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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 20832/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19921/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatoin Cecina, [OSCURATO:PERSONA] n. 115 bis, presso lo studio dell'avvocatoSANDRA ALBERTINI che lo rappresentatae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 919 /2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 GIUGNO 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c., proprietaria dei fondi commerciali al piano terra dell’immobil e sito in Cecina, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/19, conveniva in giudizio dinanzi il T ribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile ad uso abitativo sito al piano primo del medesimo fabbricato, contestando che i lavori di ristrutturazione edilizia da questi eseguitinell’anno 2004 avevano interessato parti comuni dell’edificio e, pertanto , che il convenuto avrebbe dovuto richiedere il consenso degli altri condomini.

I lavori avevano comportato numerosi danni all’attività economica svolta nell’immobile, sicch é l a società attrice chied eva venisse ordinato al Barsotti la rimozione e la demolizione dei lavori pregiudizievoli e il ripristino dello status quo antel’illegittima alterazione, nonché la sua condanna al risarcimento dei danni.

2. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, assumendo che l’immobil e da lui acquistato, fatta eccezione per il tetto, non aveva parti condominiali e che l’ingresso,il corridoio e le scale non erano condominiali , attesa l’intervenuta usucapione delle medesime.

Il convenuto, quindi avanzava domanda riconvenzionale per essere riconosciuto proprietario esclusivo dell’ingresso, del corridoio e della scala di accesso all’abitazione e per la condanna dell’attrice a rimborsare il 50% delle spese sostenute per la riparazione del tetto.

Per il caso di accoglimento della domanda dell’attrice, il convenuto chiedeva di chiamare in causa il proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA], per essere dallo stesso manlevato e nei confronti di questi avanzava domanda di riduzione del prezzo e risarcimento del danno ex articolo 1480 c.c.

Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 Si costituiva il Bianchi che si associava alla domanda di usucapione propostadal Barsotti e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

3. Il Tribunale di Livorno dichiarava l’intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della proprietà esclusiva dell’ingresso, de l corridoio e delle scale di accesso all’unità abitativa posta al primo piano e condannava la società attrice al rimborso in favore del convenuto della somma di euro 7000 quale quota parte delle spese sostenute dal Barsotti per le opere svolte sulla copertura del fabbricato.

4. Avverso la suddetta sentenza la società attrice proponeva appello.

5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva proponendo appello incidentale in ordine alle spese.

6. Si costituiva anche il Bianchi, chiedendo la conferma della sentenza appellatae r iproponendo le difese del primo grado.

7. La C orte d’ A ppello di Firenze, i n parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di usucapione proposto da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare,la C ort e d’ A ppello dichiarava inammissibile per novità il primo motivo di appello avente ad oggetto la violazione dell’articolo 1127, commi 2 e 3, c.c. perché era una domanda non proposta nel giudizio di merito.

Il giudice del gravame riteneva, invece, fondato il secondo motivo di appello relativo all’ erroneo accoglimento della domanda di usucapione.

Infatti, la Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza della C orte di C assazione , evidenziava la mancanza di untitolo in virtù del quale riconoscere in capo al Barsotti l’accessione nel possesso di cui all’articolo 1146 c.c.

Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 Infatti, il tit olo dedotto dal Barsotti non individuava espressamente il bene descritto ma faceva riferimento unicamente ai confini e alla particella catastale, con l’aggiunta di una clausola di stile circa il trasferimento delle parti comuni così come determinate all’articolo 1117 c.c.

Pertanto,non risultava provato che l’appellato Barsotti,su cui gravava l’onere probatorio, fosse acquirente a titolo particolare di tale porzione in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà.

Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di usucapioneformulata dal Barsotti in primo grado doveva essere rigettata.

La Corte d’Appello rigettava l’appello incidentale del Barsotti riguardo le spese liquidate in favore del terzo chiamato in causa.

In ogni caso, provvedeva e liquidare complessivamente le spes e del giudizio a seguito della sentenza che accoglieva parzialmente l’appello e, in virtù dell’esito complessivo della lite.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

9. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

10. Fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto legge .l. 30 dicembre 2021, n. 228, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022

11. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta, chiedendol’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso come indicato in epigrafe.

12. C on memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrenteha insistito nell a richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1146,1117 e 1362 c.c.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare acquistati per usucapione i beni rivendicati dalla società [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], essendosi i relativi presuppost i maturati durante il suo possesso dell’immobile a partire, quantomeno , dal 1998.

In effetti nella compravendita Alighieri-Bianchi è attestato come lo stesso abbia avuto la disponibilità e titolarità del bene sin dal 1968 per successione del padre e il teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che il nonno aveva posseduto per oltre trent’anni in via esclusiva l’ingresso,l e scale e il corrid oio.

Lo stesso Bianchi nei propri scritti difensivi ha ribadito il mancato utilizzo,sin dal 1965, da parte della società attrice, delle scale , dell’ingresso e del corridoio , circostanza del resto ammessa dalla società mobili Parietti nel corso dell’interrogatorio formale del proprio legale rappresentante,[OSCURATO:PERSONA].

Il fatto costitutivo del diritto di proprietà si sarebbe realizzato prima della vendita al proprio dante causa Bianchi e, dunque, la C orte territoriale avrebbe dovuto dare atto della continuità del possesso anche in capo ai successivi aventi causa , limitandosi a dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione senza riferimento all’articolo 1146 c.c.

Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 In ogni caso, risulterebbe violata anche tale ultima norma , infatti, il titolo in virtù del quale il bene è stato trasferito ricomprenderebbe anche le scale , l’ingresso e il corridoio dell’abitazione.

A tal fine il ricorrente riporta il contenuto dell’atto di compravendita.

Peraltro,sarebbe violato anche l’articolo 1117 c .c. , perché i suddetti beni per le loro obiettive caratteristiche strutturali servivano all’uso esclusivo e al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria.

Risultava accertato dal giudice di primo grado che negli ultimi trent’anni l’ingresso e il resto era stato utilizzato daisoli occupanti l’unità abitativa acquistata dal ri corrente che aveva anche cambiato la serratura del portone senza darne copia alla società Parietti e murato al primo piano una porta che collegava la proprietà confinante Parietti-Alighieri.

Nell’atto di acquisto in oggettonon vi è alcun cenno ad una ver a o presunta condizione di comunione di tali beni.

Il ricorrente censura l’ interpretazione dei contratti di compravendita, sia quello intercors o tra lui e il suo dante causa Bianchi,sia quello precedente intercorso tra il Bianchi e l’A l ighier i ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l’estensione dell’immobile venduto, in quanto i dati catastali emergenti dal tipo di frazionamento allegato all’attoe l’i ndicazione dei confini risultanti dal rogito assurgono al rango di risultanze di prova di pari valore.

Una corretta interpretazione degli atti di provenienza avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere provata l’avvenuta consegna in virtù di un contratto che aveva pienamente trasferito la proprietà dei beni individuati in modo chiaro Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 ed esplicito attraverso l’indicazione dei confini e delle planimetrie catastali. 1.2.Il primo motivo di ricorso è infondato .

In primo luogo, deve evidenziarsi che l a Corte d’Appello , in mancanza di una domanda proposta dai danti causa del ricorrente, non potevain alcun modo dichiarare l’usucapione in loro favore come sembra adombrare il motivo in esame.

Inoltre , merita conferma anche la decisione della medesima Corte d’Appello secondo cui non poteva applicarsi l’art. 1146 c.c. in quanto i beni oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Barsotti non risultavano dal titolo e, dunque, mancava il presuppostorichiesto dal citato art. 1346 c.c., che richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.

Deve ribadirsi a tal proposito che: chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisitoin base a un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso(Sez. 6 - 2 , Ord . n. 22348 del 2011 ).

In altri termini, per l’ acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art.1146 c. c. presuppone l'identità del bene indicato nel titolo rispetto a quello posseduto.

Nella specie, i beni indicati dal ricorrente non risultano dal titolose non nel richiamo generico ai beni condominiali.

Ne consegue che, in mancanza di un’indicazione specifica dei beni trasferiti, non può essere ritenuto Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell’accessione nel possesso.

D’altra parte, nella specie la natura condominiale è implicitamente riconosciuta dallo stesso ricorrente che ne ha eccepito l’usucapione e non ne ha rivendicato l’acquisto a titolo derivativo.

Infatti, se i suddetti beni non fossero ricompre si tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il ricorrente ne avrebbe acquistato la proprietà a titolo derivativo per effetto del loro rapporto pertinenziale col singolo appartamento acquistato dal Bianchi.

In conclusione, la censura si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione del titolo di acquisto al fine di affermare , diversamente dalla Corte d'Appello, che i suddetti beni erano ricompresi tra quelli venduti e già usucapiti dal dante causa del ricorrenteo da quello ancora precedente.

Infine, deve anche evidenziarsi che non risulta alcun atto di interversione del possesso del B ianchi o, ancor prima, dell’A l ighieri nei confronti della Parietti o dei precedenti comproprietari delle porzioni immobiliari in oggetto. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. edell’articolo 1480 e 1485 c.c.

La censura attiene al rigetto dell’appello incidentale sulla condanna alle spese del terzo chiamato.

La Corte d’Appello ha posto a carico del ricorrente le spese del terzo chiamato in quanto l’atto di compravendita Bianchi / Barsotti non poteva essere interpretat o nel senso di includere le suddette porzionidell’immobile.

La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto si era resa indispensabile a fini cau telativi in funzione della domanda principale propostadall’attrice tanto che il terzo aveva concluso per Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal ricorrente. 2.1.Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Nella specienessuna violazione dell’art. 91 c.p.c. si è verificata.

In proposito, è sufficiente ricordare che i l principi o della soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 –01).

Di conseguenza, lespese processuali sostenute dal Bianchi - chiamato in causa dal Barsotti che poi è risultato totalmente soccombente nella causa intentatagli dalla [OSCURATO:PERSONA]- sono state legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico delchiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva è stata giudicata infondata.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi circa la domanda ex articolo 1480 c.c. di garanzia per evizione operante nei confronti dell’acquirente e, conseguentemente , su lla richiesta istruttoria del convenuto diretta al completamento della CTU sui quesiti n. 4 e 5, ritenuti in primo grado superflui a seguito dell’accoglimento della domanda di usucapione.

In altri termini, il rigetto della domanda di usucapione comportava necessariamente l’esame della richiesta di un supplemento della CTU volto a determinare la percentuale della riduzione del prezzo e il risarcimento del danno exarticolo 1480 c.c. 3.1.Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha ritenuto infondato il motivo dovendosi fare applicazione del seguente principio di diritto: Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Il ricorrente,nella memoria , replica al P.G. asserendo che nella specie non vi è alcuna incompatibilità logica della sua domanda di garanzia per evizione formulata nei confronti del Bianchi rispetto al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.

A l contrario , proprio dal rigetto della domanda di usucapione nascerebbe l’obbligo a carico del suo dante causa di responsabilità per vendita di cosa parzialmente altrui.

La tesi del ricorrente è infondata , in quanto la domanda di evizione parziale è stata rigettata.

Il rigetto, peraltro,oltre ad essere implicito nella incompatibilità logica della restante parte della sentenza di rigetto della domanda di usucapione per mancanza di titolo astrattamente idoneo,è stato anche espressamente motivato a pag. 5 della sentenza, laddove si è rigettato il motivo di appello incidentale sulle spese liquidate in favore del terzo chiamato evidenziando che:l'atto di compravendita Bianchi-Barsotti in nessun Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 modo poteva essere interpretato nel senso di includere le suddette porzioni dell'immobile.

Ne consegue anche l’inammissibilità della censura di omesso esame della richiesta di supplemento di consulenza tecnica volta a verificare il quantum di riduzione del prezzo di acquisto e di risarcimento del danno.

Inogni caso, il Collegio intende ribadire che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, come nel caso in esame,la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 -01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione sudi un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 -1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 -01).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti e documenti decisivi peril giudizio.

La Corte d’Appello nell’interpretazione del titolo non avrebbe tenuto conto né del dato letterale del contratto, né della documentazione catastale, né della planimetria , né dello stato dei Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 luoghi.

Tali risultanze esclude va no la destinazione ad uso comune dell’ingresso, delle scale e del corridoio .

Inoltre , la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalle parti che hanno ammesso i l possesso ultraventennale dell’Alighieri, dante causa del Bianchi , e anche dell’interpretazione autentica resa dal notaio. 4.1.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura proposta come omesso esame di un fatto decisivo si risolve nella inammissibile richiesta di una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.La valutazione delle prove è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

La Corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli elementi indicati dal ricorrente, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Non è consentito trasformare i l giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la Ric. 2017n. 19921 sez.

S2 - ud. 09/06/2022 propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

5. Il ricorso è rigettato.

Nulla sulle spese non essendoci altr i parti costituite oltre il ricorrente.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19921/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatoin Cecina, [OSCURATO:PERSONA] n. 115 bis, presso lo studio dell'avvocatoSANDRA ALBERTINI che lo rappresentatae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 919 /2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 GIUGNO 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c., proprietaria dei fondi commerciali al piano terra dell’immobil e sito in Cecina, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/19, conveniva in giudizio dinanzi il T ribunale di Livorno, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile ad uso abitativo sito al piano primo del medesimo fabbricato, contestando che i lavori di ristrutturazione edilizia da questi eseguitinell’anno 2004 avevano interessato parti comuni dell’edificio e, pertanto , che il convenuto avrebbe dovuto richiedere il consenso degli altri condomini. I lavori avevano comportato numerosi danni all’attività economica svolta nell’immobile, sicch é l a società attrice chied eva venisse ordinato al Barsotti la rimozione e la demolizione dei lavori pregiudizievoli e il ripristino dello status quo antel’illegittima alterazione, nonché la sua condanna al risarcimento dei danni. 2. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, assumendo che l’immobil e da lui acquistato, fatta eccezione per il tetto, non aveva parti condominiali e che l’ingresso,il corridoio e le scale non erano condominiali , attesa l’intervenuta usucapione delle medesime. Il convenuto, quindi avanzava domanda riconvenzionale per essere riconosciuto proprietario esclusivo dell’ingresso, del corridoio e della scala di accesso all’abitazione e per la condanna dell’attrice a rimborsare il 50% delle spese sostenute per la riparazione del tetto. Per il caso di accoglimento della domanda dell’attrice, il convenuto chiedeva di chiamare in causa il proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA], per essere dallo stesso manlevato e nei confronti di questi avanzava domanda di riduzione del prezzo e risarcimento del danno ex articolo 1480 c.c. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Si costituiva il Bianchi che si associava alla domanda di usucapione propostadal Barsotti e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. 3. Il Tribunale di Livorno dichiarava l’intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della proprietà esclusiva dell’ingresso, de l corridoio e delle scale di accesso all’unità abitativa posta al primo piano e condannava la società attrice al rimborso in favore del convenuto della somma di euro 7000 quale quota parte delle spese sostenute dal Barsotti per le opere svolte sulla copertura del fabbricato. 4. Avverso la suddetta sentenza la società attrice proponeva appello. 5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva proponendo appello incidentale in ordine alle spese. 6. Si costituiva anche il Bianchi, chiedendo la conferma della sentenza appellatae r iproponendo le difese del primo grado. 7. La C orte d’ A ppello di Firenze, i n parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di usucapione proposto da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,la C ort e d’ A ppello dichiarava inammissibile per novità il primo motivo di appello avente ad oggetto la violazione dell’articolo 1127, commi 2 e 3, c.c. perché era una domanda non proposta nel giudizio di merito. Il giudice del gravame riteneva, invece, fondato il secondo motivo di appello relativo all’ erroneo accoglimento della domanda di usucapione. Infatti, la Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza della C orte di C assazione , evidenziava la mancanza di untitolo in virtù del quale riconoscere in capo al Barsotti l’accessione nel possesso di cui all’articolo 1146 c.c. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Infatti, il tit olo dedotto dal Barsotti non individuava espressamente il bene descritto ma faceva riferimento unicamente ai confini e alla particella catastale, con l’aggiunta di una clausola di stile circa il trasferimento delle parti comuni così come determinate all’articolo 1117 c.c. Pertanto,non risultava provato che l’appellato Barsotti,su cui gravava l’onere probatorio, fosse acquirente a titolo particolare di tale porzione in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di usucapioneformulata dal Barsotti in primo grado doveva essere rigettata. La Corte d’Appello rigettava l’appello incidentale del Barsotti riguardo le spese liquidate in favore del terzo chiamato in causa. In ogni caso, provvedeva e liquidare complessivamente le spes e del giudizio a seguito della sentenza che accoglieva parzialmente l’appello e, in virtù dell’esito complessivo della lite. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 9. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 10. Fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto legge .l. 30 dicembre 2021, n. 228, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 11. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta, chiedendol’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso come indicato in epigrafe. 12. C on memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrenteha insistito nell a richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1146,1117 e 1362 c.c. La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare acquistati per usucapione i beni rivendicati dalla società [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], essendosi i relativi presuppost i maturati durante il suo possesso dell’immobile a partire, quantomeno , dal 1998. In effetti nella compravendita Alighieri-Bianchi è attestato come lo stesso abbia avuto la disponibilità e titolarità del bene sin dal 1968 per successione del padre e il teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che il nonno aveva posseduto per oltre trent’anni in via esclusiva l’ingresso,l e scale e il corrid oio. Lo stesso Bianchi nei propri scritti difensivi ha ribadito il mancato utilizzo,sin dal 1965, da parte della società attrice, delle scale , dell’ingresso e del corridoio , circostanza del resto ammessa dalla società mobili Parietti nel corso dell’interrogatorio formale del proprio legale rappresentante,[OSCURATO:PERSONA]. Il fatto costitutivo del diritto di proprietà si sarebbe realizzato prima della vendita al proprio dante causa Bianchi e, dunque, la C orte territoriale avrebbe dovuto dare atto della continuità del possesso anche in capo ai successivi aventi causa , limitandosi a dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione senza riferimento all’articolo 1146 c.c. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 In ogni caso, risulterebbe violata anche tale ultima norma , infatti, il titolo in virtù del quale il bene è stato trasferito ricomprenderebbe anche le scale , l’ingresso e il corridoio dell’abitazione. A tal fine il ricorrente riporta il contenuto dell’atto di compravendita. Peraltro,sarebbe violato anche l’articolo 1117 c .c. , perché i suddetti beni per le loro obiettive caratteristiche strutturali servivano all’uso esclusivo e al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria. Risultava accertato dal giudice di primo grado che negli ultimi trent’anni l’ingresso e il resto era stato utilizzato daisoli occupanti l’unità abitativa acquistata dal ri corrente che aveva anche cambiato la serratura del portone senza darne copia alla società Parietti e murato al primo piano una porta che collegava la proprietà confinante Parietti-Alighieri. Nell’atto di acquisto in oggettonon vi è alcun cenno ad una ver a o presunta condizione di comunione di tali beni. Il ricorrente censura l’ interpretazione dei contratti di compravendita, sia quello intercors o tra lui e il suo dante causa Bianchi,sia quello precedente intercorso tra il Bianchi e l’A l ighier i ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l’estensione dell’immobile venduto, in quanto i dati catastali emergenti dal tipo di frazionamento allegato all’attoe l’i ndicazione dei confini risultanti dal rogito assurgono al rango di risultanze di prova di pari valore. Una corretta interpretazione degli atti di provenienza avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere provata l’avvenuta consegna in virtù di un contratto che aveva pienamente trasferito la proprietà dei beni individuati in modo chiaro Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 ed esplicito attraverso l’indicazione dei confini e delle planimetrie catastali. 1.2.Il primo motivo di ricorso è infondato . In primo luogo, deve evidenziarsi che l a Corte d’Appello , in mancanza di una domanda proposta dai danti causa del ricorrente, non potevain alcun modo dichiarare l’usucapione in loro favore come sembra adombrare il motivo in esame. Inoltre , merita conferma anche la decisione della medesima Corte d’Appello secondo cui non poteva applicarsi l’art. 1146 c.c. in quanto i beni oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal Barsotti non risultavano dal titolo e, dunque, mancava il presuppostorichiesto dal citato art. 1346 c.c., che richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. Deve ribadirsi a tal proposito che: chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisitoin base a un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso(Sez. 6 - 2 , Ord . n. 22348 del 2011 ). In altri termini, per l’ acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art.1146 c. c. presuppone l'identità del bene indicato nel titolo rispetto a quello posseduto. Nella specie, i beni indicati dal ricorrente non risultano dal titolose non nel richiamo generico ai beni condominiali. Ne consegue che, in mancanza di un’indicazione specifica dei beni trasferiti, non può essere ritenuto Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell’accessione nel possesso. D’altra parte, nella specie la natura condominiale è implicitamente riconosciuta dallo stesso ricorrente che ne ha eccepito l’usucapione e non ne ha rivendicato l’acquisto a titolo derivativo. Infatti, se i suddetti beni non fossero ricompre si tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il ricorrente ne avrebbe acquistato la proprietà a titolo derivativo per effetto del loro rapporto pertinenziale col singolo appartamento acquistato dal Bianchi. In conclusione, la censura si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione del titolo di acquisto al fine di affermare , diversamente dalla Corte d'Appello, che i suddetti beni erano ricompresi tra quelli venduti e già usucapiti dal dante causa del ricorrenteo da quello ancora precedente. Infine, deve anche evidenziarsi che non risulta alcun atto di interversione del possesso del B ianchi o, ancor prima, dell’A l ighieri nei confronti della Parietti o dei precedenti comproprietari delle porzioni immobiliari in oggetto. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. edell’articolo 1480 e 1485 c.c. La censura attiene al rigetto dell’appello incidentale sulla condanna alle spese del terzo chiamato. La Corte d’Appello ha posto a carico del ricorrente le spese del terzo chiamato in quanto l’atto di compravendita Bianchi / Barsotti non poteva essere interpretat o nel senso di includere le suddette porzionidell’immobile. La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto si era resa indispensabile a fini cau telativi in funzione della domanda principale propostadall’attrice tanto che il terzo aveva concluso per Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal ricorrente. 2.1.Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nella specienessuna violazione dell’art. 91 c.p.c. si è verificata. In proposito, è sufficiente ricordare che i l principi o della soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 –01). Di conseguenza, lespese processuali sostenute dal Bianchi - chiamato in causa dal Barsotti che poi è risultato totalmente soccombente nella causa intentatagli dalla [OSCURATO:PERSONA]- sono state legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico delchiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva è stata giudicata infondata. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi circa la domanda ex articolo 1480 c.c. di garanzia per evizione operante nei confronti dell’acquirente e, conseguentemente , su lla richiesta istruttoria del convenuto diretta al completamento della CTU sui quesiti n. 4 e 5, ritenuti in primo grado superflui a seguito dell’accoglimento della domanda di usucapione. In altri termini, il rigetto della domanda di usucapione comportava necessariamente l’esame della richiesta di un supplemento della CTU volto a determinare la percentuale della riduzione del prezzo e il risarcimento del danno exarticolo 1480 c.c. 3.1.Il terzo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha ritenuto infondato il motivo dovendosi fare applicazione del seguente principio di diritto: Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il ricorrente,nella memoria , replica al P.G. asserendo che nella specie non vi è alcuna incompatibilità logica della sua domanda di garanzia per evizione formulata nei confronti del Bianchi rispetto al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione. A l contrario , proprio dal rigetto della domanda di usucapione nascerebbe l’obbligo a carico del suo dante causa di responsabilità per vendita di cosa parzialmente altrui. La tesi del ricorrente è infondata , in quanto la domanda di evizione parziale è stata rigettata. Il rigetto, peraltro,oltre ad essere implicito nella incompatibilità logica della restante parte della sentenza di rigetto della domanda di usucapione per mancanza di titolo astrattamente idoneo,è stato anche espressamente motivato a pag. 5 della sentenza, laddove si è rigettato il motivo di appello incidentale sulle spese liquidate in favore del terzo chiamato evidenziando che:l'atto di compravendita Bianchi-Barsotti in nessun Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 modo poteva essere interpretato nel senso di includere le suddette porzioni dell'immobile. Ne consegue anche l’inammissibilità della censura di omesso esame della richiesta di supplemento di consulenza tecnica volta a verificare il quantum di riduzione del prezzo di acquisto e di risarcimento del danno. Inogni caso, il Collegio intende ribadire che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, come nel caso in esame,la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 -01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione sudi un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 -1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 -01). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti e documenti decisivi peril giudizio. La Corte d’Appello nell’interpretazione del titolo non avrebbe tenuto conto né del dato letterale del contratto, né della documentazione catastale, né della planimetria , né dello stato dei Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 luoghi. Tali risultanze esclude va no la destinazione ad uso comune dell’ingresso, delle scale e del corridoio . Inoltre , la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalle parti che hanno ammesso i l possesso ultraventennale dell’Alighieri, dante causa del Bianchi , e anche dell’interpretazione autentica resa dal notaio. 4.1.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La censura proposta come omesso esame di un fatto decisivo si risolve nella inammissibile richiesta di una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.La valutazione delle prove è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. La Corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli elementi indicati dal ricorrente, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Non è consentito trasformare i l giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 5. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non essendoci altr i parti costituite oltre il ricorrente. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v
Sentenza Cassazione n. 20832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris