CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 11 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia, in data 8 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla sussistenza dell'elemento oggettivo della reato, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a prefigurare inammissibili rivalutazioni delle fonti probatorie e/o alternative ricostruzioni dei fatti, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467 e Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, Pinelli, Rv. 277783), dai giudici del merito (si veda pag. 7 sul contenuto palesemente intimidatorio delle minacce esplicite, in ragione del successivo comportamento non solo delle persone offese, che si chiudevano in ufficio, ma anche della teste oculare, che, cercando riparo, chiamava le forze dell'ordine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gen