CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 39404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso Vord-i-Franza ctet 02/02/2023 dèlla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG1_ Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, cioè senza l'instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); in concreto, l'impugnazione riguarda un ordine di esecuzione per la carcerazione, atto proprio del pubblico ministero ed in quanto tale non impugnabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.