CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di doglianza prospettato in entrambi i su indicati ricorsi è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente si asserisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ovvero (il Maioriello) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi dei delitti di illecita detenzione e cessione di droga oggetto dei temi d'accusa enucleati nelle correlative imputazioni [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura dai ricorrenti qui reiterati, altresì spiegando, quanto al Maioriello, le ragioni per cui, alla luce della sequenza delle plurime conversazioni oggetto d'intercettazione, la sostanza rinvenuta nel possesso degli acquirenti dovesse ricondursi all'attività di cessione poco prima effettuata dal predetto imputato (v. pagg. 2-6 della sentenza impugnata)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di entrambi i ricorsi, ove genericamente si sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della esclusione delle invocate attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 6), che ha posto in rilievo non solo l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato, ma anche il dato, dirimente, della genericità delle relative deduzioni già in sede di gravame; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna CriSc olo DEPO 5 TI'