CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 39626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] udito iLdiTensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 7/3/2022, il Tribunale di Firenze, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Firenze, con cui è stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a cui il predetto Ehichoya è sottoposto. 2. Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3; 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. La difesa rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto in una lunga vicenda cautelare, essendo stato tratto in arresto in data 6/2/2019 per fatti riguardanti taluni episodi di cessione di sostanza stupefaicente del tipo eroina, accertati in [OSCURATO:PERSONA] tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Nell'ambito di tale procedimento veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, sostituita, con ordinanza emessa in data 4/11/2021, con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Prato e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Mentre il ricorrente era sottoposto a misura, era attinto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nell'ambito del presente procedimento, avente ad oggetto analoghi atti di cessione di sostanza stupefacente, sempre accertati in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2018-2019. La richiesta di sostituzione della misura applicata in tale ultimo procedimento era giustificata dalla connessione dei reati contestati con quelli di cui al primo procedimento. Il Tribunale avrebbe equivocato il senso della richiesta difensiva, facendo riferimento alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; nella risposta non si sarebbe attenuto alle deduzioni difensive che non riguardavano tale profilo. La motivazione di rigetto sarebbe illogica anche sotto altro aspetto: la condanna intervenuta nell'ambito del presente procedimento, non aggraverebbe il giudizio di pericolosità, non essendo elemento sufficiente per desumere l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 7AP [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il Tribunale ha offerto congrua motivazione nella ordinanza impugnata, evidenziando che la prospettata connessione tra i reati posti a fondamento dei due diversi titoli cautelari emessi a carico del ricorrente, alla stregua di quanto rappresentato dalla difesa, non è individuabile. Ha quindi precisato per completezza argomentativa che, ove la difesa avesse voluto far valere nel procedimento di riesame la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., aveva l'onere di rispettare le condizioni stabilite nella pronuncia a Sezioni Unite n. 45246 del 19/07/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv. 253549, così massimata:"In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desunnibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. (Conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non nnassimata)". Tale precisazione non inficia la correttezza della motivazione, sebbene la difesa abbia rimarcato di non avere inteso chiedere la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. 3. Stante l'autonomia dei due procedimenti, il Tribunale ha posto in evidenza come siano del tutto irrilevanti le vicende che hanno riguardato la misura cautelare precedentemente applicata. Anche sotto questo profilo la motivazione dell'ordinanza non è meritevole di essere censurata: la valutazione sulla ricorrenza di esigenze c:autelari e sul loro affievolirsi deve riguardare il procedimento in corso e non è influenzato dal decorso dell'altra misura precedentemente applicata. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato la persistenza di un elevato pericolo di reiterazione dei reati, contenibile solo con la misura maggiormente afflittiva. Ha invero rappresentato che il ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di fatto senza fissa dimora, non ha legami con il territorio se non quelli collegati all'attività illecita condotta unitamente ai suoi connazionali. Si tratta di argomentazione idonea a sostenere il decisum, cori la quale la difesa non si confronta.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti