Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 885/2019

ECLI:EU:T:2019:443
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0474_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2019 – Portogallo / Commissione (causa T‑474/17) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Ritardi nel pagamento – Superamento dei massimali – Articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 – Doppia rettifica finanziaria – Proporzionalità – Termini di pagamento»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Comunicazione scritta della Commissione agli Stati membri dei risultati delle sue verifiche – Contenuto – Omessa menzione delle misure correttive da adottare – Violazione di una forma sostanziale – Insussistenza – Presupposti (Regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11, § 1) (v. punti 38, 39)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Applicazione di due rettifiche finanziarie in forza di disposizioni distinte e che comportano controlli diversi – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 17, e n. 73/2009, art. 8; regolamento della Commissione n. 883/2006, art. 9, § 2, b)] (v. punti 57, 62, 63, 72, 73)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Pagamento di aiuti da parte delle autorità nazionali dopo la scadenza del termine applicabile – Carattere irregolare delle spese – Applicazione di una rettifica finanziaria – Eccezioni – Presupposti particolari di gestione – Nozione – Modalità di attuazione di un aiuto supplementare alla diversificazione – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 8; regolamenti della Commissione n. 883/2006, art. 9, §§ 2, b), e 3, e n. 968/2006, art. 17] (v. punti 70, 90-94, 97, 98) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 165, pag. 37 ), nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell’Unione europea, per l’esercizio finanziario 2011, alcune spese dichiarate dalla Repubblica portoghese per ritardi nel pagamento e per superamento dei massimali.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0474_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2019 – Portogallo / Commissione (causa T‑474/17) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Ritardi nel pagamento – Superamento dei massimali – Articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 – Doppia rettifica finanziaria – Proporzionalità – Termini di pagamento» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Comunicazione scritta della Commissione agli Stati membri dei risultati delle sue verifiche – Contenuto – Omessa menzione delle misure correttive da adottare – Violazione di una forma sostanziale – Insussistenza – Presupposti (Regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11, § 1) (v. punti 38, 39) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Applicazione di due rettifiche finanziarie in forza di disposizioni distinte e che comportano controlli diversi – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 17, e n. 73/2009, art. 8; regolamento della Commissione n. 883/2006, art. 9, § 2, b)] (v. punti 57, 62, 63, 72, 73) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Pagamento di aiuti da parte delle autorità nazionali dopo la scadenza del termine applicabile – Carattere irregolare delle spese – Applicazione di una rettifica finanziaria – Eccezioni – Presupposti particolari di gestione – Nozione – Modalità di attuazione di un aiuto supplementare alla diversificazione – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 8; regolamenti della Commissione n. 883/2006, art. 9, §§ 2, b), e 3, e n. 968/2006, art. 17] (v. punti 70, 90-94, 97, 98) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 165, pag. 37 ), nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell’Unione europea, per l’esercizio finanziario 2011, alcune spese dichiarate dalla Repubblica portoghese per ritardi nel pagamento e per superamento dei massimali. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.