CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44116/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] the ha concluso chiedendo 1/3 01C14 19102 ,Vg- 01 fA/MPIei i r,cr pEc 0? I Coa 5 a [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, del 29 marzo 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro del 5 maggio 2014, lo ha condannato alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 28 gennaio 2009 in Dorgali e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., perché, al fine di commettere i reati di porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo e danneggiamento (di cui ai capi b, d), in concorso con altre tre persone, si era impossessato, al fine di trarne profitto, dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in sosta sulla pubblica via, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, aperta con violenza sulle cose e messa in moto con un mezzo fraudolento; b) porto illegale di armi aggravato, ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, nella qualità di mandante, aveva portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo, composto da oggetti metallici, un contenitore, una miccia e da materiale esplodente, con l'aggravante di aver commesso il fatto in un luogo abitato; c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto e occultato, l'ordigno di cui al capo b, provento del delitto di illegale fabbricazione di ordigno esplosivo; d) danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, primo e secondo comma, n. 3, cod. pen., perché, nella qualità di mandante, aveva commesso un attentato dinamitardo, mediante brillamento di un ordigno esplosivo all'ingresso del cortile di pertinenza dell'abitazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] (responsabile dell'ufficio tecnico comunale dell'area lavori pubblici del Comune di Dorgali), danneggiando la pavimentazione del cortile e la sua autovettura. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito aveva ritenuta provata la responsabilità dell'imputato in forza della conversazione captata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] (autore materiale delle condotte accertate) e sua madre, anche se dalla lettura delle relative trascrizioni si evinceva che il nome "Franco" poteva essere riferito a chiunque (in considerazione del fatto che in Dorgali molte persone portavano quel nome); che non veniva mai pronunciato il cognome della persona oggetto della conversazione; che, in ogni caso, dal contenuto della conversazione non era possibile affermare che tale Franco fosse stato il mandante dei reati accertati, ma solo una persona che era a conoscenza dei fatti; che lo stesso Piras aveva affermato che tale Franco non 'C'entrassé nulla con lui. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe utilizzato le intercettazioni nn. 3602 e 3603 quale prova dei contatti tra l'imputato e Cucca, nonostante tali intercettazioni non fossero state oggetto di perizia. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che tra Carta e Cucca vi fossero stati motivi di astio tra il 2006 e il 2009 (in concomitanza con gli attentati oggetto del presente procedimento), quando dall'esame della parte civile si evinceva il contrario: non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che l'imputato avesse avuto un motivo per compiere gli atti intimidatori. Il fatto, quindi, che Cucca il 23 giugno 2006 avesse subito un diverso atto intimidatorio (non oggetto del presente procedimento) era sintomatico della sussistenza di motivi di contrasto tra la parte civile e una terza persona. Inoltre, sempre dalle dichiarazioni di Cucca si evincerebbe che anche a fine maggio 2008 non vi erano stati motivi che avrebbero potuto determinare nell'imputato l'intenzione di compiere atti intimidatori ai suoi danni (circostanza confermata anche dalle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 18 novembre 2013), perché la regolarizzazione del Durc da parte dell'impresa Mereu, riconducibile a Carta, era avvenuta senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo. Pure il secondo atto intimidatorio avvenuto il 15 maggio 2008 ai danni del portone della casa di Cucca, pertanto, era stato posto in essere da un terzo soggetto. Secondo il ricorrente, infine, sempre dalle dichiarazioni rilasciate dalla parte civile, si evincerebbe che la ditta Mereu aveva eseguito molti lavori per il Comune di Dorgali nel 2009, circostanza ulteriormente sintomatica del fatto che non vi era alcun motivo di risentimento dell'imputato nei confronti della parte civile. Il ricorrente, pertanto, ritiene che gli elementi raccolti non fossero idonei a escludere che gli atti intimidatori siano stati commessi da un terzo soggetto. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito avrebbe in maniera errata accertato il reato ex art. 4 legge n. 895 del 1967 e quello ex art. 648 cod. pen., nonostante vi fosse la prova della mancata detenzione e porto illegale dell'esplosivo da parte di Carta. In particolare, il ricorrente evidenzia che il reato di ricettazione non può essere commesso dal concorrente nel reato presupposto. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità penale di Carta in forza di un'unica intercettazione, che non avrebbe fornito elementi sufficienti a identificare la persona dell'imputato.Il giudice di merito, inoltre, avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche e avrebbe applicato una pena eccessiva, senza fornire su tali punti alcuna valida motivazione. 2.3. Con conclusioni scritte dell'Il giugno 2021, l'imputato chiede l'accoglimento del ricorso. 3. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 3 giugno 2021 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, evidenziando, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione che denunci un travisamento del contenuto di un'intercettazione deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dall'integrale produzione del contenuto della telefonata o dall'integrale trascrizione in ricorso di detta telefonata, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Il ricorrente, inoltre, lamenta travisamento della prova da parte del giudice di merito, non confrontandosi, però, con la motivazione del giudice della cognizione, dalla quale, inoltre, si evinceva la sussistenza di una confessione stragiudiziale dell'imputato. Anche il secondo motivo di ricorso è, secondo la parte civile, inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Con conclusioni scritte del 9 giugno 2021, la parte civile insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nella propria memoria, chiedendo altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità, poiché il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale il reato di furto e quello di porto di materiale esplosivo in luogo pubblico erano stati realizzati dall'imputato nel ruolo di mandante, non quale esecutore materiale della condotta, così come risultava dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni della parte civile, debitamente riscontrate dal giudice di merito. Inoltre, con riferimento al reato di ricettazione, il giudice di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha escluso che l'imputato potesse essere concorrente nel reato presupposto, non sussistendo elementi per affermare che lo stesso avesse partecipato alla fabbricazione dell'ordigno. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una .migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati accertati. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Carta, incentrando tutte le argomentazioni sulle puntuali dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con le quali il ricorrente non si confronta in modo specifico. Questi, infatti, aveva spiegato di "non avere avuto altre vicissitudini con terze persone interessate alle gare pubbliche" a fronte dell'atteggiamento minaccioso e prevaricatore dell'imputato, come si evince a pag. 51 della sentenza impugnata.Inoltre, risulta dalla sentenza di primo grado la trascrizione delle intercettazioni utilizzate dai giudici, sicché risulta infondata la eccepita mancanza di trascrizione di dette conversazioni. Manifestamente infondata è, altresì, la censura sulla contestazione del solo delitto di porto dell'ordigno e non anche della detenzione, atteso che la detenzione dell'ordigno può essere anche istantanea. Da ultimo non appare convincente il rilievo sull'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen., posto che al Carta non è stata contestata la fabbricazione e la pregressa detenzione dell'ordigno. 2.3. La Corte di appello, infine, ha ritenuto che non potevano concedersi le circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato aveva a suo carico precedenti penali per falsa dichiarazione, furto continuato, favoreggiamento personale, evasione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e ricettazione; inoltre, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale il 19 luglio 2012, a dimostrazione della sua pericolosità sociale. Il giudice di merito, inoltre, ha evidenziato che l'imputato 1'8 marzo 2013 aveva commesso un'evasione dagli arresti domiciliari e che le condotte reiterate di intimidazione, pressione, prevaricazione poste in essere nei confronti di un dipendente pubblico, al solo fine di condizionare a suo favore lo svolgimento di gare pubbliche, con minaccia di gravi conseguenze fisiche, e il grave attentato dinamitardo ordito e attuato attraverso il coinvolgimento di esecutori materiali erano circostanze sintomatiche della totale assenza di resipiscenza dell'imputato. Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Deve, altresì, addivenirsi alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] spese che si stima equo liquidare in complessive euro 3.600,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e difesa s