CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.19510/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2179/2018 depositata il 14/05/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . Distanze [OSCURATO:PERSONA] 1. C on ricorso per denuncia di nuova opera, depositato il 10/01/2002, [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una casa per civile abitazione sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (via Re di Puglia n. 30), assumendo che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante, avevano intrapreso la costruzione di un nuovo edificio ad una distanza minore di quella minima inderogabile dal fabbricato dell’attore (dieci metri tra pareti finestrate), prevista dall’art. 11 del regolamento edilizio comunale, domandò al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di ordinare ai vicini di sospendere i lavori e di condannarli , all’esito del giudizio di merito, all’arretramento o all’abbattimento della nuova costruzione; 2. I l Tribunale , con ordinanza del 30/07/2002, dispose la sospensione dell’opera. Esaurita la fase nunciatoria, il sig. [OSCURATO:PERSONA] instaurò la causa di merito e chiese la condanna dei convenuti all’a rretramento del loro fabbricato e al risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bovenzichie sero il rigetto della domanda e proposero domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del confinante all’abbattimento della sua abitazione, che assumevano essere stata realizzata in difformità d a lla concessione edilizia. Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di una c.t.u., con sentenza n. 3217/2011, in accoglimento della domanda dell’attore, condannò i convenuti ad arretrare il fabbricato di loro proprietà in modo tale che venisse rispettata la distanza di dieci metri d a ll’edificio del sig. [OSCURATO:PERSONA], respin se la domanda di risarcimento del danno di quest’ultimo, rigettò altresì la domanda riconvenzionale dei convenuti, che condannòal pagamento delle spese di lite.3. Interposto gravame dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bovenzi, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio dell’appellato ha rigettato l’appello (testualmente, a pag. 5 della sentenza) “per sopravvenuta carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva degli appellanti”, e ha condannato questi ultimi alle spese del grado. Nello specifico, la Corte d’appello ha dato atto che l’immobile dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bovenzi era stato acquisito gratuitamente al patrimonio dell’ente territoriale e, quindi, sul rilievo che essi non erano più proprietari dell’immobile in relazione al quale si poneva la questione del rispetto o meno delle distanze legali, ha rigettato l’appello per sop ravvenuta carenza di legittimazione attiva (o titolarità) degli appellanti. Ai fini della regolamentazione delle spese del grado, la Corte territoriale ha affermato la soccombenza virtuale degli appellanti, sul presupposto che tutte le censure rivolte da questi ultimi alla sentenza del Tribunale non erano idone e ad indebolire la fitta trama argomentativa della decisione di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorr ono , con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale. 5. Il primo motivo di ricorso – “ violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del cpc e dei principi in materia di interesse ad agire, in relazione all’art. 360 cpc n. 3 e n. 4” -denuncia che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto inammissibile il gravame dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Bovenziper sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in ragione della circostanza che, in pendenza del giudizio, il loro immobile è stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune ex art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, senza considerare che i ricorrenti hanno interesse a coltivare l’azione e sono legittimati a proseguire il giudizio dato che potrebbero rientrare nella piena titolarità del bene, ove risultassero vittoriosi all’esito dei giudizi amministrativi, tuttora pendenti, che essi hanno promosso per ottenere l’annullamento dell’atto di acquisizione del cespite al patrimonio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il secondo motivo - “ nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 cpc n. 4” –denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che, senza esaminare i numerosi rilievi che gli appellanti hanno rivolto alla decisione del Tribunale, ha trascritto integralmente la motivazione di tale pronuncia, sulla quale si è appiattita. 7. Il terzo motivo – “violazione e falsa applicazione art. 873 cc e art. 9 d.m. n. 1444/68, in relazione all’art. 360 cpc n. 3” – denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che , nell’ apprezzare la soccombenza virtualeal fine della statuizione sulle spese del giudizio, ha erroneamente calcolato la distanza tra gli edifici tenendo conto dei balconi aggettanti dell’edificio degli attori, che invece non dovevano essere considerati non costituendo essi corpi di fabbrica di particolare sporgenza, con ampiezza e profondità rilevanti. 8. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della discussione in camera di consiglio , ritiene di rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza per la particolarità e la rilevanza delle questioni da dirimere. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione