CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 742022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la censura, per violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R. 309/1990, è proposta per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), avendo valorizzato sia la pluralità di sostanze stupefacenti detenute (cocaina, per gr.33,4; hashish del peso di 8 grammi, e 103 pasticche di buprendorfina) che le concrete modalità del fatto poiché,veniva accertata una cessione delle sostanze in favore di persona detenuta, approfittando del colloquio. Del tutto logiche e congruenti, pertanto, le valutazioni della Corte di merito sulla gravità della condotta e inconfigurabilità dell'ipotesi lieve; Rilevato, che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]