CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 08544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35175/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 368/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il31/05/2018 R.G.N. 766/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 368 del 2018, a conferma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], ex militare di leva congedato per inidoneità e dichiarato vittima del dovere per la grave infermità posta a base del congedo, ad ottenere la speciale elargizione per intero, che giudizialmente è stata associata alla spettanza di invalidità dell’81%; ad avviso della Corte territoriale, per quanto qui rileva ( vd. punto 2) della sentenza impugnata), lo status di vittima del dovere risultava accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova n. 131 del 2015 e le prestazioni previste per la categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata andavano interamente estese sia nell’ an che nel quantum alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, come affermato dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza del 27.3.2017 a prescindere dalla esistenza di un rapporto di lavoro pubblico; il Ministero ha impugnato tale sentenza sulla base di un motivo; resiste con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che; con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Difesa deduceviolazione e o falsa applicazione dell’art. 1, commi 563 e 564 l. n. 266/2005,dell’art. 3 l. n. 466 del 1980, dell’art. 1, lett. b) e c), d.P.R. n. 243/2006, dell’art. 5 l. n. 206 del 2004 nonché dell’art. 1 l. n. 302 del 1990, sostenendo che in realtà il beneficio della speciale elargizione spetterebbe solo ai pubblici impiegati, gli unici per i quali esisterebbe tecnicamente un “impiego”; inoltre, la speciale elargizione estesa alle vittime del dovere sarebbe solo quella ex l. 206/04, per la quale non esisterebbe analogo sistema di calcolo di favore per il caso della perdita dell’impiego o di contrazione di invalidità dall’80% in su; il motivo è infondato; la materia controversa riguarda la quantificazione del beneficio della speciale elargizione in favore del controricorrente (vittima del dovere militare di leva con percentuale di invalidità superiore all’80%), che la sentenza impugnata ha ritenuto spettante nella somma massima di € 200.000 ai sensi dell’art. 3 l. n. 466/1980 (relativa al le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), e non nella limitata entità di € 2000 per punto percentuale, come previsto per le vittime del dovere dall’art. 5 della l. n. 206 del 2004; sostiene il Ministero ricorrente che al controricorrente, pacificamente dichiarato vittima del dovere in ragione della sua qualità di militare di leva all’epoca dei fatti, dovrebbe applicarsi il disposto dell’art. 5, comma 1, l. n. 206 del 2004, con la previsione della elargizione di cui all’art. 1 l. n. 302 del 1990 nella misura massima di € 200.000 in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di € 2000 per ogni punto percentuale; si tratterebbe della disciplina generale frutto del richiamo delle citate disposizioni effettuato dall’art. 1, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 243 del 2006 per la determinazione dei benefici di legge spettanti ai soggetti dichiarati vittime del dovere ex art. 1, comma 563, l. n. 266 del 2005, nonché degli equiparati alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564 del 2005; viceversa, l’art. 3 l. n. 466 del 1980 costituirebbe una disciplina in deroga, limitata aisoli dipendenti pubblici statali, titolari di impieghi qualificati, ai quali non può essere ricondotta la figura del militare di leva; la tesi interpretativa suggerita dal ricorrente non è conforme al complessivo quadro normativo né all’interpretazione che dello stesso ha dato questa Suprema Corte a sezioni unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23/11/2021) 24-02-2022, n. 6215); in particolare, nell’ampia ricognizione del complesso ed articolato quadro normativo di settore, la citata sentenza ha messo in luce la stretta correlazione esistente tra la disciplina della l. n. 466 del 1980 e la categoria delle vittime del dovere comprensive del personale militare, ed ha osservato che L'estensione alle famiglie dei militari delle Forze armate delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere è stata[…] disposta dalla L. 15 dicembre 1967, n. 1261 (abrogata dal codice dell'ordinamento militare, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che tuttavia ha mantenuto ferma - all'art. 1904 - siffatta equiparazione prevedendo che: "Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) L. 13 agosto 1980, n. 466;b) L. 20 ottobre 1990, n. 302; c) L. 23 novembre 1998, n. 407; d) L. 3 agosto 2004, n. 206; e) L. 10 ottobre 2005, n. 207"). 3.2. In questo quadro normativo complesso si colloca la L. 27 ottobre 1973, n. 629, con la quale i due profili -della elargizione speciale (elevata a Lire 10.000.000) e della pensione - sono stati riannodati in un unico provvedimento, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia. In tale legge si è specificato che la categoria vittime del dovere comprende anche coloro che in attività di servizio siano caduti "per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico" (art. 1, comma 1, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui limitava l'istituito particolare trattamento pensionistico al solo caso dei dipendenti deceduti in attività di servizio escludendo gli aventi causa dei dipendenti deceduti dopo la cassazione del rapporto di impiego, sia pure per diretto effetto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico: v. Corte Cost. n. 266 del 1987). 3.3. L'indicata elargizione speciale è stata successivamente integrata nella misura con la L. 28 novembre 1975, n. 624 (Lire 50.000.000) ed ancora con la L. 13 agosto 1980, n. 466 (Lire 100 milioni), che ne ha altresì previsto il riconoscimento in favore delle "famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere", specificando (art. 1, che ha aggiunto un comma alla L. n. 629 del 1973, art. 3 a sua volta richiamante l'art. 1 medesima legge) che per vittime del dovere si intendono la vedova e gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonchè dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la L. 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, nonchè coloro che siano "deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso". Si evince significativamente dalla relazione al disegno di legge che, poi, ha portato all'emanazione della L. n. 466 del 1980 che "vari provvedimenti esistevano già e questo disegno di legge fa riferimento ad essi, cercando di migliorarli e di dare una maggiore organicità all'insieme, migliorando anche i segni di solidarietà monetaria stabiliti da provvedimenti precedenti" ed ancora che "si intende precisare all'art. 1 con maggiore esattezza e puntualità il significato di vittime del dovere". L'indicata L. n. 466 del 1980 ha come particolarità significativa il fatto che viene riconosciuta una speciale elargizione per invalidità permanente non inferiore all'80 per cento dell'attività lavorativa o tale comunque da importare la cessazione del rapporto d'impiego (ricomprendendo tra i destinatari anche i magistrati ordinari, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, art. 3; i vigili urbani, nonchè qualsiasi persona che legalmente richiesta presti assistenza ad esponenti della polizia giudiziaria o della pubblica sicurezza, art. 4). La successiva L. 4 dicembre 1981, n. 720, ha, poi, esteso l'elargizione di cui alla L. n. 466 del 1980 anche ai cittadini stranieri ed apolidi interessati da attentati contro la personalità dello Stato con il beneficio della retroattività agli avvenimenti più gravi dell'eversione politica. ; in definitiva, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il disposto dell’art. 3 l. n. 466 del 1980 alla concreta fattispecie ed il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore dell’avvocato A. Bava che ha reso la prescritta dichiarazione; non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez.Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi, euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spes