CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 9 febbraio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Sassari: - considerava irrituale il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (assoggettato a regime penitenziario differenziato e a corrispondente visto di controllo sulla corrispondenza), nella parte concernente il trattenimento di talune fotografie, in quanto proposto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., anziché a norma dell'art. 18-ter del medesimo testo legislativo; - respingeva il medesimo reclamo, nella parte concernente la negata effettuazione di un colloquio straordinario. 2. L'interessato reclamava al Tribunale di sorveglianza che, con l'ordinanza in epigrafe, considerava inammissibili, per tardività, le censure in tema di colloquio e respingeva le censure in tema di trattenimento degli oggetti di corrispondenza. 3. Avverso tale seconda ordinanza Tagliavia, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre ora per cassazione. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Quanto al colloquio, pertinenti censure alla decisione del primo giudice erano contenute in una memoria difensiva tempestivamente depositata, sicché il giudice a quo non avrebbe potuto esimersi dall'esaminarle, tanto più dopo aver fatto notificare l'avviso di udienza che faceva menzione anche di tale oggetto di discussione camerale. Quanto alle fotografie, l'ordinanza impugnata si sarebbe pedissequamente riportata alla prima decisione, senza confrontarsi con le argomentazioni di merito sviluppate dal reclamante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I reclami al tribunale di sorveglianza, proposti avverso le decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nei casi ammessi dall'ordinamento penitenziario, hanno la natura di vero e proprio mezzo d'impugnazione, non assoggettato a particolari formalità, ma necessariamente accompagnato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato (Sez. 1, n. 6528 del 2022, [OSCURATO:PERSONA]). In base alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine per impugnare stabilito dalla legge processuale e con l'osservanza dei modi e delle forme previsti dalla medesima (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Hajassine, Rv. 280987-01). Per i reclami in materia di colloqui, il termine per impugnare dinanzi al Tribunale è quello generale ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., pari a quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della prima decisione. Per i reclami in materia di trattenimento della corrispondenza, il suddetto termine di impugnativa è individuabile in dieci giorni, in base alla normativa derogatoria di cui all'art. 14-ter Ord. pen., richiamata dal successivo art. 18-ter, comma 6 (Sez. 1, n. 17350 del 09/04/2009, Schiavone, Rv. 243565- 01, in motivazione); termine sempre decorrente dalla comunicazione della iniziale decisione. 1.2. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha deciso correttamente, nella parte in cui, indipendentemente dal tenore dell'avviso di udienza camerale, ha ritenuto tardive le censure in tema di colloquio contenute in atto difensivo presentato al Tribunale oltre il predetto termine di quindici giorni. La stessa ordinanza ha deciso correttamente, anche nella parte in cui ha ritenuto non conformi le contestazioni in tema di trattenimento di corrispondenza, formulate mediante reclamo al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., anziché trasmesse allo stesso Tribunale, ex art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., nel rispetto dell'anzidetto termine di dieci giorni. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del