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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34666/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24522/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - contro ricorrent e e ricorrente incidentale adesivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, nella qualità di cessionaria dei crediti, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della legge n. 130 del 30/04/1999, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4205 /202 3 , pubblicata in data8 giugno 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di essere creditrice, in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della debitrice principale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui erano soci e amministratori, li conveniva in giudizio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare, in via principale, la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 cod. civ., dell’atto del 20 ottobre 2015, con cui il Tomassi aveva trasferito alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] l’intera proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, via Ermesianatte, n. 18, e l’atto del 9 dicembre 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] l’intera proprietà di porzioni immobiliari site in Roma, via degli Eroi di Cefalonia.

All’esito della costituzione delle parti convenute, dopo avere disposto la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia, per simulazione assoluta, di entrambi gli atti di compravendita.

1.1. Con distinti atti di appello siffatta sentenza è stata impugnata, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi acquirenti, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito alle conclusioni rassegnate dagli appellanti.

La Corte d’Appello di Roma, disposta la riunione dei due giudizi, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il gravame interposto dalla Costa limitatamente alle spese di c.t.u., ponendole definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura di un terzo ciascuno, ed ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita del 9 dicembre 2015, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha, nel resto, confermato la sentenza gravata.

1.2. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Costa propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; il Tomassi chiede l’accoglimento del ricorso proposto dalla Costa, aderendo alle conclusioni della medesima.

Resiste con controricorso l’Italiano, che spiega altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi; Resiste con separato controricorso il Graziani che spiega altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente cedente e cessionaria dei crediti in forza di contratto del 10 dicembre 2020, ai sensi della legge n. 130 del 1999, resistono con controricorso al ricorso principale e al ricorso incidentale spiegato dall’Italiano.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. -rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- nella qualità di cessionaria dei crediti resiste con separato controricorso al ricorso incidentale del Graziani.

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

La ricorrente principale Costa e i ricorrenti incidentali Graziani e Tomassi hanno depositato rispettiva memoria; il ricorrente incidentale Italiano ha depositato note exart. 127-ter cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., nonché dei principi in materia di negozio fiduciario e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla declaratoria del carattere simulato della vendita del 21.10.2015 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)›› e attinge la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il carattere simulato della compravendita, per assenza di prova di pagamento del prezzo (pari ad euro 680.000,00).

Prendendo le mosse dalla distinzione tra contratto simulato, che è contratto non corrispondente alle reali intenzioni dei contraenti, e negozio fiduciario, attraverso il quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto ad un altro, con l’intesa (cd. pactum fiduciae) che il secondo lo ritrasferisca al fiduciante, sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere all’operazione posta in essere natura fiduciaria e non il carattere di negozio simulato.

La tesi difensiva della ricorrente è la seguente.

Già in primo grado aveva dedotto che, essendo esclusa dai benefici di prima casa quale proprietaria di altro appartamento sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36/42, aveva chiesto al marito, [OSCURATO:PERSONA], che non era intestatario di alcuna proprietà immobiliare, di sottoscrivere in sua vece la compravendita dell’immobile di via Ermenesiatte con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale a sua volta si era impegnata, con la venditrice [OSCURATO:PERSONA], ad acquistare per persona da nominare al momento della sottoscrizione del definitivo; in data 10 aprile 2013, ossia prima che la Zeppa trasferisse la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva sottoscritto con il Tomassi un contratto preliminare, con il quale aveva concordato che sarebbe divenuta titolare dell’immobile sito in via Ermenesiatte entro tre giorni dall’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che nel caso in cui non fosse ancora riuscita a vendere a terzi la proprietà di via Pianeta, il Tomassi avrebbe acquistato la proprietà di via Ermenesiatte con l’obbligo di trasferirle il diritto di proprietà a sua semplice richiesta; nel medesimo accordo si dava atto che aveva già corrisposto la somma di euro 130.000,00, in favore del Tomassi, ossia l’intero anticipo pagato dal Tomassi a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto.

Soggiunge che il 16 aprile 2013 [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto l’immobile in via Ermenesiatte a [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva acquistato per persona da nominare, a fronte di un corrispettivo di euro 485.000,00; con successiva dichiarazione di nomina del 17 aprile, gli effetti della vendita erano stati trasferiti in capo al Tomassi a fronte di un corrispettivo di euro 730.000,00, che era stato versato, quanto alla somma di euro 130.000,00, prima ancora della dichiarazione di nomina, come da quietanza rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto ad euro 300.000,00 a mezzo accollo del debito derivante dall’apertura di credito posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e quanto ad ulteriori euro 300.000,00 entro 31 dicembre 2013, ovvero entro 10 giorni dall’incasso delle somme ricavate dalla vendita della proprietà di via [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, pertanto, che il Tomassi aveva svolto il ruolo di soggetto interposto e che tutta l’operazione trovava giustificazione nell’esigenza di consentirle di acquistare l’immobile di via Ermenesiatte usufruendo dei benefici fiscali; per tale ragione il trasferimento del bene dal Tomassi, avvenuto con il rogito del 21 ottobre 2015, non necessitava del pagamento del prezzo, in quanto aveva già in precedenza fornito al Tomassi la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale ultimo riguardo, precisa che: l’importo di euro 130.000,00 derivava da alcune donazioni ricevute e da vendite di beni ereditati e che i restanti euro 300.000,00 erano stati ricavati dalla vendita dell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36/42; il trasferimento del bene di via Ermenesiatte, da parte del Tomassi, non era avvenuto immediatamente, sia perché era stato necessario attendere la vendita dell’altro immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA], di cui era proprietaria, per acquisire liquidità e per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa, sia perché nel frattempo tra i coniugi era iniziata una crisi coniugale, che era poi sfociata in una separazione di fatto; soltanto in data 21 ottobre 2015 era stato sottoscritto il contratto di compravendita con il Tomassi per il corrispettivo di euro 680.000,00, versato, per l’importo di euro 45.000,00 a mezzo assegno postale, per l’importo di euro 29.000,00 a mezzo di assegno bancario, per l’importo di euro 125.000,00 a mezzo assegni, per la somma di euro 480.000,00 a mezzo due assegni circolari e per l’importo di euro 1.000,00 in contanti.

In sostanza, secondo la ricostruzione fattuale richiamata a sostegno del motivo, gli effetti della compravendita erano stati effettivamente voluti dalle parti, per cui non poteva parlarsi di simulazione assoluta del negozio, ed il pactum fiduciae emergeva chiaramente dal contenuto del preliminare di vendita sottoscritto dalla ricorrente e dal Tomassi il 10 aprile 2013, per effetto del quale quest’ultimo si era obbligato a ritrasferirle l’immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.1. La censura è sotto plurimi profili inammissibile.

1.2. Va anzitutto osservato che essa risulta formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ., in quanto la ricorrente omette di indicare dove e in quali termini abbia dedotto la relativa questione in sede di giudizio di merito, come pure di indicare gli atti specifici del giudizio di primo grado in cui la questione è stata prospettata, onde dare modo a questa Corte – cui vengono inammissibilmente sottoposte questioni implicanti accertamenti di fatto–di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare la questione nel merito (Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988; Cass., sez. 6 –1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038).

La ricorrente omette infatti di riportare debitamente nel ricorso, per la parte strettamente d’interesse in questa sede in quanto volta a suffragare le mosse censure, gli atti e i documenti del giudizio di merito ove la questione è stata fatta valere dinanzi al giudice di merito, così non consentendo a questa Corte di verificare se, come sostiene la parte controricorrente e come emerge dalla sentenza impugnata, si fosse in realtà limitata, in primo grado, ad eccepire che la compravendita stipulata il 20 ottobre 2015 non fosse soggetta a revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

“trattandosi di adempimento di un’obbligazione già assunta (dal Tomassi) con la sottoscrizione del contratto preliminare del 10 aprile 2013”, invocando pertanto l’eccezione prevista all’art. 2901, terzo comma, cod. proc. civ.

1.3. Inoltre, la ricorrente, nella sostanza, muove una critica all’interpretazione del contratto fornita dal giudice d’appello, ma, sul punto, deve rilevarsi cha la censura non è stata idoneamente dedotta attraverso il richiamo ai criteri legali di interpretazione ermeneutica asseritamente violati e dai quali il giudice di merito si sarebbe discostato, considerato che l’interpretazione delle clausole contrattuali costituisce accertamento di fatto rientrante tra i compiti esclusivi del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme violate, oppure qualora tali criteri siano stati applicati sulla base di argomentazioni illogiche ed insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito (Cass., n. 09/10/2012, n. 17168; Cass., 11/03/2014, n. 5595; Cass., 27/02/2015, n. 3980; Cass., 19/07/2016, n. 19044).

1.4. La doglianza si rivela altresì inammissibile perché non si confronta idoneamente con la ratio della pronuncia impugnata, la quale, dopo avere posto in risalto che la Costa, con il primo motivo di gravame, aveva contestato che il primo giudice era incorso in errore nell’affermare la tardività dell’eccezione di esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista dal terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., ha reputato il rilievo, per un verso, infondato, facendo applicazione del principio per cui l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., sez. 3, 12/07/2023, n. 19963), e, per altro verso, irrilevante, stante l’accertamento del carattere simulato dell’atto.

1.5. Sotto ulteriore e diverso profilo va altresì osservato che il motivo risulta in realtà sostanzialmente volto a suscitare un nuovo apprezzamento da parte di questa Corte delle risultanze istruttorie in termini diversi da quelli operati dal giudice di merito, con l’intento di addivenire a una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, contrapposta a quella delineata nella sentenza qui impugnata (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).

Difatti, il Tribunale prima e poi la Corte d’appello hanno ravvisato la natura simulata dell’operazione posta in essere, sottolineando la mancanza di data certa del preliminare del 10 aprile 2013 e la mancanza di prova dell’effettivo pagamento del prezzo; a fronte di tale accertamento in fatto la ricorrente ripropone argomentazioni difensive identiche a quelle già fatte valere e disattese dai giudici di appello, che hanno sul punto escluso, ai fini dell’effettiva volontà di trasferimento del bene, la ricorrenza delle ipotesi contemplate dal primo comma dell’art. 2704 cod. civ., e ai fini del pagamento del prezzo, l’idoneità della documentazione prodotta a fornire adeguata prova che l’immobile di via Ermenesiatte fosse stato acquistato dal Tomassi con provvista messa a sua disposizione dalla Costa sin dal 2013 e derivante in parte da donazioni di cui la stessa sarebbe stata beneficiaria e in parte dal ricavato della vendita di altro immobile (quello di via [OSCURATO:PERSONA]), di cui la stessa era esclusiva proprietaria.

D’altro canto, nel ritenere non assolto, da parte dell’acquirente, l’onere di provare l’avvenuto pagamento del prezzo, la Corte d’appello, oltre a fare puntuale applicazione del principio consolidato per cui tale onere non può reputarsi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass., sez. 2, 11/04/2019, n. 10182; Cass., sez. 2, 14/11/2019, n. 29540; Cass., sez. 2, 02/03/2017, n. 5326), ha al contempo evidenziato che la documentazione prodotta dalla Costa, anche a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., non fosse a tal fine sufficiente, “fatta eccezione per il primo assegno di euro 5.000,00 e per il versamento della somma di euro 29.000,00, peraltro non univocamente riconducibile all’operazione per cui è causa”; ed ha inoltre precisato che non risultavano specificate le date in cui erano stati asseritamente rilasciati i titoli costituenti la provvista per l’acquisto dell’immobile e che gli estratti conto depositati si riferivano ad un conto corrente intestato ai coniugi, circostanza questa che lasciava indimostrata la tesi che l’operazione fosse stata compiuta interamente con denaro appartenente alla sola odierna ricorrente.

L’articolato percorso argomentativo che sorregge la decisione gravata non risulta minimamente scalfito dalle tesi censorie ribadite dalla ricorrente, che si appuntano per lo più sull’asserito ruolo di mero interposto svolto dal Tomassi nell’operazione negoziale in esame, come tale obbligato a retrocedere l’immobile in forza del patto fiduciario con la stessa concluso, trattandosi di ricostruzione che la Corte di merito ha reputato non adeguatamente riscontrata dalle risultanze istruttorie.

2. L’inammissibilità del ricorso principale della Costa comporta l’inammissibilità anche di quello adesivo spiegato dal Tomassi.

3. Avuto riguardo al ricorso incidentale dell’Italiano va osservato che il medesimo risulta tardivamente proposto.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo al principio di unità dell’impugnazione ( in base al quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale ), nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali.

Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma e separata da chi, in forza degli artt.333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni (ex artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) da quello dell’impugnazione principale.

La decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine non può, d’altro canto, ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (v.

Cass., sez. 3, 13/5/2024, n. 13104; Cass., Sez.

U, 26/10/2020, n. 23418; Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057; Cass., sez. 6 -5, 19/12/2019, n. 33809; Cass., Sez.

U, 20/3/2017, n. 7074; Cass., sez. 3, 9/2/2016, n. 2516; Cass., sez.

L, 20/3/2015, n. 5695; Cass., sez. 5, 16/7/2014, n. 16221; Cass., sez. 3, 7/11/2013, n. 25054).

Nella vicenda de qua , a fronte di una sentenza d’appello pubblicata in data 8 giugno 2023, ricevuta la notifica del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] il giorno 12 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha, in via autonoma, depositato il proprio controricorso contenente il ricorso incidentale il giorno 26 gennaio 2024, ben oltre dunque i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, che scadevano il 22 gennaio 2024, a nulla rilevando il rispetto del termine per l’impugnazione fissato dall’art. 327 del codice di rito.

Neppure rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione che il controricorso con ricorso incidentale sia stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2024, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022 –che si applica al presente giudizio introdotto successivamente al 1° gennaio 2023 -il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato (Cass. Sez. 1, 09/07/2024, n. 18683; Cass., sez. 3, 02/04/2025, n. 8678; Cass., sez.

U, 18/03/2024, n. 7170).

4. Anche il ricorso incidentale spiegato dal Graziani è tardivo, essendo stato depositato solo in data 24 gennaio 2024, anziché entro il termine di quaranta giorni, previsto dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., del 22 gennaio 2024, decorrente dalla notifica del ricorso principale, avvenuta in data 12 dicembre 2023.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.

Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, principale e incidentali.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale della Costa, il ricorso incidentale adesivo spiegato dal Tomassi, il ricorso incidentale del Graziani, il ricorso incidentale dell’Italiano. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali Tomassi e Italiano al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente incidentale Graziani al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale Costa, il ricorrente incidentale adesivo Tomassi e i ricorrenti incidentali Graziani e Italiano.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24522/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - contro ricorrent e e ricorrente incidentale adesivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, nella qualità di cessionaria dei crediti, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della legge n. 130 del 30/04/1999, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4205 /202 3 , pubblicata in data8 giugno 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di essere creditrice, in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della debitrice principale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui erano soci e amministratori, li conveniva in giudizio unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare, in via principale, la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 cod. civ., dell’atto del 20 ottobre 2015, con cui il Tomassi aveva trasferito alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] l’intera proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, via Ermesianatte, n. 18, e l’atto del 9 dicembre 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] l’intera proprietà di porzioni immobiliari site in Roma, via degli Eroi di Cefalonia. All’esito della costituzione delle parti convenute, dopo avere disposto la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia, per simulazione assoluta, di entrambi gli atti di compravendita. 1.1. Con distinti atti di appello siffatta sentenza è stata impugnata, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi acquirenti, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito alle conclusioni rassegnate dagli appellanti. La Corte d’Appello di Roma, disposta la riunione dei due giudizi, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il gravame interposto dalla Costa limitatamente alle spese di c.t.u., ponendole definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura di un terzo ciascuno, ed ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita del 9 dicembre 2015, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha, nel resto, confermato la sentenza gravata. 1.2. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Costa propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; il Tomassi chiede l’accoglimento del ricorso proposto dalla Costa, aderendo alle conclusioni della medesima. Resiste con controricorso l’Italiano, che spiega altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi; Resiste con separato controricorso il Graziani che spiega altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente cedente e cessionaria dei crediti in forza di contratto del 10 dicembre 2020, ai sensi della legge n. 130 del 1999, resistono con controricorso al ricorso principale e al ricorso incidentale spiegato dall’Italiano. La società [OSCURATO:SOCIETA]. -rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- nella qualità di cessionaria dei crediti resiste con separato controricorso al ricorso incidentale del Graziani. 2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente principale Costa e i ricorrenti incidentali Graziani e Tomassi hanno depositato rispettiva memoria; il ricorrente incidentale Italiano ha depositato note exart. 127-ter cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., nonché dei principi in materia di negozio fiduciario e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla declaratoria del carattere simulato della vendita del 21.10.2015 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)›› e attinge la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il carattere simulato della compravendita, per assenza di prova di pagamento del prezzo (pari ad euro 680.000,00). Prendendo le mosse dalla distinzione tra contratto simulato, che è contratto non corrispondente alle reali intenzioni dei contraenti, e negozio fiduciario, attraverso il quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto ad un altro, con l’intesa (cd. pactum fiduciae) che il secondo lo ritrasferisca al fiduciante, sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere all’operazione posta in essere natura fiduciaria e non il carattere di negozio simulato. La tesi difensiva della ricorrente è la seguente. Già in primo grado aveva dedotto che, essendo esclusa dai benefici di prima casa quale proprietaria di altro appartamento sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36/42, aveva chiesto al marito, [OSCURATO:PERSONA], che non era intestatario di alcuna proprietà immobiliare, di sottoscrivere in sua vece la compravendita dell’immobile di via Ermenesiatte con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale a sua volta si era impegnata, con la venditrice [OSCURATO:PERSONA], ad acquistare per persona da nominare al momento della sottoscrizione del definitivo; in data 10 aprile 2013, ossia prima che la Zeppa trasferisse la proprietà dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva sottoscritto con il Tomassi un contratto preliminare, con il quale aveva concordato che sarebbe divenuta titolare dell’immobile sito in via Ermenesiatte entro tre giorni dall’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che nel caso in cui non fosse ancora riuscita a vendere a terzi la proprietà di via Pianeta, il Tomassi avrebbe acquistato la proprietà di via Ermenesiatte con l’obbligo di trasferirle il diritto di proprietà a sua semplice richiesta; nel medesimo accordo si dava atto che aveva già corrisposto la somma di euro 130.000,00, in favore del Tomassi, ossia l’intero anticipo pagato dal Tomassi a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto. Soggiunge che il 16 aprile 2013 [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto l’immobile in via Ermenesiatte a [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva acquistato per persona da nominare, a fronte di un corrispettivo di euro 485.000,00; con successiva dichiarazione di nomina del 17 aprile, gli effetti della vendita erano stati trasferiti in capo al Tomassi a fronte di un corrispettivo di euro 730.000,00, che era stato versato, quanto alla somma di euro 130.000,00, prima ancora della dichiarazione di nomina, come da quietanza rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto ad euro 300.000,00 a mezzo accollo del debito derivante dall’apertura di credito posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e quanto ad ulteriori euro 300.000,00 entro 31 dicembre 2013, ovvero entro 10 giorni dall’incasso delle somme ricavate dalla vendita della proprietà di via [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, pertanto, che il Tomassi aveva svolto il ruolo di soggetto interposto e che tutta l’operazione trovava giustificazione nell’esigenza di consentirle di acquistare l’immobile di via Ermenesiatte usufruendo dei benefici fiscali; per tale ragione il trasferimento del bene dal Tomassi, avvenuto con il rogito del 21 ottobre 2015, non necessitava del pagamento del prezzo, in quanto aveva già in precedenza fornito al Tomassi la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale ultimo riguardo, precisa che: l’importo di euro 130.000,00 derivava da alcune donazioni ricevute e da vendite di beni ereditati e che i restanti euro 300.000,00 erano stati ricavati dalla vendita dell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36/42; il trasferimento del bene di via Ermenesiatte, da parte del Tomassi, non era avvenuto immediatamente, sia perché era stato necessario attendere la vendita dell’altro immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA], di cui era proprietaria, per acquisire liquidità e per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa, sia perché nel frattempo tra i coniugi era iniziata una crisi coniugale, che era poi sfociata in una separazione di fatto; soltanto in data 21 ottobre 2015 era stato sottoscritto il contratto di compravendita con il Tomassi per il corrispettivo di euro 680.000,00, versato, per l’importo di euro 45.000,00 a mezzo assegno postale, per l’importo di euro 29.000,00 a mezzo di assegno bancario, per l’importo di euro 125.000,00 a mezzo assegni, per la somma di euro 480.000,00 a mezzo due assegni circolari e per l’importo di euro 1.000,00 in contanti. In sostanza, secondo la ricostruzione fattuale richiamata a sostegno del motivo, gli effetti della compravendita erano stati effettivamente voluti dalle parti, per cui non poteva parlarsi di simulazione assoluta del negozio, ed il pactum fiduciae emergeva chiaramente dal contenuto del preliminare di vendita sottoscritto dalla ricorrente e dal Tomassi il 10 aprile 2013, per effetto del quale quest’ultimo si era obbligato a ritrasferirle l’immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1. La censura è sotto plurimi profili inammissibile. 1.2. Va anzitutto osservato che essa risulta formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ., in quanto la ricorrente omette di indicare dove e in quali termini abbia dedotto la relativa questione in sede di giudizio di merito, come pure di indicare gli atti specifici del giudizio di primo grado in cui la questione è stata prospettata, onde dare modo a questa Corte – cui vengono inammissibilmente sottoposte questioni implicanti accertamenti di fatto–di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare la questione nel merito (Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988; Cass., sez. 6 –1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038). La ricorrente omette infatti di riportare debitamente nel ricorso, per la parte strettamente d’interesse in questa sede in quanto volta a suffragare le mosse censure, gli atti e i documenti del giudizio di merito ove la questione è stata fatta valere dinanzi al giudice di merito, così non consentendo a questa Corte di verificare se, come sostiene la parte controricorrente e come emerge dalla sentenza impugnata, si fosse in realtà limitata, in primo grado, ad eccepire che la compravendita stipulata il 20 ottobre 2015 non fosse soggetta a revocatoria ex art. 2901 cod. civ. “trattandosi di adempimento di un’obbligazione già assunta (dal Tomassi) con la sottoscrizione del contratto preliminare del 10 aprile 2013”, invocando pertanto l’eccezione prevista all’art. 2901, terzo comma, cod. proc. civ. 1.3. Inoltre, la ricorrente, nella sostanza, muove una critica all’interpretazione del contratto fornita dal giudice d’appello, ma, sul punto, deve rilevarsi cha la censura non è stata idoneamente dedotta attraverso il richiamo ai criteri legali di interpretazione ermeneutica asseritamente violati e dai quali il giudice di merito si sarebbe discostato, considerato che l’interpretazione delle clausole contrattuali costituisce accertamento di fatto rientrante tra i compiti esclusivi del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme violate, oppure qualora tali criteri siano stati applicati sulla base di argomentazioni illogiche ed insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito (Cass., n. 09/10/2012, n. 17168; Cass., 11/03/2014, n. 5595; Cass., 27/02/2015, n. 3980; Cass., 19/07/2016, n. 19044). 1.4. La doglianza si rivela altresì inammissibile perché non si confronta idoneamente con la ratio della pronuncia impugnata, la quale, dopo avere posto in risalto che la Costa, con il primo motivo di gravame, aveva contestato che il primo giudice era incorso in errore nell’affermare la tardività dell’eccezione di esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista dal terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., ha reputato il rilievo, per un verso, infondato, facendo applicazione del principio per cui l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., sez. 3, 12/07/2023, n. 19963), e, per altro verso, irrilevante, stante l’accertamento del carattere simulato dell’atto. 1.5. Sotto ulteriore e diverso profilo va altresì osservato che il motivo risulta in realtà sostanzialmente volto a suscitare un nuovo apprezzamento da parte di questa Corte delle risultanze istruttorie in termini diversi da quelli operati dal giudice di merito, con l’intento di addivenire a una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, contrapposta a quella delineata nella sentenza qui impugnata (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505). Difatti, il Tribunale prima e poi la Corte d’appello hanno ravvisato la natura simulata dell’operazione posta in essere, sottolineando la mancanza di data certa del preliminare del 10 aprile 2013 e la mancanza di prova dell’effettivo pagamento del prezzo; a fronte di tale accertamento in fatto la ricorrente ripropone argomentazioni difensive identiche a quelle già fatte valere e disattese dai giudici di appello, che hanno sul punto escluso, ai fini dell’effettiva volontà di trasferimento del bene, la ricorrenza delle ipotesi contemplate dal primo comma dell’art. 2704 cod. civ., e ai fini del pagamento del prezzo, l’idoneità della documentazione prodotta a fornire adeguata prova che l’immobile di via Ermenesiatte fosse stato acquistato dal Tomassi con provvista messa a sua disposizione dalla Costa sin dal 2013 e derivante in parte da donazioni di cui la stessa sarebbe stata beneficiaria e in parte dal ricavato della vendita di altro immobile (quello di via [OSCURATO:PERSONA]), di cui la stessa era esclusiva proprietaria. D’altro canto, nel ritenere non assolto, da parte dell’acquirente, l’onere di provare l’avvenuto pagamento del prezzo, la Corte d’appello, oltre a fare puntuale applicazione del principio consolidato per cui tale onere non può reputarsi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass., sez. 2, 11/04/2019, n. 10182; Cass., sez. 2, 14/11/2019, n. 29540; Cass., sez. 2, 02/03/2017, n. 5326), ha al contempo evidenziato che la documentazione prodotta dalla Costa, anche a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., non fosse a tal fine sufficiente, “fatta eccezione per il primo assegno di euro 5.000,00 e per il versamento della somma di euro 29.000,00, peraltro non univocamente riconducibile all’operazione per cui è causa”; ed ha inoltre precisato che non risultavano specificate le date in cui erano stati asseritamente rilasciati i titoli costituenti la provvista per l’acquisto dell’immobile e che gli estratti conto depositati si riferivano ad un conto corrente intestato ai coniugi, circostanza questa che lasciava indimostrata la tesi che l’operazione fosse stata compiuta interamente con denaro appartenente alla sola odierna ricorrente. L’articolato percorso argomentativo che sorregge la decisione gravata non risulta minimamente scalfito dalle tesi censorie ribadite dalla ricorrente, che si appuntano per lo più sull’asserito ruolo di mero interposto svolto dal Tomassi nell’operazione negoziale in esame, come tale obbligato a retrocedere l’immobile in forza del patto fiduciario con la stessa concluso, trattandosi di ricostruzione che la Corte di merito ha reputato non adeguatamente riscontrata dalle risultanze istruttorie. 2. L’inammissibilità del ricorso principale della Costa comporta l’inammissibilità anche di quello adesivo spiegato dal Tomassi. 3. Avuto riguardo al ricorso incidentale dell’Italiano va osservato che il medesimo risulta tardivamente proposto. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo al principio di unità dell’impugnazione ( in base al quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale ), nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali. Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma e separata da chi, in forza degli artt.333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni (ex artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) da quello dell’impugnazione principale. La decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine non può, d’altro canto, ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. 3, 13/5/2024, n. 13104; Cass., Sez. U, 26/10/2020, n. 23418; Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057; Cass., sez. 6 -5, 19/12/2019, n. 33809; Cass., Sez. U, 20/3/2017, n. 7074; Cass., sez. 3, 9/2/2016, n. 2516; Cass., sez. L, 20/3/2015, n. 5695; Cass., sez. 5, 16/7/2014, n. 16221; Cass., sez. 3, 7/11/2013, n. 25054). Nella vicenda de qua , a fronte di una sentenza d’appello pubblicata in data 8 giugno 2023, ricevuta la notifica del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] il giorno 12 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha, in via autonoma, depositato il proprio controricorso contenente il ricorso incidentale il giorno 26 gennaio 2024, ben oltre dunque i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, che scadevano il 22 gennaio 2024, a nulla rilevando il rispetto del termine per l’impugnazione fissato dall’art. 327 del codice di rito. Neppure rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione che il controricorso con ricorso incidentale sia stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2024, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022 –che si applica al presente giudizio introdotto successivamente al 1° gennaio 2023 -il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato (Cass. Sez. 1, 09/07/2024, n. 18683; Cass., sez. 3, 02/04/2025, n. 8678; Cass., sez. U, 18/03/2024, n. 7170). 4. Anche il ricorso incidentale spiegato dal Graziani è tardivo, essendo stato depositato solo in data 24 gennaio 2024, anziché entro il termine di quaranta giorni, previsto dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., del 22 gennaio 2024, decorrente dalla notifica del ricorso principale, avvenuta in data 12 dicembre 2023. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, principale e incidentali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale della Costa, il ricorso incidentale adesivo spiegato dal Tomassi, il ricorso incidentale del Graziani, il ricorso incidentale dell’Italiano. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali Tomassi e Italiano al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente incidentale Graziani al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale Costa, il ricorrente incidentale adesivo Tomassi e i ricorrenti incidentali Graziani e Italiano. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principal
Sentenza Cassazione n. 34666/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris