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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08096/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro confermava in sede di riesame l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento in determinati orari dalla propria abitazione.

Aloia era ritenuto gravemente indiziato della partecipazione ad un sodalizio criminale volto ad alterare artificiosamente le macchine da gioco gestite presso attività commerciali, così da favorire o danneggiare i giocatori e sottrarre gli incassi al controllo del provider nazionale e alla relativa tassazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche con travisamento della prova.

Il ragionamento del Tribunale contiene un duplice vizio motivazionale.

Da un lato, in modo apodittico, considera illecite tutte le attività svolte dal Carelli.

Il ricorrente svolgeva una lecitarcon-sistita nel procacciare proposte di affiliazione alla Replatz per servizi accessori alle scommesse telematiche (non oggetto di contestazione) e individuare sale da gioco per l'impresa di Carelli, ricevendo legittime provvigioni.

Dall'altro non emerge alcun rapporto tra Carelli e la Replatz (a tal fine si allega il contratto tra il ricorrente e la Replatz).

Inoltre, vi è una lacuna motivazionale sulla condotta ascritta al ricorrente - che nulla aveva a che fare con il meccanismo di alterazione delle slot machine - e quindi sulla consapevolezza che le slot machine fossero state alterate.

Il Tribunale ha svalutato l'attività svolta dal ricorrente, bollandola come di "facciata", e ha travisato le captazioni, mentre non ha indicato elementi concreti idonei a dimostrare sia la effettiva manomissione delle slot nnachine sia la consapevolezza da parte del ricorrente di tale alterazione.

Si allega il testo della trascrizione dell'unica captazione valorizzata dal Tribunale e il verbale delle dichiarazioni rese dal Napoli al riguardo.

La valutazione fatta dal Tribunale di tali elementi è fallace in quanto Napoli non è indagato e le sue dichiarazioni venivano a far perdere quel carattere di certezza alla lettura delle captazioni sostenuta dai giudici.

Anche l'altra captazione — che si allega insieme alle altre riportate nell'ordinanza — non assume valore indiziante.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

In sede di riesame era stata dedotta la assenza di motivazione della ordinanza genetica sulle esigenze cautelari ed in particolare sulla attualità del pericolo (dal 2018 al 2021 nulla era emerso a carico del ricorrente).

Nessuna risposta è stata fornita sul punto dal Tribunale.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

La difesa ha depositato una memoria con cui ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo ripropone, con argomentazioni in larga parte inammissibili, le questioni già esaminate dal Tribunale.

In primo luogo, il Tribunale ha dato ampia dimostrazione della gestione illecita della attività di gioco gestita dal gruppo Carelli, riportando le captazioni che davano atto di tale assunto (cfr. pagg. 5- 8 dell'ordinanza impugnata).

Quanto poi alla posizione del ricorrente, anche in tal caso, il Tribunale ha fornito gli elementi dimostrativi della sua consapevole partecipazione al sodalizio illecito.

Elementi, che non risultavano essere posti in crisi, quanto al significato dei dialoghi captati, dalle allegazioni difensive.

Il Tribunale ha riportato invero le più significative conversazioni captate, il cui oggetto risultava alquanto esplicito in ordine alla posizione di intraneo del ricorrente nel sodalizio e in particolare alla sua consapevolezza di far parte di un meccanismo illecito.

Tra queste ultime, assumevano significato dimostrativo le captazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in occasione sia dell'imminente arrivo di un controllo dei carabinieri presso il locale gestito dal sodalizio che rendeva necessario "staccare" le slot nnachine; sia della visita dell'agenzia delle Dogane per un collaudo in cui andavano adottate le opportune cautele, d'intesa con il Carelli, per occultare le slot machine per non far insospettire i funzionari.

Il Tribunale ha poi affrontato, senza incorrere in manifeste illogicità, le obiezioni difensive in ordine all'alternativo significato dei termini usati nei dialoghi: così per "ristaccare" così per "ronda".

Parimenti ha esaminato il contratto allegato dal ricorrente, che non veniva a scalfire l'impianto accusatorio, posto che all'esterno l'organizzazione ideata dal Carelli si presentava formalmente regolare.

L'allegazione delle evidenze processuali in questa sede è in ogni caso inammissibile, là dove mira ad investire questa Corte della rilettura del compendio investigativo.

Va infatti escluso che possa configurare il vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087).

3. Il ricorso è invece fondato sul punto delle esigenze cautelari.

Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che questa Suprema Corte (ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Valutazione prognostica, quella testé indicata, che non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà del giudice.

Il requisito dell'attualità del pericolo, infatti, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiede, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 265618; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242).

Alla luce di tali principi deve ritenersi carente la motivazione da parte dell'ordinanza impugnata sull'attualità del pericolo di recidiva.

A fronte della partecipazione dell'Aloia al sodalizio, rivelata da evidenze investigative risalenti al 2017 e il 2018, il Tribunale ha ritenuto ancora attuale la sua intraneità nel sodalizio, limitandosi a valorizzare a tal fine la stabilità di relazioni e vincoli della associazione e la permanenza del reato associativo, in quanto contestato con condotta "perdurante".

In tal modo sono stati utilizzati dati che attengono alle caratteristiche del sodalizio e non alla persistenza della condotta antigiuridica in ambito associativo e comunque di per sé neppure significativi.

Così per la stabilità del vincolo e delle relazioni, che è elemento tendenzialmente tipico di ogni sodalizio, così per la mera condivisione - senza autonoma verifica - del dato formale della data del reato contenuta nella imputazione provvisoria.Dalle considerazioni or ora esposte discende, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro confermava in sede di riesame l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento in determinati orari dalla propria abitazione. Aloia era ritenuto gravemente indiziato della partecipazione ad un sodalizio criminale volto ad alterare artificiosamente le macchine da gioco gestite presso attività commerciali, così da favorire o danneggiare i giocatori e sottrarre gli incassi al controllo del provider nazionale e alla relativa tassazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche con travisamento della prova. Il ragionamento del Tribunale contiene un duplice vizio motivazionale. Da un lato, in modo apodittico, considera illecite tutte le attività svolte dal Carelli. Il ricorrente svolgeva una lecitarcon-sistita nel procacciare proposte di affiliazione alla Replatz per servizi accessori alle scommesse telematiche (non oggetto di contestazione) e individuare sale da gioco per l'impresa di Carelli, ricevendo legittime provvigioni. Dall'altro non emerge alcun rapporto tra Carelli e la Replatz (a tal fine si allega il contratto tra il ricorrente e la Replatz). Inoltre, vi è una lacuna motivazionale sulla condotta ascritta al ricorrente - che nulla aveva a che fare con il meccanismo di alterazione delle slot machine - e quindi sulla consapevolezza che le slot machine fossero state alterate. Il Tribunale ha svalutato l'attività svolta dal ricorrente, bollandola come di "facciata", e ha travisato le captazioni, mentre non ha indicato elementi concreti idonei a dimostrare sia la effettiva manomissione delle slot nnachine sia la consapevolezza da parte del ricorrente di tale alterazione. Si allega il testo della trascrizione dell'unica captazione valorizzata dal Tribunale e il verbale delle dichiarazioni rese dal Napoli al riguardo. La valutazione fatta dal Tribunale di tali elementi è fallace in quanto Napoli non è indagato e le sue dichiarazioni venivano a far perdere quel carattere di certezza alla lettura delle captazioni sostenuta dai giudici. Anche l'altra captazione — che si allega insieme alle altre riportate nell'ordinanza — non assume valore indiziante. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In sede di riesame era stata dedotta la assenza di motivazione della ordinanza genetica sulle esigenze cautelari ed in particolare sulla attualità del pericolo (dal 2018 al 2021 nulla era emerso a carico del ricorrente). Nessuna risposta è stata fornita sul punto dal Tribunale.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha depositato una memoria con cui ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo ripropone, con argomentazioni in larga parte inammissibili, le questioni già esaminate dal Tribunale. In primo luogo, il Tribunale ha dato ampia dimostrazione della gestione illecita della attività di gioco gestita dal gruppo Carelli, riportando le captazioni che davano atto di tale assunto (cfr. pagg. 5- 8 dell'ordinanza impugnata). Quanto poi alla posizione del ricorrente, anche in tal caso, il Tribunale ha fornito gli elementi dimostrativi della sua consapevole partecipazione al sodalizio illecito. Elementi, che non risultavano essere posti in crisi, quanto al significato dei dialoghi captati, dalle allegazioni difensive. Il Tribunale ha riportato invero le più significative conversazioni captate, il cui oggetto risultava alquanto esplicito in ordine alla posizione di intraneo del ricorrente nel sodalizio e in particolare alla sua consapevolezza di far parte di un meccanismo illecito. Tra queste ultime, assumevano significato dimostrativo le captazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in occasione sia dell'imminente arrivo di un controllo dei carabinieri presso il locale gestito dal sodalizio che rendeva necessario "staccare" le slot nnachine; sia della visita dell'agenzia delle Dogane per un collaudo in cui andavano adottate le opportune cautele, d'intesa con il Carelli, per occultare le slot machine per non far insospettire i funzionari. Il Tribunale ha poi affrontato, senza incorrere in manifeste illogicità, le obiezioni difensive in ordine all'alternativo significato dei termini usati nei dialoghi: così per "ristaccare" così per "ronda". Parimenti ha esaminato il contratto allegato dal ricorrente, che non veniva a scalfire l'impianto accusatorio, posto che all'esterno l'organizzazione ideata dal Carelli si presentava formalmente regolare. L'allegazione delle evidenze processuali in questa sede è in ogni caso inammissibile, là dove mira ad investire questa Corte della rilettura del compendio investigativo. Va infatti escluso che possa configurare il vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). 3. Il ricorso è invece fondato sul punto delle esigenze cautelari. Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che questa Suprema Corte (ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Valutazione prognostica, quella testé indicata, che non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà del giudice. Il requisito dell'attualità del pericolo, infatti, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiede, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 265618; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242). Alla luce di tali principi deve ritenersi carente la motivazione da parte dell'ordinanza impugnata sull'attualità del pericolo di recidiva. A fronte della partecipazione dell'Aloia al sodalizio, rivelata da evidenze investigative risalenti al 2017 e il 2018, il Tribunale ha ritenuto ancora attuale la sua intraneità nel sodalizio, limitandosi a valorizzare a tal fine la stabilità di relazioni e vincoli della associazione e la permanenza del reato associativo, in quanto contestato con condotta "perdurante". In tal modo sono stati utilizzati dati che attengono alle caratteristiche del sodalizio e non alla persistenza della condotta antigiuridica in ambito associativo e comunque di per sé neppure significativi. Così per la stabilità del vincolo e delle relazioni, che è elemento tendenzialmente tipico di ogni sodalizio, così per la mera condivisione - senza autonoma verifica - del dato formale della data del reato contenuta nella imputazione provvisoria.Dalle considerazioni or ora esposte discende, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al
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