiritto azionato con la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria.La censura contesta il capo della sentenza di secondo grado che ri-chiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, in as-senza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoliivi indicati devono ritenersi divenuti inoppugnabili.La censura, ulteriormente elaborata nella memoria illustrativa, deduceche l’abrogazione del termine triennale di decadenza ex art.29 d.l.78/2010 operata dal d.lgs. n.159/2015 non può applicarsi alla fattispe-cie. Al momento della presa in carico da parte dell’Agenzia delle En-trate, ovvero il 03.07.2013, era in vigeva la disciplina ex art. 29 DL78/10, secondo la quale l’agente di riscossione, pena decadenza, do-veva procedere ad esecuzione forzata entro il termine del 31 dicembredel terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento diveniva defi-nitivo.Il ricorrente non contesta l’efficacia e la validità delle cartelle di paga-mento, ma sostiene la perdita del loro effetto cogente dovuta alla de-cadenza dal diritto fatto valere (p.5 ricorso).2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per viola-zione dell’art. 29 DL 78/2010 in relazione alla successione delle leggitributarie nel tempo. Anche questa censura contesta il capo della sen-tenza di secondo grado laddove fa applicazione del novellato art. 29 DL78/2010.3. I due motivi, interconnessi e di trattazione congiunta, sono infondati.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026Premesso che la natura del processo tributario è di impugnazione-me-rito, il Collegio constata che sulla questione recentemente questa Se-zione (Cass. n.33212 del 2025) ha recentemente espresso il seguenteprincipio di diritto:“In tema di decadenza dall'azione esecutiva, la soppressione del ter-mine previsto dall'art. 29, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010 - il quale prevedeva che l'espropriazioneforzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre delterzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto defi-nitivo - disposta dall'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del2015, ha efficacia immediata. Ne consegue che l'amministrazione nonincorre in decadenza qualora, alla data del 22 ottobre 2015, di entratain vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disci-plina previgente non era ancora decorso”.4. A tale principio secondo il Collegio va data ulteriore continuità anchenella presente fattispecie, per le ragioni che seguono.Innanzitutto, l’art. 29, lettera e), d.l. n. 78 del 2010 dispone, all’ultimocapoverso, che l’espropriazione forzata, in ogni caso, dev’essere av-viata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cuil'accertamento era divenuto definitivo.La disposizione è stata soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs.24 settembre 2015, n. 159 e, in mancanza di specifiche disposizionitransitorie come pure di norme di diritto intertemporale, non previstenell’art. 15 d.l. cit. l’abrogazione ha effetto immediato, ovvero dalladata del 22 ottobre 2015 stante la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] data 7 ottobre 2015.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, la disposizione invocata dal ricorrente che originariamenteimponeva all’Amministrazione di avviare l’esecuzione forzata entro iltermine anzidetto, alla data dell’11 aprile 2018, in cui nella fattispeciein esame è stata notificata l’intimazione di pagamento, non è più vi-gente.5. Il contribuente invoca il fatto che la legge varrebbe solo per il futuro,ai sensi dell’art.11 disp. prel. (principio di irretroattività della legge). Ilprincipio è condiviso dal Collegio e trova sicura conferma nel quadrosovranazionale, in ragione nella necessità di tutelare la certezza deldiritto discendente dalla CEDU e recepita anche nell'ordinamento co-munitario in forza dell'art. 6 TUE, nei suoi tre corollari del principio diirretroattività delle norme, di tutela del legittimo affidamento e di sal-vaguardia dei diritti quesiti (cfr. Cass. Sez. U. n.2061 del 2021).Del resto, la Corte di cassazione afferma che l'affidabilità, prevedibilitàe uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce im-prescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia delprocesso (Cass., Sez. U., 6 novembre 2014, n. 23675).Tuttavia, nel caso di specie non solo la norma sopravvenuta riguardacertamente il procedimento e non il processo, ma non incide sul ter-mine di decadenza e, dunque, non si pone una questione di retroatti-vità della norma sopravvenuta.Infatti, va tenuto conto che, allorquando l’abrogazione ha rimossodall’ordinamento giuridico il termine di decadenza, con riferimento agliavvisi di accertamento esecutivi notificati in data 3.7.2013, in ragionedella precedente disciplina, sarebbe maturato il 31 dicembre 2016. Sic-ché, alla data in cui il termine di decadenza è stato soppresso (22 ot-tobre 2015), quest’ultimo non era nemmeno già decorso.Numero registro generale 8678/2024Numero sezionale 3722/2026Numero di raccolta generale 15728/2026Data pubblicazione 22/05/20266. Non vi è quindi una applicazione retroattiva della legge in presenzadi un termine di decadenza maturato, ma solo una mera aspettativa,una situazione di fatto non tutelabile, essendo rimesso al legislatore diadeguare la normativa secondo un ampio margine di apprezzamento,che risulta ragionevolmente esercitato.Per le ragioni esposte il principio di diritto sopra riportato viene condi-viso dal Collegio, e diventa superfluo ragionare di atti interruttivi deltermine decadenziale, già di per sé non spirato sulla base del quadronormativo applicabile e della situazione di fatto descritta.7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.900 per com-pensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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