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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25583/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/05/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 maggio 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno in data 23 maggio 2017, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza in data 5 maggio 2011 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 10 novembre 2011, già ritenuta la continuazione con quelli giudicati con sentenza in data 29 aprile 2013 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 9 gennaio 2015, ha rideterminato la pena in complessivi 26 anni di reclusione per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, perché dall'istruttoria non era emersa la prova del numero esatto di cessioni e del quantitativo trattato.

Con il secondo denuncia il difetto di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione, nonostante non abbia applicato il minimo.

Con il terzo eccepisce la prescrizione perché i fatti risalivano al più tardi al febbraio 2005. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima censura è generica e non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha confermato la condanna dell'Ascione sulla base delle plurime chiamate in causa da parte di soggetti che si sono, a loro volta, autoaccusati di gravi reati, sì da riportare sentenze di condanne; che hanno descritto il nucleo essenziale dei fatti in modo assolutamente concorde; nei cui confronti, inoltre, non sono emersi elementi di sospetto.

La difesa, infatti, si è limitata a lamentare l'omessa indicazione delle quantità di stupefacente ceduto per singolo episodio, ciò che è all'evidenza irrilevante rispetto al capo d'imputazione con cui è stata contestata la fornitura di circa 400 grammi di cocaina a una serie di collaboratori di giustizia nell'arco di un anno, dal febbraio 2004 al febbraio 2005.

Secondo l'impianto accusatorio, validato nelle sentenze di condanna, le massicce forniture di cocaina da parte dell'Ascione erano funzionali al rifornimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali provvedevano per proprio conto al ricollocamento sul mercato.

La seconda censura attiene alla continuazione esterna ed è declinata in termini di omessa motivazione.

Anche in questo caso la difesa non si è confrontata con la sentenza impugnata.

La Corte di appello di Salerno ha ricostruito in fatto che con sentenza irrevocabile il 1° novembre 2011 la Corte di appello di Napoli aveva condannato l'Ascione come capo dell'omonimo clan camorristico - attivo dagli anni ottanta e oggetto di provvedimenti giudiziari dal 1993 -„ dedito al narcotraffico, operante in Ercolano dal marzo 2003 al luglio 2005, nonché per detenzione di stupefacente commessa il 6 febbraio 2005, per estorsione tentata continuata aggravata in concorso risalente al gennaio 2004, per detenzione e porto di armi del 12 marzo 2004, e aveva riconosciuto la continuazione esterna con il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti commesso a Ercolano il 20 giugno 2005, di cui alla sentenza in data 24 maggio 2006 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 5 aprile 2007, per cui la pena base per il reato più grave dell'art. 74 d.P,R. n. 309 del 1990 N era stata quantificata in anni 21 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 7

I. n. 203 del 1991 ad anni 28 di reclusione, aumentata per la continuazione interna ad anni 28 e mesi 6 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione esterna ad anni 29 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 19 e mesi 8 di reclusione.

Con sentenza in data 29 aprile 2013, irrevocabile il 9 gennaio 2015, la Corte di appello di Napoli aveva condannato l'Ascione per attività estorsiva nei confronti del commerciante [OSCURATO:PERSONA] e aveva applicai:o la continuazione esterna con la citata sentenza del 10 novembre 2011, per cui la pena era stata aumentata ad anni 23 e mesi 8 di reclusione.

Orbene, la Corte di appello di Salerno, dopo aver esaminato in dettaglio il curriculum criminale dell'imputato, ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di ricalcolo della pena per la continuazione con i reati oggetti) del presente procedimento e, partendo sempre dal reato più grave dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della sentenza del 2011, tenuto conto della regola di diritto affermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01, in merito agli aumenti della continuazione delle sentenze emesse con rito ordinario e con rito abbreviato, considerato che le condotte illecite si erano protratte per oltre un anno, ha ritenuto di quantificare l'aumento di pena per i reati oggetto del presente procedimento in anni 2 e mesi 4 di reclusione, pervenendo così alla pena finale di anni 26 di reclusione.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa e ritenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte territoriale di Salerno ha ampiamente motivato l'aumento per la continuazione, secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01.

Infatti, ha dato conto sia della caratura criminale dell'imputato, sia del contesto organizzato in cui erano maturati i reati, sia della gravità diidella durata dei fatti del presente procedimento.

Del pari inconsistente è il terzo motivo in merito alla prescrizione, poiché al già lungo termine di prescrizione previsto per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 si unisce l'ulteriore tempo previsto per la recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P .

Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/05/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 maggio 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno in data 23 maggio 2017, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza in data 5 maggio 2011 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 10 novembre 2011, già ritenuta la continuazione con quelli giudicati con sentenza in data 29 aprile 2013 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 9 gennaio 2015, ha rideterminato la pena in complessivi 26 anni di reclusione per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, perché dall'istruttoria non era emersa la prova del numero esatto di cessioni e del quantitativo trattato. Con il secondo denuncia il difetto di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione, nonostante non abbia applicato il minimo. Con il terzo eccepisce la prescrizione perché i fatti risalivano al più tardi al febbraio 2005. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura è generica e non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha confermato la condanna dell'Ascione sulla base delle plurime chiamate in causa da parte di soggetti che si sono, a loro volta, autoaccusati di gravi reati, sì da riportare sentenze di condanne; che hanno descritto il nucleo essenziale dei fatti in modo assolutamente concorde; nei cui confronti, inoltre, non sono emersi elementi di sospetto. La difesa, infatti, si è limitata a lamentare l'omessa indicazione delle quantità di stupefacente ceduto per singolo episodio, ciò che è all'evidenza irrilevante rispetto al capo d'imputazione con cui è stata contestata la fornitura di circa 400 grammi di cocaina a una serie di collaboratori di giustizia nell'arco di un anno, dal febbraio 2004 al febbraio 2005. Secondo l'impianto accusatorio, validato nelle sentenze di condanna, le massicce forniture di cocaina da parte dell'Ascione erano funzionali al rifornimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali provvedevano per proprio conto al ricollocamento sul mercato. La seconda censura attiene alla continuazione esterna ed è declinata in termini di omessa motivazione. Anche in questo caso la difesa non si è confrontata con la sentenza impugnata. La Corte di appello di Salerno ha ricostruito in fatto che con sentenza irrevocabile il 1° novembre 2011 la Corte di appello di Napoli aveva condannato l'Ascione come capo dell'omonimo clan camorristico - attivo dagli anni ottanta e oggetto di provvedimenti giudiziari dal 1993 -„ dedito al narcotraffico, operante in Ercolano dal marzo 2003 al luglio 2005, nonché per detenzione di stupefacente commessa il 6 febbraio 2005, per estorsione tentata continuata aggravata in concorso risalente al gennaio 2004, per detenzione e porto di armi del 12 marzo 2004, e aveva riconosciuto la continuazione esterna con il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti commesso a Ercolano il 20 giugno 2005, di cui alla sentenza in data 24 maggio 2006 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 5 aprile 2007, per cui la pena base per il reato più grave dell'art. 74 d.P,R. n. 309 del 1990 N era stata quantificata in anni 21 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 ad anni 28 di reclusione, aumentata per la continuazione interna ad anni 28 e mesi 6 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione esterna ad anni 29 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 19 e mesi 8 di reclusione. Con sentenza in data 29 aprile 2013, irrevocabile il 9 gennaio 2015, la Corte di appello di Napoli aveva condannato l'Ascione per attività estorsiva nei confronti del commerciante [OSCURATO:PERSONA] e aveva applicai:o la continuazione esterna con la citata sentenza del 10 novembre 2011, per cui la pena era stata aumentata ad anni 23 e mesi 8 di reclusione. Orbene, la Corte di appello di Salerno, dopo aver esaminato in dettaglio il curriculum criminale dell'imputato, ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di ricalcolo della pena per la continuazione con i reati oggetti) del presente procedimento e, partendo sempre dal reato più grave dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della sentenza del 2011, tenuto conto della regola di diritto affermata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01, in merito agli aumenti della continuazione delle sentenze emesse con rito ordinario e con rito abbreviato, considerato che le condotte illecite si erano protratte per oltre un anno, ha ritenuto di quantificare l'aumento di pena per i reati oggetto del presente procedimento in anni 2 e mesi 4 di reclusione, pervenendo così alla pena finale di anni 26 di reclusione. A differenza di quanto dedotto dalla difesa e ritenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte territoriale di Salerno ha ampiamente motivato l'aumento per la continuazione, secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01. Infatti, ha dato conto sia della caratura criminale dell'imputato, sia del contesto organizzato in cui erano maturati i reati, sia della gravità diidella durata dei fatti del presente procedimento. Del pari inconsistente è il terzo motivo in merito alla prescrizione, poiché al già lungo termine di prescrizione previsto per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 si unisce l'ulteriore tempo previsto per la recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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