CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, a seguito dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza del 28 maggio 2024 del medesimo Tribunale, disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione, con sentenza del 24 ottobre 2024, ha annullato, in accoglimento dell'impugnazione, l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro, per l'effetto revocando la misura custodiale in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. All'esito del giudizio rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte, accogliendo alcune delle censure proposte con il primo motivo di ricorso, rileva che: (p- -l'affermazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel marzo del 2010, trova giustificazione nella convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui conoscenza dei fatti sarebbe soltanto indiretta, avendo riferito di informazioni mutuate da soggetti terzi, direttamente coinvolti nella vicenda oppure, a loro volta, portatori di conoscenze acquisite de relato; .-colgono nel segno le censure formulate in ordine alla vocazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ad assurgere alla dignità indiziaria, in ragione della convergenza del suo narrato con quello del collaboratore Arena, non coincidendo le ricostruzioni in ordine al numero e all'identità del gruppo di fuoco responsabile dell'omicidio ed essendo altresì in contrasto con quanto riferito da uno dei testimoni oculari del delitto; -è mancata la necessaria individuazione della fonte delle conoscenze de relato, introdotte dal collaboratore Arena, ai fini del vaglio della attitudine a costituire valido riscontro delle medesime rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità - in primis, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - atteso che, essendo le dichiarazioni di Arena frutto di doppio passaggio informativo, il Tribunale, con una inferenza di tipo meramente probabilistico, ha ritenuto di individuare la fonte di informazione genetica in [OSCURATO:PERSONA], e non in Battaglia, pure indicato alternativamente da Arena quale possibile fonte di Pardea, sua fonte diretta. Così opinando, non sarebbe tuttavia stato dissolto il dubbio che la fonte de relato sia individuabile in [OSCURATO:PERSONA], ossia la stessa persona dalla quale [OSCURATO:PERSONA] ha mutuato le sue conoscenze; -alle descritte carenze motivazionali, non può sopperire il tentativo di svincolare la valutazione del compendio probatorio dai principi richiamati, evocando la circolazione in ambito associativo delle informazioni acquisite e riferite da [OSCURATO:PERSONA], che, in tesi, riguarderebbero la vita associativa e sarebbero state apprese in qualità di componente del sodalizio. Alla luce delle esposte considerazioni, è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. 1.2. In sede rescissoria, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del riesame, ha disposto l'annullamento del provvedimento del giudice delle indagini preliminari, osservando che: -l'editto accusatorio ipotizza che [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore ed esecutore materiale, deputato a fornire appoggio logistico alla fuga dei killers di [OSCURATO:PERSONA], tra cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA]Ascola, sia concorrente nell'omicidio di Palumbo, avvenuto a [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2010 ed assassinato nell'ambito della strategia criminale del clan Piscopisani e della cosca Tripodi, su posizioni avverse a quella dei Mancuso, di cui la vittima era fiduciario, sodale di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di estorsione sul territorio vibese;-l'agguato, avvenuto nel cortile della casa di Palumbo, alla presenza delle figlie della vittima, fu realizzato mediante colpi esplosi da calibro 9x21 e 9x29, armi che, insieme a bossoli e caricatore, erano state trovate all'interno di una [OSCURATO:PERSONA], completamente bruciata; -a distanza di anni, a carico dell'odierno indagato sono state rese dichiarazioni da due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi organici a contesti mafiosi operanti nell'ambito della 'ndrangheta operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; -positiva risulta la valutazione circa l'attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso dichiarazioni anche auto-accusatorie, in ordine all'attività della cosca Piscopisani, per averne fatto parte nel periodo in questione. Invero, la sua attendibilità risulta anche positivamente effettuata all'esito dei procedimenti Lybra, Romanzo criminale, Rimpiazzo e Gringia. Come analogo giudizio di attendibilità è stato formulato riguardo ad Arena, della cosca dei [OSCURATO:PERSONA], che si è auto-accusato di gravi delitti di sangue ed ha dato conto della propria scelta collaborativa e delle ragioni di tale percorso; —non sortisce invece esito positivo la ricerca di riscontri individualizzanti della propalazione di [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di una serie di interrogatori, ha riportato quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta direttamente coinvolti nei fatti: all'esito delle confidenze ricevute, ha narrato di avere appreso che l'omicidio di Palumbo era stato commesso da [OSCURATO:PERSONA]Ascola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il supporto logistico di [OSCURATO:PERSONA], in seguito avendo aggiunto che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato al delitto. Ciò premesso, è stato escluso, in sede di rinvio, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potessero valere da riscontro individualizzante rispetto alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA]: annota il Tribunale che, nel ricevere, tramite Pardea, notizia dell'omicidio di Palumbo e non avendo avuto contezza della fonte genetica delle sue conoscenze, Arena ha ipotizzato due canali alternativi di informazione. In prima battuta, nel dire di avere saputo dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tesi, questi era stato messo a conoscenza del fatto di sangue da [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli strettissimi rapporti che poteva vantare con i Piscopisani; sempre in via ipotetica, l'informazione poteva essere giunta attraverso [OSCURATO:PERSONA] - la medesima fonte di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva condiviso con Pardea un periodo di detenzione in epoca successiva all'omicidio di Palunribo, quando era possibile avesse ottenuto le confidenze sul delitto. Nel corso degli interrogatori del 12 giugno 2020 e del 18 febbraio 2022, Arena ha riferito, in primis, di non essere in grado di indicare l'origine della notizia appresa da Pardea; in seconda battuta, ha ipotizzato che il canale di [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA], opinando che Battaglia non avrebbe potuto ottenere una informazione così riservata all'interno del carcere e, successivamente, in contraddizione con quanto testé detto, aveva sostenuto che, nei periodi di detenzione, capita di essere edotti di fatti del genere, essendo possibile che Pardea avesse appreso da Battaglia, durante la restrizione carceraria, del delitto Palumbo. Il Tribunale, alla luce del quadro tratteggiato e sulla scorta della impossibilità di individuare con certezza la fonte primaria delle informazioni ottenute da Arena, ha escluso che le sue dichiarazioni fossero idonee a riscontrare le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della precipua impossibilità di fugare il rischio che esse provenissero da un'unica fonte rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'annullamento dell'ordinanza, con la revoca della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. È stato interposto ricorso per cassazione dal Pubblico ministero di Catanzaro, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Anteponendo un'ampia premessa alla esposizione dei motivi di censura, il ricorrente afferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a perfetta conoscenza dell'omicidio Palumbo, avendo appreso di tale accadimento nel corso di un summit mafioso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli avevano confessato il loro coinvolgimento nel fatto, cui avrebbero concorso anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quali esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato [OSCURATO:PERSONA]Ascola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. •Sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], i mandanti dell'omicidio Palumbo risultavano essere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli esecutori materiali dovevano individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ascola, nonché [OSCURATO:PERSONA]: la fonte di conoscenza di Arena era rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. .Arena aveva ipotizzato che Pardea ne avesse avuto conoscenza da [OSCURATO:PERSONA], alla luce del ruolo di vertice all'interno dell'organizzazione che, rispettivamente, rivestivano Pardea, Morelli e lo stesso Arena, tale da giustificare la circolazione delle informazioni afferente al contesto criminale. Si tratterebbe di quel bagaglio comune di conoscenze, caratterizzante la persona organica al clan che, in quanto tali, non postulano la necessità di riscontri. L'ipotetica, alternativa indicazione circa la provenienza delle informazioni da [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di detenzione con Pardea, deve leggersi come mero scrupolo che Arena aveva mostrato nel riferire di ogni possibile altro canale informativo, al fine di offrire un panorama completo delle sue conoscenze. 'In altra prospettiva, il ricorrente segnala che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], gli chiese di fare sparire [OSCURATO:PERSONA], alla cui eliminazione era interessato anche [OSCURATO:PERSONA], ma egli rispose negativamente, dicendo che, prima di Palumbo, occorreva fare sparire il suo dominus [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di successive dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso davanti a lui di essere stati autori dell'assassinio di Palumbo, avvenuto con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] ed al fine di conseguire il predominio sulla cosca di riferimento. Inoltre, sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emersa l'attività estorsiva svolta da [OSCURATO:PERSONA], attuata per conto di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale Comito stesso aveva ricevuto una richiesta di denaro in relazione alla gestione di un appalto che si era aggiudicato. Con specifico riferimento all'omicidio di Palumbo, egli sarebbe stato a conoscenza della dinamica, indicandone il coinvolgimento, quali mandanti, dei Tripodi e dei Piscopisani, avendo appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], per vendicare la morte del suo uomo Palumbo, aveva fatto uccidere [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Preso atto dell'intervenuto annullamento, da parte della Quinta Sezione, con riferimento a criticità in ordine a riscontri individualizzanti circa il coinvolgimento di Vita nei fatti omicidiari di cui si tratta, il ricorrente sostiene che: -le dichiarazioni di Arena, apprese da Pardea, consentirebbero di collocare la presenza di [OSCURATO:PERSONA], insieme a D'Ascola, sul luogo dei fatti; -le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbero il coinvolgimento dell'esecutore materiale D'Ascola, del concorrente [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Alla luce di tali considerazioni, ci si duole di: a. Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle chiamate di reità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], non trattandosi, in tesi, di dichiarazioni de relato, ma essendo espressione del patrimonio conoscitivo proprio degli esponenti della cosca, punto in ordine al quale il giudice del rinvio non avrebbe provveduto a colmare la relativa lacuna motivazionale. In tale prospettiva, costituirebbe patrimonio di conoscenza delle cosche Piscopisani e Tripodi, coinvolte in una serie di fatti di sangue a cui «può sicuramente ricondursi quella ai danni di [OSCURATO:PERSONA]», emersi nell'ambito di vari procedimenti penali, anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 15 ricorso), che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei fatti relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. •Nell'avviso del ricorrente, l'eliminazione di Palumbo andrebbe lettq falla luce del suo ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e dell'attività estorsiva dello stesso, nonché della centralità di [OSCURATO:PERSONA] nell'ascesa dei Piscopisani-Tripodi nel territorio vibese: ne discenderebbe la possibilità di considerare tali informazioni quale patrimonio conoscitivo comune agli associati alla cosca. b. Vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla assunta circolarità della fonte di conoscenza dei fatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] e da Arena.Ad avviso del ricorrente, anche a volere ritenere che la fonte di conoscenza da cui [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contezza dell'omicidio sia [OSCURATO:PERSONA] (e non, invece come appare certo, [OSCURATO:PERSONA]), non si configurerebbe il paventato rischio di circolarità delle informazioni, ravvisato dal Tribunale sulla base di un percorso motivazionale contraddittorio, il quale omette di confrontarsi con il dato, dirimente ai fini dell'autonomia genetica dell'informazione, che [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza della volontà di eliminare Palumbo nel corso di una riunione di vertice presso la cosca Piscopisani, nell'appartamento della zia di [OSCURATO:PERSONA], tenutasi all'indomani dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in cui si discusse della opportunità di eliminare Palumbo (pag. 21 ricorso), oltre ad avere ricevuto da Fiorillo e Battaglia confessione della partecipazione all'omicidio Palumbo. •Il Tribunale avrebbe errato, nel qualificare come de relato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli appreso direttamente tali informazioni, essendo il giudice caduto altresì in errore, nell'affermare che la fonte delle conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soltanto Battaglia, alla luce della circostanza che, invero, egli aveva alternativamente indicato Morelli e Battaglia. Tutto ciò premesso, le dichiarazioni di Arena potrebbero essere validamente utilizzate come riscontro individualizzante della chiamata di [OSCURATO:PERSONA], quand'anche la fonte di Pardea fosse riconosciuta in Battaglia, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto notizia dell'accaduto sia da Battaglia, autore materiale dell'omicidio, sia da [OSCURATO:PERSONA], reo confesso dell'omicidio. c. Vizio di motivazione in ordine alla causale del delitto quale idoneo riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente, la causa del delitto ai danni di Palumbo si colloca nell'ambito di una specifica e mirata strategia espansionistica dell'asse criminale Tripodi-Piscopisani, in cui l'eliminazione di Palunnbo, quale addetto alle estorsioni per conto di [OSCURATO:PERSONA], assume un preciso ruolo che si pone specifica, univoca e convergente eziologia dell'episodio e che funge da riscontro alle dichiarazioni del collaborante, invece obliterata dal Tribunale. Il ricorrente evidenzia, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini dell'interesse a ricorrere, alla luce del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. 3. Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. Il percorso motivazionale tratteggiato dall'ordinanza impugnata si fa carico delle precise indicazioni contenute nella sentenza rescindente della Quinta Sezione, osservando che, ferma la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], punctum dolens della ricostruzione probatorio-indiziaria, caratterizzante l'odierna fase cautelare di giudizio, risiede nella mancanza di riscontri individualizzanti circa l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di cui il collaboratore ha appreso informazioni de relato, indicando la propria fonte in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali informazioni, gli autori dell'omicidio erano stati indicati in [OSCURATO:PERSONA]Ascola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], con il supporto logistico di [OSCURATO:PERSONA]; in seconda battuta, erano stati inclusi nell'azione criminale anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Ciò premesso, il Tribunale evidenzia come le propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non trovano validazione nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, in tesi, dovrebbero riscontrarne la veridicità, ma che si rivelano, a tale fine, inidonee. Non coglie nel segno la censura del ricorrente, laddove sostiene che le accuse mosse da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non necessiterebbero di riscontri, trattandosi di patrimonio conoscitivo comune del predetto collaborante, quale uomo di spicco della cosca Piscopisani. Il rilievo mosso dal ricorrente alla ricostruzione sviluppata, alla luce della sentenza rescindente, dal Tribunale del riesame di Catanzaro, appare infondata, in quanto, con argomenti aspecifici, si limita ad un assunto apodittico, laddove, senza individuare le ragioni a sostegno di tale affermazione, adduce che le informazioni relative agli autori dell'omicidio di Palumbo costituirebbero patrimonio di conoscenza delle cosche Piscopisani e Tripodi, per cui ne conseguirebbe la imprescindibile cognizione in capo a [OSCURATO:PERSONA], organico al sodalizio. I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità - evocati dal ricorrente (pag. 20 del ricorso) - si appuntano sulla necessità che, nel caso in cui il collaborante riferisca di informazioni ascrivibili ad un patrimonio cognitivo-informativo comune dell'associazione di appartenenza, sia dato puntuale conto delle circostanze e delle modalità che le connotano come tali: «Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati.» (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirippa, Rv. 279185-02). Nel caso di specie, non emerge alcuna indicazione in tale senso, alla luce del fatto che difetta ogni elemento suscettibile di avallare l'affermazione del ricorrente secondo cui l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, l'indicazione dei suoi autori, possa ascriversi al patrimonio conoscitivo comune della cosca Piscopisani e, in particolare, a ciascun membro della compagine.Ne deriva, conseguentemente, l'infondatezza del motivo di ricorso. 2. Infondato è parimenti il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla assunta circolarità della fonte di conoscenza dei fatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] e da Arena. In proposito, il Tribunale ha puntualmente evidenziato come sussista il concreto rischio che la fonte genetica delle informazioni propalate dai due collaboranti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia la medesima persona, individuata in [OSCURATO:PERSONA], eventualità che non viene elisa - come vorrebbe il ricorrente - dalla ipotetica indicazione di tale provenienza cognitiva da parte di Arena. Il Tribunale, apprestando una motivazione logica, priva di lacune e scevra di contraddizioni - e dunque insindacabile in questa sede di legittimità - ha invero dato conto della effettiva sussistenza del rischio di circolarità delle informazioni, giunte per tramite della medesima fonte informativa, aggiungendo, inoltre, che le indicazioni giunte da [OSCURATO:PERSONA] erano altresì contraddittorie e dunque scarsamente credibili. Invero, nell'affermare, in alternativa, che Pardea, sua fonte diretta, avrebbe ricevuto la notizia. da [OSCURATO:PERSONA], in rapporti molto stretti con i Piscopisani, oppure da [OSCURATO:PERSONA], con cui Pardea aveva trascorso un periodo di detenzione, aveva colorato tale indicazione, alla luce della considerazione che di certe faccende non si era soliti parlare tra detenuti, mentre, in aperta contraddizione, aveva altrove affermato che tali tematiche spesso erano oggetto di scambio nel corso di periodi di detenzione comune. Risulta pertanto destituita di fondamento la censura articolata dal ricorrente, essendo frutto di un percorso argomentativo chiaro, logico ed esauriente il giudizio di circolarità delle fonti informative formulato dal Tribunale in sede di rinvio. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto propone una rilettura della vicenda, alla luce della pretesa valenza, quale riscontro individualizzante della chiamata di correità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della causale dell'omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che, in tesi, si collocherebbe nell'ambito di una specifica e mirata strategia espansionistica dell'asse di alleanza Tripodi-Piscopisani, in esito alla quale l'eliminazione di Palumbo, attivo nella gestione delle estorsioni per conto di [OSCURATO:PERSONA], detto Scarpuni, avrebbe costituito lo specifico movente. Si tratta, come evidente, della ipotetica proposta interpretativa della vicenda che, lungi dall'aggredire la logica motivazione a sostegno dell'ordinanza impugnata, si pone quale alternativa ricostruzione dell'evento, che, alla luce degli elementi indiziari acquisiti alla fase cautelare, è stato coerentemente tratteggiato dal Tribunale, alla luce delle indicazioni fornite nella sentenza rescindente.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. 'Attesa l