CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9827/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, relativi a violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza in ordine al principio di offensività in concreto del reato e della sussistenza della causa di forza maggiore sono manifestamente infondati e ripetitivi di censure già avanzate con atto di appello senza confrontarsi con la motivazione sul punto fornita dai giudici di merito (cfr. pgg. 1-2 della sentenza); Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere generico, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla gravità del fatto in ragione del tempo di durata della violazione, nonché ai numerosissimi precedenti a carico dell'imputato che hanno indotto il riconoscimento della contestata recidiva aggravata; ciò a prescindere dalle considerazioni circa l'abitualità delle condotte; che il quarto motivo con il quale si denuncia vizio di motivazione manifesta illogicità della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, oltre che ripetitivo di censure già proposte con l'atto d'appello, mentre la Corte ha fatto buon uso del relativo potere, valutando i numerosi precedenti a carico, i più recenti dei quali relativi ad altrettanto condotte di evasione, che valgono quale elemento sintomatico della personalità del reo tale da giustificare la mancata concessione delle diminuenti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M