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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 02398/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sul presupposto della violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non reputandosi valida l'elezione di domicilio eseguita in primo grado.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello proposto conteneva idonea elezione di domicilio dell'imputato, regolarmente depositata; rileva che, in ogni caso, nella specie ( tFova -g-e, '19 la nornna transitoria bec..~ trova applicazione la disciplina previgente alla riforma cd.

Cartabia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata

4. Il ricorso è fondato.

È assorbente la considerazione che le Sezioni Unite di questa Corte, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e stando alla pubblicata informazione provvisoria, dopo aver precisato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024) continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, hanno formulato il seguente principio: "La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione".

Ne discende come, nella specie, l'affermata violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sia pacificamente insussistente, atteso che è la stessa Corte territoriale a precisare in sentenza che l'elezione di domicilio - eseguita dall'imputato in primo grado e come tale precedente l'appello - risulta allegata all'atto di gravame, in maniera tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.5.

Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, al giudice di merito individuato in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sul presupposto della violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non reputandosi valida l'elezione di domicilio eseguita in primo grado. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello proposto conteneva idonea elezione di domicilio dell'imputato, regolarmente depositata; rileva che, in ogni caso, nella specie ( tFova -g-e, '19 la nornna transitoria bec..~ trova applicazione la disciplina previgente alla riforma cd. Cartabia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata 4. Il ricorso è fondato. È assorbente la considerazione che le Sezioni Unite di questa Corte, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e stando alla pubblicata informazione provvisoria, dopo aver precisato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024) continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, hanno formulato il seguente principio: "La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". Ne discende come, nella specie, l'affermata violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sia pacificamente insussistente, atteso che è la stessa Corte territoriale a precisare in sentenza che l'elezione di domicilio - eseguita dall'imputato in primo grado e come tale precedente l'appello - risulta allegata all'atto di gravame, in maniera tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, al giudice di merito individuato in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma, per l'ulteriore corso. Così deciso il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re es