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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 36708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 064 (LA 03MCC-A) ›-0 t taet SLQ. cep £b 70,6.42 ct, • Ait.patim; LA; 6,14,rt'íz, r dl uel-ito il difensore procedimento a trattazione scritta. —4- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 5 gennaio 2023 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2022. 1.1 La sottoposizione alla custodia cautelare in carcere è relativa alla contestazione del possesso di un'arma con matricola abrasa (e del relativo munizionamento) rinvenuta in data 14 dicembre 2022 in occasione della notifica di diversa ordinanza cautelare (per il delitto di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990).

Secondo il Tribunale vi è concreto pericolo di reiterazione, che giustifica pienamente la custodia in carcere, in ragione della gravità del fatto, delle sue modalità (la pistola era pronta all'uso) e della negativa personalità dell'Esposito, raggiunto nel diverso procedimento da elementi di prova in tema di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata da finalità di agevolazione di una associazione camorristica.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia che - come documentato già in sede di procedura incidentale di riesame il titolo cautelare emesso nel diverso procedimento è stato annullato in data 3 gennaio 2023.

Non poteva pertanto essere evocata la diversa vicenda in sede di valutazione delle esigenze cautelari.

Inoltre il giudizio di pericolosità sarebbe stato formulato in astratto, senza evidenziare - come richiesto in alcuni arresti di legittimità - la prossimità di occasioni di riproposizione della condotta illecita.

Sarebbe stata sottovalutata l'ammissione di responsabilità, nonché il verosimile contenimento della pena in termini tali da consentirne la sospensione, in ragione di procura speciale già conferita in sede di convalida dell'arresto.

Non vi sarebbe, infine, espressa motivazione circa la inadeguatezza degli arresti domiciliari.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.3.1 Ed invero, le valutazioni espresse dal Tribunale sui profili oggetto di contestazione risultano pienamente logiche ed immuni da vizi in diritto.

In particolare ad essere centrale, nel percorso argomentativo, è l'analisi delle modalità del fatto (possesso presso l'abitazione di una arma carica e con matricola abrasa) tali da denotare - al di là della ricorrenza o meno della gravità indiziaria nel diverso procedimento - l'inserimento del ricorrente in circuiti criminali e la elevata spregiudicatezza, così come ritenuto dal Tribunale.

Né può accedersi alla interpretazione proposta dalla difesa in tema di modalità di formulazione del giudizio di pericolosità.3.2 Va precisatoLsui_terna), che questa Corte ha affrontato in più occasioni - in epoca posteriore alla novellazione del 2015 - il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen. .

Va qui ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v.

Sez.

I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez.

VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez.

VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ).

La volontà del legislatore è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un 'pericolo' per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo.

E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani.

Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è menzionata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v.

Sez.

III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez.

VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni, già espresse in altri arresti sul tema .

Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della - o delle - condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.

La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate).

In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).

La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio,-che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. 3.3 In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto.

In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio sul fatto e sulla persona gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.

L'esistenza di 'occasioni di riproduzione' è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato.

Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata.

Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v.

Sez.

IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez.

V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez.

V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez.

V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez.

V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez.

E n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684).

4. Tutto ciò precisato, viene meno il fondamento in diritto della principale doglianza difensiva sull'individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto - nella decisione impugnata - non già dalla ricorrenza prossima di 'occasioni di riproduzione' della condotta illecita, ma dalla considerazione delle modalità del fatto e dal negativo giudizio sulla personalità dell'indagato.

Le residue doglianze risultano del tutto generiche, essendo intervenuta motivazione espressa da parte del Tribunale sia in tema di inadeguatezza degli arresti domiciliari (l'arma era detenuta presso il domicilio) che di prevedibile entità della pena, argomentazioni con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 064 (LA 03MCC-A) ›-0 t taet SLQ. cep £b 70,6.42 ct, • Ait.patim; LA; 6,14,rt'íz, r dl uel-ito il difensore procedimento a trattazione scritta. —4- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 5 gennaio 2023 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2022. 1.1 La sottoposizione alla custodia cautelare in carcere è relativa alla contestazione del possesso di un'arma con matricola abrasa (e del relativo munizionamento) rinvenuta in data 14 dicembre 2022 in occasione della notifica di diversa ordinanza cautelare (per il delitto di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990). Secondo il Tribunale vi è concreto pericolo di reiterazione, che giustifica pienamente la custodia in carcere, in ragione della gravità del fatto, delle sue modalità (la pistola era pronta all'uso) e della negativa personalità dell'Esposito, raggiunto nel diverso procedimento da elementi di prova in tema di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata da finalità di agevolazione di una associazione camorristica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia che - come documentato già in sede di procedura incidentale di riesame il titolo cautelare emesso nel diverso procedimento è stato annullato in data 3 gennaio 2023. Non poteva pertanto essere evocata la diversa vicenda in sede di valutazione delle esigenze cautelari. Inoltre il giudizio di pericolosità sarebbe stato formulato in astratto, senza evidenziare - come richiesto in alcuni arresti di legittimità - la prossimità di occasioni di riproposizione della condotta illecita. Sarebbe stata sottovalutata l'ammissione di responsabilità, nonché il verosimile contenimento della pena in termini tali da consentirne la sospensione, in ragione di procura speciale già conferita in sede di convalida dell'arresto. Non vi sarebbe, infine, espressa motivazione circa la inadeguatezza degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.3.1 Ed invero, le valutazioni espresse dal Tribunale sui profili oggetto di contestazione risultano pienamente logiche ed immuni da vizi in diritto. In particolare ad essere centrale, nel percorso argomentativo, è l'analisi delle modalità del fatto (possesso presso l'abitazione di una arma carica e con matricola abrasa) tali da denotare - al di là della ricorrenza o meno della gravità indiziaria nel diverso procedimento - l'inserimento del ricorrente in circuiti criminali e la elevata spregiudicatezza, così come ritenuto dal Tribunale. Né può accedersi alla interpretazione proposta dalla difesa in tema di modalità di formulazione del giudizio di pericolosità.3.2 Va precisatoLsui_terna), che questa Corte ha affrontato in più occasioni - in epoca posteriore alla novellazione del 2015 - il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen. . Va qui ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ). La volontà del legislatore è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un 'pericolo' per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo. E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani. Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è menzionata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni, già espresse in altri arresti sul tema . Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della - o delle - condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio,-che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. 3.3 In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto. In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio sul fatto e sulla persona gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L'esistenza di 'occasioni di riproduzione' è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata. Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. E n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 4. Tutto ciò precisato, viene meno il fondamento in diritto della principale doglianza difensiva sull'individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto - nella decisione impugnata - non già dalla ricorrenza prossima di 'occasioni di riproduzione' della condotta illecita, ma dalla considerazione delle modalità del fatto e dal negativo giudizio sulla personalità dell'indagato. Le residue doglianze risultano del tutto generiche, essendo intervenuta motivazione espressa da parte del Tribunale sia in tema di inadeguatezza degli arresti domiciliari (l'arma era detenuta presso il domicilio) che di prevedibile entità della pena, argomentazioni con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp
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