CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 57/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , difes o in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.,domiciliato presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Mi- nistrolegale rappresentate p.t., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delLegale rappresentante pro tempore ; –intimate – Oggetto:cartella dipaga- mento nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma1 cod. proc. civ.; –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,n.4831/50/2015 depositata il 21 maggio 201 5 , non noti- ficata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- niaè stato rigettato l’appello proposto da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ca- sertan. 2108 / 1 2 /20 14 che aveva rigetta t o il ricorso introduttivo del contribuenteproposto contro il ruolo n.2012/400042 emesso dall'A- genziadelle Entrate relativamente alla dichiarazione modello Unico 2009— periodo di imposta 2008, e la conseguente cartella di paga- mento n. 028 2012 00223026 51, notificatagli dall’agente della ri- scossione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il con- tribuente, affidato a tre motiv i che illustra con memoria . L ’agente della riscossione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto difese . L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardiva- menteai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discus- sioneex art . 370 cod. proc. civ.. Consideratoche:1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto ca- rente di legittimazione passiva, come da consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. nn. 6394 e n. 7300 del 2014, n. 6929 del 2013, n. 6591 dei 2008, nn. 3116 e 3118 del 2006, nn. 24245 e 15643 del 2004). Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali (da parte del d.lgs. n.300/199 , art.57 comma 1 ) di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le"competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - a far tempo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza delD.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il ricorso per cassazione notificato al predetto Ministero, sia che esso abbia parte- cipato al giudizio di merito, sia (e a fortiori) quando non vi abbia partecipato - come nel caso di specie - è inammissibile per radicale inesistenza dell'atto impugnatorio (cfr.Cass.nn. 22992 e 26321 del 2010, n. 1 123 del 2009, n. 15021 del 2005 e n. 9538 del 2001). 2.Con il primo motivo di ricorso viene prospettata la v iolazione del D.M. 30.07.1999 n. 311 in relazione art. 360 comma 1 n. 5 c od . proc. c iv . per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circail fatto decisivo della controversia, relativo alla sussistenza del requisitodi "abitazione principale" per l'immobile de quo . 3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la v iolazione degli artt.1, 2 e 3 D . M . 30.07.1999 n. 31 1, in relazione art. 360 comma 1n. 5 c od. p roc. c iv. , per omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione circa il fatto decisivo del giudizio riguardante l'individua- zionedelle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degliinteressi passivi. Secondo il contribuente a nche riguardo tale aspettosarebbe evidente l'errore dei secondi giudici nel momento in cuihanno dato per scontato passaggi e presupposti insussistenti in relazione al D . M . 311/1999, perché contraddetti dalla documenta- zioneacquisita agli atti.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la v iolazione dell’ art. 3 D.M. 311/1999 , in relazione art. 360 comma 1 n. 5 c od. p roc. c iv. , per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'as- suntoche la mancata documentazione dei costi sostenuti comporta l'impossibilità della detrazione. Anche il passaggio argomentativo dellasentenza impugnata relativo alla presunta mancata documen- tazione dei costi sostenuti non terrebbe conto dei fatti di causa e dell’iterrelativo al mutuo in questione . 5.I motivi sono inammissibili, per più concorrenti ragioni. 5.1.Innanzitutto, trova applicazione la doppia conforme con riferi- mentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo siasecondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ.,già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il con- nessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione deicommi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inam- missibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art.360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricor- rente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di ri- gettodell’appello sono state tra loro diverse . 5.2.In secondo luogo, la formulazione delle censure non tiene conto delquadro normativo vigente, ulteriore causa di inammissibilità delle doglianze.L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La novellatrova applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impu- gnataè stata depositata il 21 maggio 201 5 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contrad- dittoriamotivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giu- diziocome precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conse- guenteinammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto contodel mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenzan. 19881 del 2014). 5.3.Quanto alla violazione di legge pure prospettata con riferimento al D.M. n. 311 del 1999, le censure di error in iudicando e di vizio logicodi motivazione sono commiste e come tali inammissibili. Inoltre,le prospet t ate violazioni di legge sono inammissibili anche in quanto,con riferimento al primo motivo perché il fatto che l’immo- bile fosse “abitazione principale” non è stato escluso dalla CTR e , quantoalla questione della prescrizione dedotta nel secondo motivo , perchéè nuova, non risultando dal testo della sentenza impugnata. Infine,benché nella memoria illustrativa il contribuente depotenzi la questione,va ribadito anche nel caso di specie il principio secondo il quale la parte che vuole beneficiare di una agevolazione deve co- munque conservare la documentazione anche oltre il decennio. In talsenso è da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12291 del2018; Cass. n. 35039 del 2022), secondo cui n el processo tribu- tario,ove il contribuente impugni il provvedimento di diniego dell'i- stanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi dellapropria pretesa creditoria, senza che assuma rilevanza l'obbligo dellostesso, previsto dall'art. 2220 cod. civ., di conservare le scrit- turecontabili solo per un periodo di dieci anni, poiché l'onere di con- servazionedella documentazione deve essere distinto da quello della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art.2697cod. civ. . 6. Il ricorso è in conclusione rigettato perinammissibil ità delle do- glianze e nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di effettive difese svolte dalle intimatee della stessa Agen- zia delle Entrate, costituitasi tardivamente e mera resistente. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13