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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 23419/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17422-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 908/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 289/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anticipata in deroga, criteri di calcolo R.G.N.17422/2021 Cron.

Rep.

Ud.27/03/2024 CC che, con sentenza depositata il 22.10.2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema retributivo e considerando anche i contributi figurativi accreditati in suo favore, nonché alla restituzione dei contributi volontari versati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2014; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione delle leggi nn. 214/2011 e 208/2015 per avere la Corte di merito ritenuto che ella, pur rientrando nella c.d. settima salvaguardia di cui all’art. 1, comma 265, l. n. 208/2015, non avesse diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base del sistema interamente retributivo; che, con il secondo motivo, le medesime censure di violazione di legge sono ribadite per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che ella, al compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva (15.10.2014), avrebbe dovuto maturare la pensione di anzianità e non invece la pensione anticipata in concreto riconosciutale; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 155/1981, e di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito rilevato l’erronea modalità di computo dei contributi figurativi accreditatile durante il periodo di mobilità;che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale errato nella ricostruzione dei fatti rilevanti della causa e averle conseguentemente negato il diritto alla restituzione dei contributi volontari inutilmente versati quando già aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 1, comma 265, lett. a), l. n. 208/2015, ha previsto, per quanto rileva in questa sede, che “le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, […] continuano ad applicarsi […] nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; che la disposizione in esame si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (rectius, regimi derogatori: cfr. Cass.n. 31334 del 2022, in motivazione) di cui già ai commi 14 e 15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), i quali, coevamente all’introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. cit., hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo continuassero ad applicarsi ad un’ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto allapensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l’integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l’esonero, l’aspettativa speciale per l’assistenza ai figli disabili gravi o l’incentivo all’esodo; che, riferendosi letteralmente la deroga alle “disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”, affatto correttamente i giudici territoriali hanno negato che la ricorrente avesse diritto al ricalcolo della pensione interamente sulla base del sistema retributivo, avendo contestualmente l’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, cit., previsto in forma generale che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo” e non potendosi estendere alle norme dettate in materia di modalità di calcolo del trattamento pensionistico una deroga testualmente prevista per i “requisiti di accesso” e il “regime delle decorrenze” (art. 14 prel. c.c.); che il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato; che il secondo motivo è invece inammissibile, atteso che – indipendentemente dalla possibilità di ritenere che la deroga di cui ha beneficiato la ricorrente possa concernere anche il tipo di prestazione pensionistica liquidabile dopo che l’art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011, cit., ha soppresso la pensione di anzianità con decorrenza dal 1°.1.2012, ciò che prima facie è da escludersi per le medesime ragioni dianzi espresse per argomentare l’infondatezza del primo motivo – la questione della spettanza della pensione di anzianità in luogo di quella anticipata è questione di cui la sentenza impugnata nulla dice né è dato comprendere quando e come essa sarebbe stata introdotta nel presente giudizio, onde è da considerarsi nuova; che il terzo motivo e il quarto motivo sono inammissibili, pretendendo di veicolare asseriti vizi del giudizio di fatto compiuto dai giudici territoriali circa le modalità di computo dei contributi figurativi e dell’anzianità contributiva occorrente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, che è cosa non possibile quando la sentenza di appello abbia confermato quella di prim o grado per le medesime ragioni di fatto (art. 348 - ter ult . co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17422-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 908/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 289/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anticipata in deroga, criteri di calcolo R.G.N.17422/2021 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC che, con sentenza depositata il 22.10.2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema retributivo e considerando anche i contributi figurativi accreditati in suo favore, nonché alla restituzione dei contributi volontari versati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2014; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione delle leggi nn. 214/2011 e 208/2015 per avere la Corte di merito ritenuto che ella, pur rientrando nella c.d. settima salvaguardia di cui all’art. 1, comma 265, l. n. 208/2015, non avesse diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base del sistema interamente retributivo; che, con il secondo motivo, le medesime censure di violazione di legge sono ribadite per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che ella, al compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva (15.10.2014), avrebbe dovuto maturare la pensione di anzianità e non invece la pensione anticipata in concreto riconosciutale; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 155/1981, e di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito rilevato l’erronea modalità di computo dei contributi figurativi accreditatile durante il periodo di mobilità;che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale errato nella ricostruzione dei fatti rilevanti della causa e averle conseguentemente negato il diritto alla restituzione dei contributi volontari inutilmente versati quando già aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 1, comma 265, lett. a), l. n. 208/2015, ha previsto, per quanto rileva in questa sede, che “le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, […] continuano ad applicarsi […] nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; che la disposizione in esame si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (rectius, regimi derogatori: cfr. Cass.n. 31334 del 2022, in motivazione) di cui già ai commi 14 e 15 dell’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), i quali, coevamente all’introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. cit., hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo continuassero ad applicarsi ad un’ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto allapensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l’integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l’esonero, l’aspettativa speciale per l’assistenza ai figli disabili gravi o l’incentivo all’esodo; che, riferendosi letteralmente la deroga alle “disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”, affatto correttamente i giudici territoriali hanno negato che la ricorrente avesse diritto al ricalcolo della pensione interamente sulla base del sistema retributivo, avendo contestualmente l’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, cit., previsto in forma generale che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo” e non potendosi estendere alle norme dettate in materia di modalità di calcolo del trattamento pensionistico una deroga testualmente prevista per i “requisiti di accesso” e il “regime delle decorrenze” (art. 14 prel. c.c.); che il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato; che il secondo motivo è invece inammissibile, atteso che – indipendentemente dalla possibilità di ritenere che la deroga di cui ha beneficiato la ricorrente possa concernere anche il tipo di prestazione pensionistica liquidabile dopo che l’art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011, cit., ha soppresso la pensione di anzianità con decorrenza dal 1°.1.2012, ciò che prima facie è da escludersi per le medesime ragioni dianzi espresse per argomentare l’infondatezza del primo motivo – la questione della spettanza della pensione di anzianità in luogo di quella anticipata è questione di cui la sentenza impugnata nulla dice né è dato comprendere quando e come essa sarebbe stata introdotta nel presente giudizio, onde è da considerarsi nuova; che il terzo motivo e il quarto motivo sono inammissibili, pretendendo di veicolare asseriti vizi del giudizio di fatto compiuto dai giudici territoriali circa le modalità di computo dei contributi figurativi e dell’anzianità contributiva occorrente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, che è cosa non possibile quando la sentenza di appello abbia confermato quella di prim o grado per le medesime ragioni di fatto (art. 348 - ter ult . co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
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