Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:39
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0022
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate l'8 novembre 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Da qualche tempo a questa parte il numero delle domande d'interpretazione del regolamento n. 3 è tale che, nell'intervallo tra il deferimento della questione e la vostra pronuncia, il problema viene spesso, se non risolto da pronunce in cause analoghe, almeno ampiamente dibattuto.
È quanto accade per la domanda propostavi, con sentenza 27 aprile, dalla Seconda Sezione civile della Corte di cassazione francese, domanda che verte sull'articolo 28, n. 1, lettere
b)
ed f), del regolamento. Ecco gli antefatti :
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1897, ha maturato 24 trimestri assicurativi in Belgio e 124 trimesti in Francia, per un totale di 148 trimestri, in considerazione dei quali egli aveva diritto alla pensione in entrambi i paesi, senza bisogno di cumulo in alcuno di essi.
Compiuti i 65 anni, pur continuando a lavorare in Francia, come consente la legislazione francese, otteneva dalla [OSCURATO:PERSONA] régionale de sécurité sociale du Nord-Est una pensione francese calcolata in base all'articolo 28-1
b)
, e pari ai 124/48. L'ente belga a sua volta determinava la pensione in base ai trimestri maturati in Belgio, senza tuttavia effettuarne il pagamento, che in Belgio è subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa.
[OSCURATO:PERSONA] chiedeva allora che la sua pensione francese venisse calcolata in base ai soli periodi assicurativi maturati in Francia. A sostegno egli invocava il n. 1, lettera f, dell'articolo 28 che recita :
«Se l'interessato non soddisfa, a un dato momento, alle
condizioni
prescritte da tutte le legislazioni che gli sono applicabili, ma soddisfa alle condizioni di una sola di esse, senza che sia necessario far ricorso ai periodi compiuti sotto una o più delle altre legislazioni, l'ammontare della prestazione è determinato in virtù della sola legislazione nei cui confronti il diritto è conseguito e tenuto conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione.»
La richiesta del [OSCURATO:PERSONA] veniva accolta sia dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, sia dalla Corte d'appello di Nancy.
[OSCURATO:PERSONA] régionale adiva però la Corte di cassazione, che vi ha chiesto d'interpretare l'articolo 28-1, lettere
b)
ed
f)
, del regolamento. Il problema è se il lavoratore, qualora le sue spettanze siano state determinate a norma del diritto interno di due Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 27-1 e 28-1, lettere
a) e b)
, ma la corresponsione della quota a carico di uno dei due Stati sia sospesa, possa ottenere nell'altro Stato una pensione calcolata in base alla sola legislazione di quest'ultimo e commisurata ai periodi assicurativi maturati in forza di tale legislazione.
Si tratta quindi d'interpretare il termine «condizioni» che figura alla lettera f). Lo si deve riferire ai presupposti per il pagamento della pensione — come hanno ammesso i due giudici francesi che si sono pronunciati in merito — o solo ai presupposti per l'acquisto del diritto (ad esempio, esistenza di un periodo assicurativo minimo) (nel qual caso la [OSCURATO:PERSONA] francese non potrebbe prescindere dai periodi belgi, pur se la [OSCURATO:PERSONA] dubita che in un caso quale quello in esame sussista un diritto alla pensione a norma della legislazione belga, in quanto questa stabilisce che le prestazioni
sono dovute
solo se è cessata l'attività lavorativa)?
La questione e già stata dibattuta nella causa de Moor (
2-67-5 luglio 1967, Raccolta, vol. XIII, pag. 254
) benché non sia stata espressamente sollevata dal giudice a quo né da voi risolta. L'avvocato generale Roemer aveva allora esposto i motivi per cui il termine in questione gli pareva dovesse venir preso nella sua accezione più ampia: innanzitutto la generalità della formulazione — ma anche gli scopi dell'articolo 51 del trattato sul quale il regolamento n. 3 si fonda. [OSCURATO:PERSONA] ricorda ad esempio che, in base alla vostra giurisprudenza (100-63, Raccolta, vol. X, pag. 1112), le disposizioni dell'articolo 28 non sono applicabili se i regolamenti comunitari non consentono di compensare la perdita di diritti già acquisiti con prestazioni almeno equivalenti. Se è logico che l'interessato, tenuto conto della legislazione belga, non percepisca la pensione in Belgio in quanto continua a lavorare, sotto il profilo comunitario non vi è ragione che inoltre la sua pensione francese venga ridotta in considerazione di periodi assicurativi belgi per i quali non riceve alcuna pensione.
E un problema molto simile a quello sottopostovi dal Consiglio di Stato belga nella sesta questione della causa Couture (11-67) nella quale sono state testé pronunciate le conclusioni e che si può così riassumere: Se la domanda di liquidazione della pensione, presentata a norma dell'articolo 30 del regolamento n. 4 dal lavoratore che ha maturato periodi assicurativi in due Stati diversi e che non ha bisogno del cumulo in alcuno dei due Stati, abbia necessariamente ad oggetto le prestazioni il cui pagamento, in uno dei due Stati, è subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, mentre nell'altro Stato tale requisito non è richiesto. Ciò significa trasporre sul piano procedurale, degli effetti della domanda, la questione che vi è stata sottoposta sul piano dei principi. I motivi addotti dall'avvocato generale Roemer per giustificare la soluzione negativa nella causa Couture sono gli stessi che m'inducono ad ammettere che, nella fattispecie, l'assicurato cui sia sospesa la corresponsione della quota di pensione a carico di uno degli Stati membri, può ottenere dall'ente previdenziale dell'altro Stato una pensione calcolata, in base alla sola legislazione di quest'ultimo, in ragione dei periodi assicurativi maturati a norma della legislazione stessa.
Concludo quindi che la questione deferita dev'essere risolta in senso affermativo e che spetta alla Corte di cassazione francese provvedere sulle spese del presente giudizio.
(
1
) Traduzione dal francese.