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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07585/2022

Testo disponibile della fonte

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15257 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M20 D960N) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T30 D960V) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 454/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di paga- mento notificatagli dal locale agente della riscossione Riscos- sione [OSCURATO:SOCIETA]., per crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Ric. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15257/2020 Numero sezionale 232/2022 Caltanissetta derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni Numero di raccolta generale 7585/2022Data pubblicazione 08/03/2022 al codice della strada, per complessivi € 327,49.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Gela.

Il Tribunale di Gela, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre lo Iannì, sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sen- tenza o del proc.to (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione di norme processuali: omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 339 c.p.c., co. 3».

Il ricorrente deduce che, poiché la controversia è di valore in- feriore ad € 1.100,00 e, quindi, trattasi di giudizio soggetto alla cd. equità necessaria, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., in base all’art. 339, comma 3, c.p.c., l’appello sarebbe stato pro- ponibile esclusivamente per i limitati motivi previsti da tale di- sposizione (violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi rego- latori della materia), mentre il tribunale lo aveva esaminato come se si trattasse di un giudizio ordinario da decidere se- condo diritto ed aveva accolto il gravame sotto profili che Ric. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15257/2020 eccedevano quelli limitati consentiti dalla legge nel giudizio di Numero sezionale 232/2022Numero di raccolta generale 7585/2022 equità necessaria.

Data pubblicazione 08/03/2022 Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui intende darsi continuità, «in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla legge n. 52 del 2006) le sentenze del giu- dice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, se- condo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339, comma 3, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491 – 01).

Non vi è dubbio che, nella specie, in base al valore della lite, la decisione di primo grado debba ritenersi pronunciata secondo equità necessaria e, quindi, che l’appello fosse proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei prin- cipi regolatori della materia.

Il tribunale non ha tenuto conto di tali principi di diritto, avendo esaminato l’appello proposto dall’agente della riscossione (non- ché lo stesso appello incidentale condizionato dello Iannì) senza valutarne previamente l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., cioè senza verificare, in primo luogo, se ed eventualmente quali delle censure avanzate potessero ritenersi rientrare nei limiti dettati da tale disposizione.

A tanto dovrà, quindi, provvedersi in sede di rinvio, sulla base dell’esame diretto e della valutazione dell’effettiva portata delle specifiche censure avanzate dalle parti in relazione alla deci- sione di primo grado (al giudice del rinvio spetterà altresì la valutazione della eventuale persistenza dell’interesse concreto delle parti alla decisione sul merito della controversia, anche ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 23 ottobre n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136).

Ric. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15257/2020 Numero sezionale 232/2022

2. Gli ulteriori motivi del ricorso sono stati espressamente pro-Numero di raccolta generale 7585/2022Data pubblicazione 08/03/2022 posti dallo Iannì solo in via subordinata, per il caso di rigetto del primo motivo.

L’accoglimento di quest’ultimo ne determina quindi l’assorbimento

3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la decisione impugnata in relazione al motivo ac- colto, con rinvio al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15257 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M20 D960N) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T30 D960V) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 454/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di paga- mento notificatagli dal locale agente della riscossione Riscos- sione [OSCURATO:SOCIETA]., per crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Ric. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15257/2020 Numero sezionale 232/2022 Caltanissetta derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni Numero di raccolta generale 7585/2022Data pubblicazione 08/03/2022 al codice della strada, per complessivi € 327,49. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Gela. Il Tribunale di Gela, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre lo Iannì, sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sen- tenza o del proc.to (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione di norme processuali: omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 339 c.p.c., co. 3». Il ricorrente deduce che, poiché la controversia è di valore in- feriore ad € 1.100,00 e, quindi, trattasi di giudizio soggetto alla cd. equità necessaria, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., in base all’art. 339, comma 3, c.p.c., l’appello sarebbe stato pro- ponibile esclusivamente per i limitati motivi previsti da tale di- sposizione (violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi rego- latori della materia), mentre il tribunale lo aveva esaminato come se si trattasse di un giudizio ordinario da decidere se- condo diritto ed aveva accolto il gravame sotto profili che Ric. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15257/2020 eccedevano quelli limitati consentiti dalla legge nel giudizio di Numero sezionale 232/2022Numero di raccolta generale 7585/2022 equità necessaria. Data pubblicazione 08/03/2022 Il motivo è manifestamente fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui intende darsi continuità, «in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla legge n. 52 del 2006) le sentenze del giu- dice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, se- condo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339, comma 3, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491 – 01). Non vi è dubbio che, nella specie, in base al valore della lite, la decisione di primo grado debba ritenersi pronunciata secondo equità necessaria e, quindi, che l’appello fosse proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei prin- cipi regolatori della materia. Il tribunale non ha tenuto conto di tali principi di diritto, avendo esaminato l’appello proposto dall’agente della riscossione (non- ché lo stesso appello incidentale condizionato dello Iannì) senza valutarne previamente l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., cioè senza verificare, in primo luogo, se ed eventualmente quali delle censure avanzate potessero ritenersi rientrare nei limiti dettati da tale disposizione. A tanto dovrà, quindi, provvedersi in sede di rinvio, sulla base dell’esame diretto e della valutazione dell’effettiva portata delle specifiche censure avanzate dalle parti in relazione alla deci- sione di primo grado (al giudice del rinvio spetterà altresì la valutazione della eventuale persistenza dell’interesse concreto delle parti alla decisione sul merito della controversia, anche ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 23 ottobre n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136). Ric. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 4 9 9 0 4 b f 5 c 6 8 2 b b 4 3 a f 4 9 f 6 c 3 f e 6 7 5 a Numero registro generale 15257/2020 Numero sezionale 232/2022 2. Gli ulteriori motivi del ricorso sono stati espressamente pro-Numero di raccolta generale 7585/2022Data pubblicazione 08/03/2022 posti dallo Iannì solo in via subordinata, per il caso di rigetto del primo motivo. L’accoglimento di quest’ultimo ne determina quindi l’assorbimento 3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la decisione impugnata in relazione al motivo ac- colto, con rinvio al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15257/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 - F i r m a t o D a : O C C H I P I N T I M A R G H E R I T A E m e s
Sentenza Cassazione n. 07585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris