CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2006 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché a fronte di un minimo edittale fissato nella misura di due anni, i giudici di merito hanno determinato la pena base in anni tre di reclusione e la corte ha ritenuto congrua la pena irrogata valorizzando elementi che erano stati diversamente valutati dal tribunale. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta ascritta in tentato furto aggravato, poiché nel caso in esame il bene era in sosta sulla pubblica via, allorquando sono stati monitorati la sottrazione e l'impossessamento ad opera dell'imputato e ciò integra la condotta di furto e non quella di ricettazione. Inoltre le emergenze processuali inducono a ritenere che il fatto integri un tentativo di furto poiché la condotta dell'impossessamento è stata osservata dalle Forze dell'ordine presenti sicché i due imputati non avevano mai di fatto conseguito il possesso della autovettura e hanno interrotto l'azione delittuosa. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. In ordine alla qualificazione giuridica della condotta la corte ha reso ampia ed esaustiva motivazione evidenziando come proprio il comportamento osservato dai verbalizzanti dimostra che l'imputato non ha sottratto una vettura parcheggiata sulla pubblica via, ma aveva il compito di recuperare un'autovettura rubata da diversi giorni prendendola in consegna nel luogo in cui era stata parcheggiata, dopo essere stata sottratta. La censura in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata poiché la corte ha reso adeguata motivazione spiegando che il tribunale ha escluso l'aumento per la recidiva e ha riconosciuto le attenuanti generiche, sicché non risulta esservi spazio per ulteriori riduzioni anche in ragione dei precedenti penali da cui risulta gravato e della gravità della condotta che si inserisce in una attività organizzata. In effetti la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e ridotta per le attenuanti generiche e per la riduzione del rito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il