CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26554/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in amministrazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale autorizzata stesa in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delll’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Ovidio n. 32 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4726, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 31.12.2018; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Ires ed Irap, 2005 -Beni di azienda ceduta in locazione -Spettanza della deducibilità dell’ammortamento - Interpretazione del contratto. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto in locazione alla Si.[OSCURATO:PERSONA] la propria azienda ed in relazione all’anno d’imposta 2005 deduceva dai propri redditi le quote di ammortamento dei beni di cui l’azienda si componeva. L’Amministrazione finanziaria riteneva che l’ammortamento dei beni competesse eventualmente, ai fini fiscali, alla società locataria dell’azienda che ne aveva la completa gestione, e non alla proprietaria, ai sensi dell’art. 102, comma 8, del Dpr. n. 917 del 1986 (Tuir). Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava il 14.4.2010 alla Com.[OSCURATO:PERSONA], che non aveva risposto ad un invito al contraddittorio, l’avviso di accertamento n. TD7030100345/2010, ai fini Ires ed Irap, per un valore complessivo di Euro 63.598,00 (ric., p. 3), oltre sanzioni ed accessori. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], contestando innanzitutto l’erronea interpretazione del contratto di locazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, perché era stato pattuito tra le società, pertanto con lecita deroga convenzionale, che le quote di ammortamento fossero deducibili ai fini fiscali dalla Com.[OSCURATO:PERSONA]. La CTP riteneva fondate le critiche proposte dalla ricorrente, ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 2561 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 108, ottavo comma, del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), con riferimento all’art. 11 del contratto di affitto di azienda, perché le disposizioni convenzionali previste nel contratto stipulato tra le parti non consentono di ritenere che abbiano inteso derogare alle regole legali in materia di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni aziendali. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 2561 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 102, ottavo comma, del Tuir, con riferimento all’art. 13 del contratto di affitto di azienda, perché le disposizioni convenzionali previste nel contratto stipulato tra le parti non consentono di ritenere che abbiano inteso derogare alle regole legali in materia di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni aziendali. 3. Mediante i suoi motivi d’impugnazione l’Ente impositore contesta, in relazione ad entrambi gli articoli del testo pattizio richiamati dal giudice del gravame, nn. 11 e 13, l’interpretazione del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti operata dal giudice dell’appello, sostenendo che il testo del patto non consente di ritenere che le parti abbiano inteso derogare convenzionalmente alla disciplina legale della deducibilità delle quote di ammortamento dei beni aziendali, la quale prevede possa avvalersene l’affittuario e non il proprietario. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione ed omogeneità di critiche, e possono quindi essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 4. La CTR, confermando la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto che nel “contratto di affitto di azienda era stato previsto che il concessionario non aveva l’obbligo di restituire i beni aziendali nello stato di efficienza nel quale si trovino all’inizio del rapporto … l’art. 11 del contratto di affitto di azienda nel coordinato disposto con l’art. 13 non lascia adito a dubbi che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 102 Tuir non tanto perché il concedente si è riservato, pattiziamente, il diritto all’ammortamento delle quote dei cespiti ammortizzabili quanto al fatto che con la espressione utilizzata allo art. 13 del contratto, ossia che saranno a carico della società affittuaria il logorio eccedente il normale uso e la distruzione dei beni componenti il patrimonio dell’azienda, si è data forma al presupposto di legge che l’affittuario è stato esentato dall’obbligo di restituire i beni aziendali” (sent. CTR, p. II s.). 4.1. L’Amministrazione finanziaria pone quindi una questione di interpretazione del contratto intercorso tra le parti, se esse abbiano inteso pattuire una deroga convenzionale alla disciplina dispositiva legale che prevede la deducibilità dei costi di ammortamento dei beni in favore dell’affittuario. In materia di interpretazione del contratto questa Corte regolatrice, ha avuto occasione di chiarire che “in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito”, Cass. sez. I, 15.11.2017, n. 27136, e non si è mancato di spiegare come “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”, Cass. sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319. Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria propone la propria interpretazione del contratto, ma non chiarisce perché l’interpretazione alternativa fornitane dalla CTR sia sicuramente errata. 4.2. Non solo. Come correttamente segnalato anche dalla controricorrente, l’Agenzia delle Entrate propone la sua critica esclusivamente con riferimento al profilo della affermata violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello. Ribadendo un orientamento interpretativo condivisibile, cui si intende pertanto assicurare continuità, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di statuire che “l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui - in una causa di risarcimento danni per inadempimento delle obbligazioni assunte da un professionista incaricato dell'isolamento termico di un edificio - si censurava l'interpretazione della Corte territoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le parti per l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso la prospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito al testo e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante la mera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non era ritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile)” Cass. sez. III, 8.1.2025, n. 353 (conf. Cass. sez. III, 18.11.2003, n. 17427). Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia secondo legge (escludendo sanzioni ed accessori). 5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorr