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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 29530/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 11983-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 701/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 1105/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.11.2015, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'INPS decaduto dal diritto di chiedere alla società cooperativa sociale Interactive i contributi omessi in danno di talune lavoratrici dipendenti dell'appaltatrice cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] del Deserto" per il periodo compreso tra i mesi di settembre-novembre 2008 e febbraio-luglio 2009; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la società cooperativa sociale Interactive ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911,

I. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, entro cui l'appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all'appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall'appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911,

I. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all'odierna controricorrente del verbale ispettivo, intervenuta un anno dopo la conclusione dell'appalto; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass.nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che esaminerà anche le questioni assorbite di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c.; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. {( y Così deciso in Roma, nell'adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11983-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 701/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 1105/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.11.2015, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'INPS decaduto dal diritto di chiedere alla società cooperativa sociale Interactive i contributi omessi in danno di talune lavoratrici dipendenti dell'appaltatrice cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] del Deserto" per il periodo compreso tra i mesi di settembre-novembre 2008 e febbraio-luglio 2009; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la società cooperativa sociale Interactive ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911, I. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, entro cui l'appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all'appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall'appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911, I. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all'odierna controricorrente del verbale ispettivo, intervenuta un anno dopo la conclusione dell'appalto; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass.nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che esaminerà anche le questioni assorbite di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c.; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. {( y Così deciso in Roma, nell'adunan
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