CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 14018-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, C.so Trieste n. 87, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 385/02/2014della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 26.11.2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince chealla società furono notificati due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle entrate riprese ad imponibile costi relativi a contratti di pubblicità conclusi dalla contribuente, esercente l’attività di fabbricazione di Accertamento – Contraddittorio - Violazione RGN 14018/2015 Consigliere rel. Federici suole e altre parti in gomma per calzature, con società sportive dilettantistiche, con conseguente rideterminazione dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva. L’attività accertativa era consistita nell’analisi della documentazione raccolta e richiesta allasocietà, dopo un unico accesso eseguito dall’Ufficio presso la sede sociale, all’esito del quale era stato redatto un “processo verbale giornaliero” e un verbale di contraddittorio. La società impugnò gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 353/03/2013 li rigettò. La pronuncia fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che con sentenza n. 385/02/2014 accolse le ragioni della contribuente. Il giudice regionale, esaminando preliminarmente la questione relativa al mancato rispetto del contraddittorio, per essere stati notificati gli atti impositivi senza il decorso del termine dilatorio dei sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, prescritto dall’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, ne ha dichiarato l’illegittimità. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a d ue motiv i . La contribuente ha resistito con controricorso. Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022la causa è stata discussa e decisa. Considerato che L’Agenzia delle entrate ha denunciato con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla inapplicabilità della norma in assenza di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali della società. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, cit., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora ritenuto dovuto il rispetto del termine dilatorio, ha sollecitato una “rivisitazione” dell’interpretazione della disciplina in merito alle conseguenze della sua violazione, ossia della declaratoria di illegittimità dell’atto impositivo -con perdita del gettito iva- anche alla luce della giurisprudenza euro-unitaria, eventualmente sollevando questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’unione europea.RGN 14018/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] occorre tuttavia esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa della controricorrente, che ha denunciato l’inammissibilità del ricorso per tardività. La difesa della società ha evidenziato che la sentenza della Commissione regionale, depositata il 26 novembre 2014, fu notificata all’Agenzia delle entrate il 4 dicembre 2014, notifica attestata dalla medesima ricevente con numero di protocollo 0029205. In data 5 dicembre 2014 la IGM inviò con raccomandata alla segreteria della commissione tributaria regionale copia della sentenza notificata. In data 12 febbraio 2015 la commissione regionale di Ancona rilasciò copia conforme all’originale della sentenza con attestazione che «detta sentenza, depositata in data 26/11/2014 e notificata a Agenzia entrate di Fermo il 4/12/2014, ad oggi non risulta essere stata impugnata». Questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, ai fini del decorso del termine "breve" d'impugnazione, ai sensi dell'art 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 la sentenza può essere notificata anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, nel rispetto delle formalità previste dallo stesso art. 38. In mancanza di prova da parte del notificante, anche a mezzo di ricevuta rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, del rispetto delle suddette formalità, si rende invece applicabile il diverso termine cd. “lungo" di impugnazione, di cui all'art. 327 cod.proc. c iv . (Cass., 8 novembre 2017, n. 26449; 22 giugno 2018, n. 16554). Ebbene, l’odierno ricorso, datato 26 maggio 2015, risulta spedito per la notifica il medesimo giorno. Dunque, afronte della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi dell’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è stato notificato ben oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza del giudice regionale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività dell’impugnazione. All’esito del giudizio segue la soccombenza dell’Agenzia delle entrate nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in € RGN 14018/2015 Consigliere rel. Federici 7.800,00per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese