CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14293/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATA E [OSCURATO:PERSONA]’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio TaxWise Avvocati e Tributaristi,in Roma, alla via Crescenzio n. 2; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 712/2022depositata il 28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'[OSCURATO:PERSONA] casa di cura privata s.p.a. presentava, all’Agenzia delle Entrate istanza per ottenere il rimborso dell’IVA versata in relazione agli OGSE (oneri generali afferenti al sistema elettrico) pari, per l’anno 2017, ad Euro 69.348,66. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva l’esclusione di tali oneri dalla base imponibile IVA, in quanto oneri a carico del soggetto cui è somministrata l’energia elettrica, riscossi dal prestatore del servizio solo in quanto “incaricato” ex lege della relativa riscossione. In data 10.06.2019, veniva notificato alla società il provvedimento di diniego, prot. n. 61280 del 06.06.2019. Secondo l’Ufficio, infatti, detti oneri sono assoggettabili ad IVA, trattandosi di costi legati non a un servizio effettivamente fornito al cliente, ma all’interesse generale della collettività e quindi sono assimilabili a vere e proprie imposte, da qualificarsi, precisamente, come oneri parafiscali della bolletta elettrica. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 60/2021, respingeva il ricorso della contribuente. Con sentenza n. 712/2022, depositata il 28.02.2022, la CTR della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso. Il giudice di secondo grado, in particolare, ha accolto l’appello, ritenendo la legittimazione della società a richiedere il rimborso dell’IVA indebitamente corrisposta. L’Agenzia delle Entrate impugna ora per cassazione la sentenza d’appello affidandosi a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 2 e 19 del DPR 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., palesandosi in capo all’[OSCURATO:PERSONA] la carenza di legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’importo versato in rivalsa pari all’IVA liquidata nelle fatture relative agli acquisti di beni e servizi forniti dal soggetto passivo d’imposta. Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 del DPR 633/1972 in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente assunto che l'obbligo per i consumatori finali di pagare gli OGSE prescinde dal rapporto di somministrazione di energia elettrica, con la conseguenza che detti oneri avrebbero natura fiscale e come tali non potrebbero costituire base imponibile ai fini IVA. La questione investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’IVA che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettrica sul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. “OGSE). La tematica postula, a monte, anche la ricostruzione dell’esatta natura dei c.d. OGSE e l’individuazione dei relativi corollati dogmatici. Si tratta, in convergenza, di problematiche di rilevante portata nomofilattica, che impone il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione della causa in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo