CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23314/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( COD. FISC: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (COD. FISC: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Controricorrente– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 1338/2019 depositata il26/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società lmmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è succeduta per incorporazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., odierna resistente) un contratto di locazione finanziaria immobiliare avente ad oggetto un fabbricato sito nel Comune di Palermo, in base al quale venne erogata una somma capitale di euro 1.108.800,00 da restituirsi in 15 anni attraverso rate mensili, con un tasso di interesse TAN pari ad euro 4.646%. Tale immobile era stato acquistato, coevamente al leasing, dalla stessa Locat, ed era stato consegnato all’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA]. 2. In relazione a detto contratto di leasing immobiliare, con citazione notificata il 26/02/2016 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (quale incorporante [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo di: (i) accertare la illiceità del contratto, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista, dalla rata) e non sul mero capitale. (ii) Dichiarare, per l’effetto, che tale contratto fosse usurario, poiché al momento della pattuizione prevedeva un tasso di mora che, sommato al valore della polizza convenuta di ammortamento (e così assommando all’11,750%), travalicava la soglia dell’usura TSU ([OSCURATO:PERSONA]) vigente al momento della stipula, pari al 7,860% (mora calcolata sulcapitale, spese ed interessi corrispettivi). (iii) Accertare che, per effetto delle somme indicate, allo stato [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato complessivamente anche come capitale la somma di euro 719,650,33, ma come interessi l’importo di euro 264.875,71, stante l’avvenuta compensazione dell’importo ancora dovuto con gli interessi (appunto euro 264.875,71) da rimborsarsi a suo favore. (iv) Ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non era debitrice di alcunché, secondo le determinazioni dell’allegata perizia. (v) Soppesare, pertanto, che, per effetto delle somme sopra indicate, avendo restituito parte del capitale e compensato l’importo ancora dovuto con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, [OSCURATO:PERSONA] nulla più doveva a [OSCURATO:PERSONA], e che, di contro, era sua creditrice per l’importo di euro 264.875,71, ovvero della somma pari a quanto indebitamente versato a favore di [OSCURATO:PERSONA]. (vii) Accertare l’effettivo superamento del TE.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.N.MO) in seno al contratto. (viii) Accertare la violazione dell ’ art. 117 TUB in seno al contratto, confermando che il TAEG/ISC contrattuale non risultava indicato. 3. Con sentenza n. 10735/2017 del 25/10/2017 i l Tribunale di Milano rigettò le domande proposte, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite. 4. I map propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, rimodulando le conclusioni sottoposte al giudice di prime cure nel seguente modo: (i) ritenere e dichiarare che il tasso d’interesse applicato il contratto è nullo per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, e che risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto. (ii) In subordine, ritenere e dichiarare che al contratto è stato applicato dall’inizio un tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile e che il tasso, anche di mora, supera il tasso soglia previsto dal Decreto Ministeriale di riferimento. (iii) Per l’effetto, ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi di cui al contratto. (iv) Ritenere e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad ottenere la restituzione della somma di euro 259.000,00, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo, a titolo di interessi versati e non dovuti. 5. Costituendosi nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] e ccep ì preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, sia sotto il profilo dell’art. 342 cod. proc. civ. che sotto il profilo dell’art. 348 bis cod. proc. civ., ed inoltre l’inammissibile deduzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., di alcuni elementi nuovi a sostegno dei motivi proposti, non trovanti rispondenza nelle deduzioni di primo grado. 6. Con sentenza n. 1338/2019, depositata in data 26/3/2019 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di appello. 7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ. - Violazione e falsa applicazione della l. 108/1996 ” , censurando la sentenza della Corte territoriale nella porzione in cui essa ha ritenuto che la cosiddetta “ clausola di salvaguardia ” escluderebbe la possibilità che la misura degli interessi moratori (di per sé considerati) possa superare, sia al momento della stipula che nel corso del rapporto, il tasso-soglia usura. Lamenta che tale motivazione finisceper eludere la portata della norma imperativa di cui all’art. 1815, 2° comma, cod . civ. , in base al quale “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Si duole non essersi considerato che, a mente della norma sopra citata, per il solo fatto di avere convenuto interessi “oltre soglia” sussiste l’ineludibile sanzione per cui nessun interesse è dovuto, a tale precetto non essendo consentita alcuna deroga, a pena di vanificare latutela del soggetto debole, e cioè il cliente della banca. 2. Con i l secondo motivo (non rubricato) la ricorrente de nuncia , è da ritenere in relazione all’art. 360, n. 3 , cod. proc . c iv. , “ V iolazione dell’art. 117 TUB”, lamenta ndo che la sentenza gravata si pone in contrasto con l’art. 117, commi 2 e 8, del TUB, non avendo la corte di merito rilevato la nullità ab origine del contratto di locazione finanziaria per mancata indicazione dell’ISC/TAEG. Lamenta che la menzionata nullità va accertata anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, avendola peraltro dedottafin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure, avuto riferimento al contrattode quo e in particolare alla clausola di salvaguardia (art. 11 delle condizioni generali di contratto), non risultando nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirli v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass, Sez. 6 - 3 , ord.n.01/07/2021, n.18695 , Rv.661751- 01 ). A tale stregua,la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni –come nel caso –del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). 3.1 Va altresì posto in rilievo che la rico rrente propone doglianze ( es., in ordine alla lamentata “ violazione dell ’ obbligo della banca di informare il cliente del TAEG ed in concreto applicato”(così a p. 18, penultimo §, del ricorso), invero presupponenti accertamenti di fatto preclusi a questa S.C. 3.2 Deve ulteriormente sottolinearsi come l a ricorrente si limit i in realtà ad apoditticamente riproporre la propria tesi difensivagià sottoposta al vaglio alla Corte territoriale e da questa disattesa. 3.3 In particolare la ricorrente omette di adeguatamente argomentare in ordine alla circostanza che la previsione della clausola di salvaguardia “evita, come opportunamente osservato dal primo giudice, la possibilità che la misura degli interessimoratori (di per sé considerati) possa superare, sia al momento della stipula che nel corso del rapporto, il tasso soglia usura (TSU)”(così a p. 9, ultimo §, della sentenza). Al riguardo la ricorrente ripropone l’assunto secondo cui “per il solo fatto diavere convenuto interessi oltre soglia sussiste l’ineludibile sanzione che nessun interesse è dovuto”(così a p. 15,2° §, del ricorso). Tale assunto èinvero erroneo alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte in base al quale la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (…), ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo l'art. 2 della legge n. 108, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato. (…). È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi. (…). Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore (…). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”»( così Cass., sez. Un., sent. 19/10/2017, n. 24675). La ricorrente invero nemmeno ( quantomeno idoneamente ) censura la ratio nes decidendi concernent i: a) la mancata riproposizione in sede di gravame delle questioni della sommatoria o “cumulo”dei tassi dei diversi interessi o degli elementi inclusi nel loro calcolo, né quella della illeceità dell’anatocismo derivante dal sistema di ammortamento “alla francese”, bensì, semplicemente, quella sull’usurarietà del tasso moratorio di per sé considerato; sia perché, esclusa, a motivo della previsione contenuta nella clausola “ di salvaguardia ”, la usurarietà originaria degli interessi moratori e la possibilità che essi potessero diventare usurari nel corso del rapporto, restano superate le questioni sollevate in collegamento con la - dedotta, ma inesistente - nullità, tra cui le ripercussioni sull ’ intero contratto e sugli interessi corrispettivi che in presenza di una nullità della clausola relativa agli interessi moratori sarebbero potute conseguire. Questioni, peraltro, che in base alla più volte citata ordinanza Cass. 27442/2018 vengono superate, nel senso che gli effetti previsti dall’art. 1815c. 2c.c. siano limitati alla specifica clausola senza che la n ullità della clausola relativa agli interessi d i mora comporti la nullità dell ’ intero contratto ela non debenza di quelli corrispettivi non usurar i (così da p. 10 al primo rigo di p. 11 della sentenza impugnata ) ; b) la novità delle questioni concernenti la indeterminatezza e indeterminabilità con esattezza del tasso-soglia ex l. n. 287/1990. 4. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del