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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27020/2026

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to a PENNE il 01/05/1959 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 41906/25 ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente (in tema di difetto di giurisdizione, dolo, carattere offensivo delle espressioni utilizzate, presenza di terzi, atto arbitrario del p.u., nesso di causalità con esercizio delle funzioni, attenuante della provocazione) costituiscono la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, e che, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, le stesse appaiono inammissibili in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a PENNE il 01/05/1959 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 41906/25 ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente (in tema di difetto di giurisdizione, dolo, carattere offensivo delle espressioni utilizzate, presenza di terzi, atto arbitrario del p.u., nesso di causalità con esercizio delle funzioni, attenuante della provocazione) costituiscono la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, e che, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, le stesse appaiono inammissibili in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris