CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per essersi impossessati di acqua mediante allacciamento alla rete idrica di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., escludendo che l'erronea indicazione in imputazione della circostanza aggravante di cui all'art.625, n. 7 bis cod. pen. abbia determinato una violazione dei diritti di difesa.2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con atto unico a firma del loro difensore. 2.1.Con primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge processuale, ex art. 521 e 522 cod. proc.pen., deducendo la nullità della sentenza della Corte di Appello, per avere ritenuto contestata in fatto l'aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto, prevista dall'art 625, comma 1, n. 7), cod.pen., nonostante l'esplicito richiamo, in imputazione, alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 -bis, cod.pen. 2.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e del contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. 2.4. Con quarto motivo denunciano deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore, con memoria, ha insistito nell'accoglimento del ricorso Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.È infondato il primo motivo con cui la difesa si duole della nullità della sentenza per effetto della qualificazione compiuta dalla Corte di appello rispetto all'elemento circostanziale del reato, contestato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 - bis cod. pen., e ritenuto integrare, tuttavia, la diversa ipotesi di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. Occorre, innanzitutto, ricordare che la circostanza aggravante, ritenuta dalle sentenze di merito, rappresentata dall'essere stato il fatto su bene destinato a pubblico servizio, è connotata da componenti di natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposa su considerazioni in diritto non sempre rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. Tuttavia, secondo l'insegnamento di questa Corte, accanto ad una contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione "non formale", quando la descrizione di essa renda manifesto all'imputato che dovrà 2difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.; si veda nello stesso senso in motivazione anche Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02). Tale opzione ermeneutica è stata ritenuta conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite Sorge che hanno accreditato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione "in fatto" delle aggravanti, avendo chiarito che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all'imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite hanno aggiunto che «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive» in quanto in questi casi « l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez.U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). Anche relativamente alle circostanze aggravanti valutative — rispetto alle quali la previsione normativa include componenti valutative - la contestazione può essere effettuata ( oltre che attraverso l'indicazione della norma che definisca la situazione fattuale presupposta) con l'adozione di formulazioni testuali, esplicitate in imputazione, che descrivano in termini equivalenti gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale in modo che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie. 1.1. Nella fattispecie in esame l'originaria imputazione conteneva l'enunciazione letterale dell'aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, risultando, inoltre, specificato che il furto era stato realizzato mediante manomissione della condotta principale della rete idrica preposta al servizio cittadino. Non è configurabile, pertanto, alcuna violazione dei diritti della difesa proprio in ragione della contestazione "non formale" ma evidente della circostanza aggravante ritenuta in sentenza, idonea ad influire sulla procedibilità d'ufficio per il reato in esame, essendo irrilevante il richiamo alla disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) bis, cod. pen., trattandosi di error 3emendabile attraverso il potere di qualificazione giuridica del giudice in applicazione del principio iura novit curia. 1.2.Nessun dubbio che, a fronte della puntuale descrizione del fatto nel capo di imputazione, con il riferimento alla sottrazione dell'acqua mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione della stessa, gli imputati siano stati in grado di comprendere la portata del fatto contestato per come aggravato, in quanto la rete sulla quale si è innestato l'allaccio abusivo fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica". Occorre d'altra parte aggiungere che l'idoneità della contestazione effettuata è particolarmente evidente se la res sottratta è l'acqua, considerata dalla generalità degli utenti bene pubblico per eccellenza, in quanto destinata al soddisfacimento di esigenza primaria per la vita delle persone. 2.È manifestamente infondato il secondo motivo. La difesa contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto provata la conoscenza dell'allaccio abusivo alla rete idrica, e della fruizione furtiva dell'acqua, dall'ammissione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di avere goduto dell'approvvigionamento idrico senza pagare alcun canone. Si duole, inoltre, che, con riferimento all'imputata [OSCURATO:PERSONA] sia stata ritenuta sufficiente la sua conoscenza della condotta illecita altrui, senza alcuna prova di un contributo apprezzabile alla commissione del reato. I giudici di merito, con motivazione esauriente, scevra da vizi logici e di valutazione, hanno, innanzitutto, correttamente sottolineato l'irrilevanza del fatto che gli imputati siano anche autori materiali dell'allaccio abusivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 - 01; Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745), desumendo la responsabilità dei medesimi da una sostanziale ammissione di colpevolezza proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e sottolineando che la consapevolezza dell'allaccio abusivo, da parte di entrambi i ricorrenti, compresa la [OSCURATO:PERSONA], debba desumersi dalla circostanza che gli stessi hanno abitato l'appartamento oggetto del controllo e fruito della fornitura idrica abusiva per circa diciotto anni, senza pagare alcun canone per il servizio. Si è di fronte ad un apparato argomentativo non illogico e caratterizzato, anzi, da una indubbia forza persuasiva e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 4a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. la Corte territoriale ha indicato con motivazione immune da vizi logici e giuridici le ragioni che l'hanno indotta a respingere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in ragione del minimo di pena edittale, previsto per la fattispecie aggravata contestata agli imputati, pari ad anni tre di reclusione, considerata la ricorrenza delle due circostanze previste dai numeri 2 e 7 dell'articolo 625 cod. pen., nonché tenuto conto della natura prolungata nel tempo della condotta, legata alla considerazione che gli imputati risultano avere abusivamente abitato nell'alloggio oggetto di accertamento dal 2003 al 2022 ( pag. 3 della sentenza di primo grado). La motivazione della sentenza impugnata non è carente e neppure illogica e il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede. 4.È manifestamente infondato il quarto motivo. La sentenza impugnata, non ha ravvisato elementi positivi pregnanti, ulteriori rispetto a quelli valutati dal primo giudice, utili a riformulare il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti generiche che costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 - , Sent. n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02 n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 5. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M P.Q.M(r-[OSCURATO:PERSONA] OCCHItif2INTI / ALFRAPJARDIANO /r 1j 5