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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06412/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 20 maggio del 2022, la Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal ricorrente, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Messina del 23 giugno del 2021 e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso.

2. [OSCURATO:PERSONA] fa istanza di correzione dell'errore materiale sostenendo che la trasmissione degli atti avrebbe dovuto essere effettuata non al Tribunale ma al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, avendo la Corte di cassazione accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rileva che può procedersi alla correzione dell'errore materiale, disponendo che la trasmissione degli atti ordinata con la sentenza di questa Corte del 20 maggio 2022 vada effettuata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti e non al Tribunale medesimo, essendo stato disposto l'annullamento con rinvio in accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio.

Si ricordi il principio secondo cui, il rilievo, in sede di legittimità, del difetto di competenza per territorio comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. (In motivazione la S.C., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, ha sottolineato l'esigenza di evitare che sia impedito all'imputato di poter accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale e di assicurare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero istituito presso l'ufficio giudiziario competente) (Sez. 3, n. 203 del 27/11/2020, dep. 2021, Mancuso, Rv. 280690).

P.Q.M.

Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 20 maggio 2022 n. 1304, nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti anziché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli del 10.11.2022.

Il Consigliere estensore Il idente [OSCURATO:PERSONA] CODA' [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 5 FEB.

Il CanceWer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 20 maggio del 2022, la Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal ricorrente, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Messina del 23 giugno del 2021 e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso. 2. [OSCURATO:PERSONA] fa istanza di correzione dell'errore materiale sostenendo che la trasmissione degli atti avrebbe dovuto essere effettuata non al Tribunale ma al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, avendo la Corte di cassazione accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rileva che può procedersi alla correzione dell'errore materiale, disponendo che la trasmissione degli atti ordinata con la sentenza di questa Corte del 20 maggio 2022 vada effettuata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti e non al Tribunale medesimo, essendo stato disposto l'annullamento con rinvio in accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio. Si ricordi il principio secondo cui, il rilievo, in sede di legittimità, del difetto di competenza per territorio comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. (In motivazione la S.C., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, ha sottolineato l'esigenza di evitare che sia impedito all'imputato di poter accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale e di assicurare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero istituito presso l'ufficio giudiziario competente) (Sez. 3, n. 203 del 27/11/2020, dep. 2021, Mancuso, Rv. 280690). P.Q.M. Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 20 maggio 2022 n. 1304, nella parte in cui ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti anziché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti. Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli del 10.11.2022. Il Consigliere estensore Il idente [OSCURATO:PERSONA] CODA' [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 5 FEB. Il CanceWer
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