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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 20181/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29413/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B06 A612M), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce del 23 ottobre 2019, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D53 G188L), nella qualità di erede di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 202/2019, pubblicata il 27 febbraio 2019; R.G.N. 29413/19 C.C.12/7/2024 Vendita – Preliminare – Azienda –Recesso –Trattenimento caparra confirmatoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; visti l’atto di rinuncia al ricorso principale del 28 giugno 2024, notificato il 28 giugno 2024, e l’atto di adesione alla rinuncia al ricorso principale con rinuncia al ricorso incidentale del 28 giugno 2024, notificato il 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.– D’[OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Maglie), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato il suo legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di cessione dell’azienda denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in Otranto, stipulato tra le parti nel dicembre 2009, per il prezzo complessivo di euro 400.000,00, per il mancato versamento, a cura del promissario acquirente, della seconda rata del prezzo, pari ad euro 40.000,00, nel termine convenuto di marzo 2010, con l’accertamento del diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, che – a fronte dell’inadempimento di controparte – fosse disposta l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita dell’azienda o, in subordine, che fosse dichiarato l’inadempimento dell’attore e conseguentemente che quest’ultimo fosse condannato a versare al convenuto la somma di euro 45.030,00 per le spese effettuate e di euro 120.000,00 a titolo di mancati guadagni o, in via ulteriormente gradata, che fosse accertata la violazione, da parte del promittente alienante, degli obblighi di buona fede in fase precontrattuale, con la condanna del medesimo a corrispondere all’esponente le somme innanzi indicate.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3416/2015, depositata il 24 giugno 2015, accertato l’inadempimento del convenuto nel pagamento della seconda rata in acconto sul prezzo complessivo nel termine convenuto del marzo 2010, dichiarava il diritto del promittente alienante di ritenere la caparra confirmatoria e rigettava le domande riconvenzionali proposte dal promissario acquirente. 2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: 1) la nullità e/o illegittimità del recesso esercitato dal D’Alba “di fatto”, in mancanza di una comunicazione inviata per iscritto; 2) la nullità e/o illegittimità del recesso dal contratto preliminare per inesistenza di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione D’[OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di D’[OSCURATO:PERSONA], che – a sua volta – ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 4.– All’esito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha aderito alla rinuncia e, a sua volta, ha rinunciato al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo svolto il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dall’art. 1362 e ss. c.c., con vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che sussistessero i presupposti legittimanti del recesso del promittente alienante dal contratto preliminare di cessione d’azienda del dicembre 2009 e segnatamente un inadempimento di non scarsa importanza, benché il termine pattuito per il pagamento delle rate del prezzo non fosse essenziale. 2.– Con l’unico motivo proposto la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 13, sesto comma, della legge n. 247/2012, del d.m. n. 55/2014, nonché la violazione del giudicato interno in punto di valore della causa e il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte territoriale liquidato le spese del gravame nella misura complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori, al di sotto dei minimi tabellari stabiliti per lo scaglione di riferimento della causa proposta, pari ad euro 5.338,00, a fronte di valori medi pari ad euro 19.160,00, atteso che il valore della causa ammontava ad euro 400.000,00, avuto riguardo alla tabella 12, concernente i giudizi d’appello, nonché allo scaglione compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. 3.–Sennonché, come anzidetto, con atto del 28 giugno 2024, notificato via PEC in pari data, il ricorrente principale ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 28 giugno 2024, notificato via PEC in pari data, la controricorrente ha accettato la rinuncia e ha rinunciato, a sua volta, al ricorso incidentale.

Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia e della correlata rinuncia al ricorso incidentale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).

Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29413/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B06 A612M), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce del 23 ottobre 2019, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D53 G188L), nella qualità di erede di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 202/2019, pubblicata il 27 febbraio 2019; R.G.N. 29413/19 C.C.12/7/2024 Vendita – Preliminare – Azienda –Recesso –Trattenimento caparra confirmatoria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; visti l’atto di rinuncia al ricorso principale del 28 giugno 2024, notificato il 28 giugno 2024, e l’atto di adesione alla rinuncia al ricorso principale con rinuncia al ricorso incidentale del 28 giugno 2024, notificato il 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.– D’[OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Maglie), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato il suo legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di cessione dell’azienda denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in Otranto, stipulato tra le parti nel dicembre 2009, per il prezzo complessivo di euro 400.000,00, per il mancato versamento, a cura del promissario acquirente, della seconda rata del prezzo, pari ad euro 40.000,00, nel termine convenuto di marzo 2010, con l’accertamento del diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, che – a fronte dell’inadempimento di controparte – fosse disposta l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita dell’azienda o, in subordine, che fosse dichiarato l’inadempimento dell’attore e conseguentemente che quest’ultimo fosse condannato a versare al convenuto la somma di euro 45.030,00 per le spese effettuate e di euro 120.000,00 a titolo di mancati guadagni o, in via ulteriormente gradata, che fosse accertata la violazione, da parte del promittente alienante, degli obblighi di buona fede in fase precontrattuale, con la condanna del medesimo a corrispondere all’esponente le somme innanzi indicate. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3416/2015, depositata il 24 giugno 2015, accertato l’inadempimento del convenuto nel pagamento della seconda rata in acconto sul prezzo complessivo nel termine convenuto del marzo 2010, dichiarava il diritto del promittente alienante di ritenere la caparra confirmatoria e rigettava le domande riconvenzionali proposte dal promissario acquirente. 2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: 1) la nullità e/o illegittimità del recesso esercitato dal D’Alba “di fatto”, in mancanza di una comunicazione inviata per iscritto; 2) la nullità e/o illegittimità del recesso dal contratto preliminare per inesistenza di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza. Si costituiva nel giudizio di impugnazione D’[OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di D’[OSCURATO:PERSONA], che – a sua volta – ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 4.– All’esito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha aderito alla rinuncia e, a sua volta, ha rinunciato al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo svolto il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dall’art. 1362 e ss. c.c., con vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che sussistessero i presupposti legittimanti del recesso del promittente alienante dal contratto preliminare di cessione d’azienda del dicembre 2009 e segnatamente un inadempimento di non scarsa importanza, benché il termine pattuito per il pagamento delle rate del prezzo non fosse essenziale. 2.– Con l’unico motivo proposto la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 13, sesto comma, della legge n. 247/2012, del d.m. n. 55/2014, nonché la violazione del giudicato interno in punto di valore della causa e il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte territoriale liquidato le spese del gravame nella misura complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori, al di sotto dei minimi tabellari stabiliti per lo scaglione di riferimento della causa proposta, pari ad euro 5.338,00, a fronte di valori medi pari ad euro 19.160,00, atteso che il valore della causa ammontava ad euro 400.000,00, avuto riguardo alla tabella 12, concernente i giudizi d’appello, nonché allo scaglione compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. 3.–Sennonché, come anzidetto, con atto del 28 giugno 2024, notificato via PEC in pari data, il ricorrente principale ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 28 giugno 2024, notificato via PEC in pari data, la controricorrente ha accettato la rinuncia e ha rinunciato, a sua volta, al ricorso incidentale. Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia e della correlata rinuncia al ricorso incidentale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassa
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