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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18629/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Catania, pronunciata il 17 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata, ha disapplicato la recidiva contestata e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata dal calcolo della pena, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha espressamente escluso la recidiva contestata dal calcolo della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Catania, pronunciata il 17 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata, ha disapplicato la recidiva contestata e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata dal calcolo della pena, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha espressamente escluso la recidiva contestata dal calcolo della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris