Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 36547/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2548/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8757/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 21/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] generali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza del Pubblico ministero in sede, diretta alla revoca – per mancato adempimento degli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36547/2025 Roma, lì, 10/11/2025 obblighi, ex art. 168, primo comma, n. 1), seconda ipotesi, cod. pen. – della sospensione condizionale della pena già disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per insolvenza fraudolenta, con sentenza dello stesso Tribunale in data 24 febbraio 2015, irrevocabile da 4 settembre 2015), subordinatamente al pagamento della somma di centocinquanta euro, liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Il giudice dell’esecuzione riteneva che l’istanza costituisse mera riproposi- zione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale.

Osserva il ricorrente che la precedente istanza era stata rigettata stante la rilevata insufficienza della prova documentale già addotta a sostegno del mancato risarcimento (rappresentata da un’informativa di polizia giudiziaria, a sua volta basata sulle sole informazioni fornite dal soggette interessato), mentre all’istanza riproposta era stata allegata nuova documentazione, comprendente le specifiche verifiche effettuate presso la parte creditrice (ente concessionario di autostrade) e le scritturazioni contabili da essa fornite.

Sarebbero stati, dunque, offerti nuovi elementi, in grado di superare il giudicato esecutivo.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in cui si chiede, in forza del medesimo giudicato, e della dedotta inidoneità probatoria della documentazione rinnovata, di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358-01), la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante non solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quando sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte della decisione stessa.

La preclusione opera, di converso, per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, senza estendersi alle questioni meramente deducibili, ossia alle questioni proponibili ma non dedotte e quindi, dalla decisione pregressa, non espressamente valutate (a contrario, Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01).

3. nel caso di specie, non solo risulta che la nuova istanza del Pubblico ministero contenesse elementi di fatto di sicura rilevanza in vista del rinnovato apprezzamento, anteriormente non prospettati, ma una seconda valutazione si imponeva anche alla luce del principio di diritto, evidentemente obliterato dalla prima decisione giudiziale, secondo cui – dovendosi verificare, nella prospettiva imposta dall’art. 165 cod. pen., il soddisfacimento, da parte del condannato, di un’obbligazione civilistica – spetta al medesimo condannato di documentare l’avvenuto adempimento, o in alternativa di allegare circostanze dirette a conclamare l’impossibilità di adempiere dovuta a causa a lui non imputabile, così anche attivando il potere-dovere del giudice di investigare al riguardo (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290-01; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179-01; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587-01).

4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice che l’ha adottato per il dovuto esame di merito..

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2548/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8757/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 21/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] generali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza del Pubblico ministero in sede, diretta alla revoca – per mancato adempimento degli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36547/2025 Roma, lì, 10/11/2025 obblighi, ex art. 168, primo comma, n. 1), seconda ipotesi, cod. pen. – della sospensione condizionale della pena già disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per insolvenza fraudolenta, con sentenza dello stesso Tribunale in data 24 febbraio 2015, irrevocabile da 4 settembre 2015), subordinatamente al pagamento della somma di centocinquanta euro, liquidata a titolo di risarcimento del danno. Il giudice dell’esecuzione riteneva che l’istanza costituisse mera riproposi- zione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale. Osserva il ricorrente che la precedente istanza era stata rigettata stante la rilevata insufficienza della prova documentale già addotta a sostegno del mancato risarcimento (rappresentata da un’informativa di polizia giudiziaria, a sua volta basata sulle sole informazioni fornite dal soggette interessato), mentre all’istanza riproposta era stata allegata nuova documentazione, comprendente le specifiche verifiche effettuate presso la parte creditrice (ente concessionario di autostrade) e le scritturazioni contabili da essa fornite. Sarebbero stati, dunque, offerti nuovi elementi, in grado di superare il giudicato esecutivo. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in cui si chiede, in forza del medesimo giudicato, e della dedotta inidoneità probatoria della documentazione rinnovata, di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358-01), la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante non solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quando sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte della decisione stessa. La preclusione opera, di converso, per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, senza estendersi alle questioni meramente deducibili, ossia alle questioni proponibili ma non dedotte e quindi, dalla decisione pregressa, non espressamente valutate (a contrario, Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01). 3. nel caso di specie, non solo risulta che la nuova istanza del Pubblico ministero contenesse elementi di fatto di sicura rilevanza in vista del rinnovato apprezzamento, anteriormente non prospettati, ma una seconda valutazione si imponeva anche alla luce del principio di diritto, evidentemente obliterato dalla prima decisione giudiziale, secondo cui – dovendosi verificare, nella prospettiva imposta dall’art. 165 cod. pen., il soddisfacimento, da parte del condannato, di un’obbligazione civilistica – spetta al medesimo condannato di documentare l’avvenuto adempimento, o in alternativa di allegare circostanze dirette a conclamare l’impossibilità di adempiere dovuta a causa a lui non imputabile, così anche attivando il potere-dovere del giudice di investigare al riguardo (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290-01; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179-01; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587-01). 4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice che l’ha adottato per il dovuto esame di merito.. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36547/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris