CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 41376/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] M'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 1.3.2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1.3.2021 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di restituzione del bene reso dal GIP, ha ripristinato il sequestro preventivo dell'autovettura Lamborghini modello Urus priva di immatricolazione disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] proveniente dalla Tunisia e sbarcato al porto di Genova insieme all'auto, da considerarsi merce estera, per essersi sottratto al pagamento dei diritti doganali, di cui C 24.000 a titolo di dazio ed C 58.080 a titolo di IVA. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale contesta, in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., di aver omesso di formulare, così come affermato dal Tribunale del Riesame, in sede doganale domanda mediante dichiarazione orale ex art. 136 reg. delegato 2446/2015 per essere autorizzato a far riparare l'auto prego un'officina dalla casa madre in Francia e di aver risposto negativamente alla domanda se avesse qualcosa da dichiarare, sostenendo invece, come comprovato dal verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto alle ore 15.40 dello stesso giorno dello sbarco, che egli non comprendeva la lingua italiana, tanto che gli era stato nominato un interprete. Assume, per contro, che il verbale contenente le proprie dichiarazioni negative, redatto alle ore 10 di quello stesso giornoinon era stato da lui mai sottoscritto. Contesta altresì l'affermazione secondo la quale non vi era alcun rimorchio pronto al caricamento dell'auto nel porto di Genova al momento dello sbarco, smentita dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra l'indagato, il centro Lamborghini francese e la compagnia assicuratrice con cui era stato concordato il ritiro dell'auto presso il porto ligure. Lamenta, infine, l'illogicità della motivazione con cui si assume che il mancato ricorso ad una delle fattispecie previste per l'ingresso temporaneo dell'auto priva di immatricolazione nel territorio U.E. al fine di fruire delle agevolazioni fiscali derivanti dalle esportazioni /configuri un elemento a carco dell'indagato, sostenendo che, invece, proprio tale condotta dimostrava la sua buona fede visto che avrebbe potuto evitare di incorrere / secondo le esenzioni previste dalla vigente normativa, nelle imputazioni contestategli. [OSCURATO:PERSONA] Mentre, al di là del richiamo formale all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., le contestazioni svolte non consentono di delineare alcun vizio di violazione di legge, ricorrente nella sola ipotesi di erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero di erronea applicazione della stessa al caso concreto (ossia, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), deve rilevarsi che le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato rivestono esclusiva natura motivazionale, venendo del resto indicato nello stesso nomen juris della rubrica il vizio di cui all'art. 606 lett e) cod. proc. pen.. L'indagato si duole, invero, delle affermazioni rese dai giudici genovesi in ordine alle mendaci dichiarazioni dal medesimo rilasciate alla dogana sostenendo, invece, di non parlare la lingua italiana e di non aver sottoscritto alcun verbale, nonché alla circostanza che non vi fossero elementi per ritenere che al suo sbarco nel porto di Genova l'auto avrebbe dovuto essere condotta in un'autofficina autorizzata Lamborghini assumendo, al contrario, di aver fornito dimostrazione della corrispondenza intercorsa via email con la casa madre francese e con la propria compagnia assicuratrice per la riparazione della vettura. Trattasi all'evidenza di contestazioni di merito che non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità a fronte di una motivazione resa dal Tribunale genovese in termini tutt'altro che apparenti. Le copiose argomentazioni spese dai giudici del riesame in ordine al fumus plIpl reato provvisoriamente contestato, Cr2/n012., consistenti per un verso nella mancanzaydell'auto proveniente, in assenza di (// immatricolazione, dalla Tunisia gi-rrrantento-detsu rret_porrtiligure ej (chirrque-nel -territorio dell'Unione europeat, di un rimorchio che avrebbe dovuto - trainarla lsecondo la stessa prospettazione difensiva ial centro di riparazioni della casa madre in Francia - così escludendosi situazioni di emergenza tali da legittimare l'esenzione dal dazio doganale - e, per l'altro, nell'evidenziazione delle esplicite dichiarazioni rese dall'indagato ai funzionari addetti alla Dogana in ordine alla circostanza che l'auto non fosse stata esportata (dichiarazioni che neppure la difesa contesta, limitandosi ad addurre vizi formali del verbale in cui sono state trascritte, nonché la nomina di un interprete avvenuta al successivo momento del sequestro), non sono suscettibili di disamina ad opera di questa Corte. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie si viene, invece, a censurare appunto, né più né meno, la logicità e completezza di un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività, di talché, non potendo in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente, deve concludersi per l'inammissibilità delle dispiegate doglianze. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estenso