CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00405/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 febbraio 2019, confermava la sentenza, emessa in data 3 luglio 2018, dal Tribunale di Roma, che affermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 4 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e, concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti esposta nelle conformi sentenze di merito', la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava alla guida della propria autovettura, percorrendo il GRA di Roma, udiva un rumore e si accorgeva che il conducente di una autovettura Smart le faceva segno di accostare. Fermate le auto, il conducente le contestava di avere urtato con la sua autovettura lo sportello della Smart per cui la Ficoneri scendeva dall'auto per constatare l'effettivo danno lasciando sul sedile posteriore la borsa ed un telefono cellulare. A quel punto lo sconosciuto risaliva sulla sua autovettura e si allontanava e solo in quel momento la Ficoneri, nel risalire anch'essa a bordo della propria autovettura, si avvedeva della sottrazione del proprio telefono cellulare. Grazie al codice IMEI il telefono veniva successivamente rinvenuto in possesso del Bevilacqua che veniva poi riconosciuto dalla persona offesa quale autore del furto. 3. Avverso la richiamata sentenza il Bevilacqua, a mezzo dei propri difensori di fiducia, propone due distinti ricorsi deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla omessa esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento in quanto, nel caso di specie, il fine del Bevilacqua non era quello di impossessarsi del telefono cellulare della persona offesa ma, al più, quello di far arrestare la corsa della macchina, sicchè è indubbio che la simulazione dell'urto della propria autovettura non possa essere teleologicamente collegata alla apprensione del telefono medesimo. Si rileva infatti, richiamando giurisprudenza sul tema, che ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame è necessario che ricorra un nesso teleologico e psicologico tra il mezzo utilizzato dal soggetto agente e il fine che questi si prefigge, e la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe sul punto apparente e contraddittoria; - violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., per non avere la Corte considerato che il Bevilacqua si impossessò del telefono senza fare alcunchè per distogliere l'attenzione della vittima ed approfittare della momentanea mancanza di vigilanza sul bene, mentre l'apprensione è stata ricondotta dagli stessi giudici di appello ad un momento successivo alla condotta del Bevilacqua e ad un allontanamento spontaneo della persona offesa dal proprio veicolo;- violazione di legge in relazione al principio di legalità della pena; i giudici di merito avrebbero errato nella applicazione della pena non essendo partiti dal minimo edittale nella determinazione della stessa che risulterebbe pertanto eccessiva. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. I motivi formulati, infatti, risultano generici e consistono in una mera reiterazione di quelli di appello sfuggendo al confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 2. Quanto al primo motivo, è sufficiente rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (ex multis, Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924 - 01; Sez. 7, n. 8757 del 07/11/2014, Bontempi, Rv. 262669 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato la circostanza aggravante del mezzo fraudolento proprio nello stratagemma utilizzato dal ricorrente per far arrestare la marcia alla Ficoneri, specificando che, se egli non avesse posto in essere tale ingegnosa condotta, la persona offesa non avrebbe avuto la necessità di scendere dal veicolo per verificare il danno e non si sarebbe distratta, così consentendo al Bevilacqua di impossessarsi con destrezza del telefono cellulare. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, appare, dunque, evidente il collegamento funzionale e finalistico tra la simulazione del sinistro e il furto aggravato e sotto tale profilo la motivazione della pronuncia impugnata si presenta ineccepibile in quanto conforme ai richiamati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità in quanto la Corte di appello, con ragionamento del tutto logico, ha chiaramente spiegato le ragioni per cui dovesse ritenersi integrata l'aggravante, evidenziando come la condotta del Bevilacqua, che in pochi secondi era riuscito ad impossessarsi del telefono cellulare che si trovava sul sedile del veicolo di proprietà della Ficoneri senza che questa se ne avvedesse, era caratterizzata proprio da particolare abilità e destrezza piuttosto che dal mero approfittamento della distrazione della persona offesa. Anche sotto tale profilo la pronuncia impugnata si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità in materia che ritiene configurabile la circostanza aggravante della destrezza qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astu±ia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952 - 01; Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01). 4. Anche l'ultimo motivo, proposto con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], attinente alla dosimetria della pena, è del tutto privo di pregio, oltre che genericamente proposto. La Corte di appello ha confermato la pena irrogata in primo grado, ispirata ai principi di cui all'art. 133 cod. pen., ritenendola adeguata alla condotta contestata e proporzionata. Orbene, sul tema occorre rammentare che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Inoltre, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggiero, Rv. 237402 - 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulla natura allarmante della condotta e sui precedenti specifici gravanti sull'imputato con conseguente infondatezza della doglianza. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci il 09 novembre 2021 Il con estensore [OSCURATO:PERSONA]