CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 29051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], presentavaalla Procura della Repubblica di Catania istanza di pagamento rateale della penapecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza rigettava l’istanza “in quanto il sedicenteavvocato (non è allegata la procura rilasciata dal reo per la presentazionedell’odierna istanza) non ha allegato documentazione volta a provare lo stato diindigenza del reo”. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva opposizione eil magistrato, con ordinanza del 9 febbraio 2026, dichiarava inammissibilel’opposizione per mancanza di procura.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore,articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia violazione di legge,non essendo richiesta una procura nel caso in esame, nel quale la normaprevede che l’ordine di esecuzione di pene pecuniarie sia notificato all’interessatoe al difensore per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che lo haassistito nella fase del giudizio di cognizione. Osserva che la previsione dellanotifica al difensore che ha assistito nella fase di cognizione non avrebbe sensoove fosse necessario il conferimento di nuova procura e che alla fattispecie èestendibile la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento all’art. 656,comma 5 cod. proc. pen., relativo alla notifica dell’ordine di esecuzione di penedetentive, ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia della fase dicognizione operi anche in quella esecutiva, in deroga alla regola generale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va rilevato che la nomina del difensore di fiducia da partedell'imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avereefficacia anche nell'autonoma e distinta fase dell'esecuzione, che soloeventualmente potrà essere instaurata a seguito dell'irrevocabilitàdella sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1,n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 del11/04/2002, Rv. 222225; del 11/04/2002). Tanto coerentemente conla previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondocui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resaall'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore...". Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio dicognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nelsenso della sua generica estensione anche alla futura fasedell'esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1,n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629).Una deroga è, però, prevista per l'esecuzione della pena detentivasecondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc.pen. Infatti, tale norma, regolando la materia dell'ordine di esecuzioneal quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragionedella possibilità di presentare nei termini indicati la richiesta di misurealternative, prevede specificatamente che i due provvedimenti sianonotificati, oltre che al condannato, anche al difensore della fase dicognizione, ove non sia sopraggiunta una diversa nomina nella fasedell'esecuzione ormai in corso. La deroga di cui trattasi, per laspecificità della sua ratio, non si applica alle procedure esecutivediverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all'art. 656, comma5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071).Nel caso in esame, tuttavia, sia il tenore letterale dell'art. 660,comma 2 cod. proc. pen., sia la ratio della norma inducono a ritenereche la deroga alla disciplina generale si applichi anche all'ipotesi oggiin esame.E infatti, il testo dell’art. 660, comma 2, è del tutto sovrapponibilea quello dell’art. 656, comma 5 cod. proc. pen. Entrambi, infatti,prevedono che l'ordine di esecuzione sia notificato "al condannato e adifensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensoreche lo ha assistito nella fase del giudizio". Comune è anche la ratiodelle sue norme. Entrambe prevedono termini stringenti perrichiedere, l'una (art. 656, comma 5 cod. proc. pen.), le misurealternative alla detenzione, l'altra (art. 660, comma 2 cod. proc.pen.), la rateizzazione della pena pecuniaria. La possibilità di notificaal difensore della fase di cognizione, in assenza di nomina per la faseesecutiva, è volta proprio ad agevolare ed accelerare la formulazionedelle istanze previste dalle due norme, per evitare decadenze.Quanto esposto induce a ritenere che le due fattispecie sianoassimilabili e, quindi, che sia estendibile all’ipotesi in esame, la derogaal principio generale già riconosciuta per l’art. 656, comma 5 cod.proc. pen.Può, quindi, affermarsi che si applica anche all’ipotesi di cuiall’art. 660, comma 2 cod. proc. pen. il principio previsto dall’art. 656,comma 5 cod. proc. pen., secondo il quale l’ordine di esecuzione dellacondanna a pena pecuniaria deve essere notificato al condannato e aldifensore nominato nella fase di esecuzione o, in difetto di specificanomina, a quello che lo ha assistito nella fase del giudizio dicognizione.2. Da quanto esposto, consegue che il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Catania è incorso in violazione di legge per la parte incui, nell’ordinanza del 9 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibilel’opposizione avverso il provvedimento del 2 febbraio 2026 permancanza di procura del difensore istante, trascurando di considerareche l’avvocato era quello che aveva assistito il condannato nella fasedi cognizione, il quale, quindi, in mancanza di nuova nomina per lafase esecutiva, non necessitava di apposita procura.3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCatania perché rivaluti l’istanza alla luce dei principi menzionati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Catania.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]